CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Salerno in data 18/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i tre motivi, i primi due incentrati sulla applicabilità dell'esimente dello stato di necessità, almeno nella forma putativa, e il terzo sul trattamento sanzionatorio, sono genericamente formulati, reiterando assertivamente le deduzioni difensive in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore n II Preside te Nia5s)mo Ricci relli [OSCURATO:PERSONA] / u‘)-. i p, or CANC E.L.L.E(W