CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 19609/2023
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iudice competente, il quale è poi quello di cui all’art. 63, ult. comma. L’ordinanza che decide sulla ricusazione è espressamente dichiarata “non impugnabile”. Ne segue che, esattamente al pari di quel che riguarda il giudice, il rigetto in sé di un'istanza di ricusazione non è impugnabile - neppure col ricorso per cassazione – perché il regime di non impugnabilità non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso del processo attraverso il controllo sulla pronuncia. Come per il giudice ricusato, l'eventuale vizio causato dalla dedotta ragione di incompatibilità si converte unicamente in motivo di ricorso contro la sentenza (v. quanto al giudice Cass. Sez. 1 n. 18611- 20, Cass. Sez. 6-1 n. 2562-16), ma non in sé, quanto per vizi correlati alla indagine tecnica eventualmente condivisa. Vizi del genere non sono stati fatti valere col dovuto livello di specificità attraverso un’esplicita censura. VII. – Col terzo motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) nella parte in cui la sentenza ha condannato l’ATI Technital a manlevare ANAS nella misura del 50% delle spese relative alle opere, quando invece la consulenza di parte dell’ANAS, depositata nel giudizio di appello, aveva escluso – secondo la ricorrente medesima - la responsabilità dei progettisti per gli eventi succedutisi sulle aree oggetto della controversia dopo l’approvazione del progetto esecutivo. Il motivo è inammissibile. Si assume che sia stato omesso l’esame della consulenza di parte suddetta. La ricorrente sostiene che la corte territoriale abbia affermato la responsabilità omettendo l’esame dei fatti occorsi sulle aree interessate dalla controversia dopo il deposito della prima relazione.F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12840/2017 Numero sezionale 2455/2023 Numero di raccolta generale 19609/2023 E’ essenziale di contro osservare che l’impugnata sentenza Data pubblicazione 11/07/2023è giunta alla conclusione qui contrastata – vale a dire che vi era stata una corresponsabilità dell’ATI Technital per carenza progettuale, causalisticamente rilevante - affermando esplicitamente che a fronte della c.t.u. “né gli accertamenti peritali, né gli elementi forniti dalle parti” erano tali da fornire elementi idonei a pervenire a una diversa qualificazione delle responsabilità. Ciò sta a significare che la corte d’appello ha esaminato anche e proprio gli elementi forniti dalle parti, oltre che la c.t.u. Questa constatazione è sufficiente a trasformare quella della ricorrente in una censura di merito, giacché tra quei fatti, che la corte territoriale ha esaminato, erano comprese anche le risultanze dell’elaborato di parte (in particolare dell’ANAS); e ferma la diversa esegesi dell’elaborato che si rinviene nel controricorso dell’ANAS la motivazione dimostra, nella sintesi appena riportata, che per l’appunto tutti i fatti sono stati considerati, benché nell’ambito di una valutazione difforme da quella pretesa dalla ricorrente. Non è censurabile il convincimento che i giudici del merito hanno espresso sulla base di queste giustificazioni. VIII. – Col quarto mezzo la ricorrente deduce la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. sempre a proposito della condanna dell’ATI in manleva di ANAS, nella misura del 50% delle spese relative alle opere di contenimento. La censura è svolta sulla premessa che le circostanze e i fatti indicati dal consulente di parte ANAS coonestavano le ragioni di Tecnital e costituivano espressione di fatti – in particolare l’estraneità dell’ATI a tutti gli interventi realizzati sulle aree interessate dalla controversia dopo la riaggiudicazione dei lavori, in base a interventi tutti decisi e realizzati da ANAS - non specificatamente contestati (e anzi espressamente ammessi), che il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione indicata in rapporto a quello che precede.F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6