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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09916/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna n. 194/2022 depositata il 21/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/20261.

Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] accettò, conbeneficio di inventario, l’eredità relitta da [OSCURATO:PERSONA].Prima che il procedimento di accettazione beneficiata fosse concluso, esuccessivamente alla presentazione della dichiarazione di successione,l’Agenzia delle Entrate notificò il 16.12.2016 un avviso di liquidazione,sostitutivo di altro in precedenza notificato, con il quale venne liquidataun’imposta di successione pari ad euro 37.389,93 (oltre a spese dinotifica).A seguito di autotutela parziale, conseguente al riconoscimento dinuove passività, l’Ufficio rettificò in euro 35.798,93 l’imposta principale disuccessione.Questo atto non venne impugnato.Successivamente l’Agenzia notificò la cartella di pagamento n.0252019 0010168537000 con la quale fu chiesto, nel termine di 60 giorni,il pagamento dell’importo complessivo di euro 54.752,45, oltre oneri diriscossione.La pretesa esattiva traeva origine dall’iscrizione a ruolo n. 2019/00020emessa dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’imposta disuccessione di euro 35.798,93, come rettificata in autotutela, oltre ainteressi e sanzioni pecuniarie per omesso versamento nei 60 giorni.2.

La cartella fu impugnata dalla contribuente per violazione dell’art. 490c.c. ma il ricorso fu disatteso.Il giudice di merito osservò che, non essendo stato impugnato l’avvisoprodromico, la ricorrente non avrebbe potuto dolersi dell’illegittimità dellostesso per il tramite dell’impugnazione della cartella.La decisione fu impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ma anche l’appello non ebbemiglior sorte.La C.T.R. mosse dal principio generale secondo cui l’avvenuta accettazionecon beneficio d’inventario non preclude all’Agenzia delle Entrate laNumero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/2026possibilità di accertare l’an ed il quantum dell’obbligazione tributaria,fermo restando che la limitazione della responsabilità intra vireshereditatis può essere fatta valere in sede di impugnazione della cartella.secondo i quali l’accettazione con beneficio d’inventario non comportaaffatto la mancata assunzione della qualità di erede (con conseguentetrasferimento delle posizioni attive e passive già in capo al de cuius) maimpedisce unicamente la confusione dei patrimoni del de cuius edell’erede, comportando che quest’ultimo risponda delle obbligazionipassive del primo solo nei limiti delle attività acquisite con l’eredità.

Nederiva che l’Agenzia ha buon diritto di accertare il quantum e l’andell’obbligazione tributaria (regolarmente trasferita in capo all’erede)potendone pretendere l’esecuzione coattiva solo nei limiti delle attivitàacquistate jure hereditatis”.3.

Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente, l’Agenzia delleEntrate è costituita con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossioneè rimasta intimata.

La contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza, exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, avendo laC.T.R. fondato la decisione, in tesi, su una fattispecie differente da quelladedotta in giudizio nella quale non sarebbe quindi possibile rinvenirel’effettiva ratio decidendi.2.

Con la seconda censura è denunciata la violazione degli artt. 490 c.c.,36 e 37 del d.P.R. n. 346 del 1990 ed art. 17 del d.P.R. n. 472 del 1997,ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la cartella non avrebbe potutoessere emessa se non a seguito del completamento del procedimento diaccettazione beneficiata.

Il collegio avrebbe errato nel ritenere sussistentiNumero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/2026i presupposti per la riscossione dell’imposta di successione, nonché perl’irrogazione delle sanzioni e per l’applicazione degli interessi di mora, inun caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, prima dellachiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e, dunque, indifetto del decorso dei termini di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 346 del 1990.Al riguardo si rimarca di aver impugnato la cartella non per vizi relativiall’atto presupposto ma per vizi procedurali propri.3.

Le due doglianze, stante l’oggettiva connessione, possono esseretrattate congiuntamente e sono fondate.Trova applicazione il principio sancito da Cass. Sez.

T, n. 17992/2025(v. anche Cass. n. 4788/17 e n. 11458/18) secondo cui in tema di impostadi successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina unaderoga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti,venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta -secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente edeffettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della suaesposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà esserefatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione deidebiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favoredell'erede beneficiato.Nella specie, il procedimento di accettazione beneficiata non era conclusoe, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto emettere lacartella di pagamento impugnata ma avrebbe dovuto attendere ilcompletamento della procedura di liquidazione dei debiti ereditari.4.

I motivi, in conclusione, devono essere accolti e, non essendo necessariulteriori accertamenti, la sentenza deve essere cassata e, per l’effetto,accolto l’originario ricorso della contribuente, con annullamento dellacartella impugnata.Numero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/2026Le spese dei gradi di merito devono essere compensate per successivoconsolidamento della giurisprudenza di legittimità.

Le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali delgiudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.Compensa le spese dei gradi di merito.Così deciso in Roma, il 10.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna n. 194/2022 depositata il 21/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] accettò, conbeneficio di inventario, l’eredità relitta da [OSCURATO:PERSONA].Prima che il procedimento di accettazione beneficiata fosse concluso, esuccessivamente alla presentazione della dichiarazione di successione,l’Agenzia delle Entrate notificò il 16.12.2016 un avviso di liquidazione,sostitutivo di altro in precedenza notificato, con il quale venne liquidataun’imposta di successione pari ad euro 37.389,93 (oltre a spese dinotifica).A seguito di autotutela parziale, conseguente al riconoscimento dinuove passività, l’Ufficio rettificò in euro 35.798,93 l’imposta principale disuccessione.Questo atto non venne impugnato.Successivamente l’Agenzia notificò la cartella di pagamento n.0252019 0010168537000 con la quale fu chiesto, nel termine di 60 giorni,il pagamento dell’importo complessivo di euro 54.752,45, oltre oneri diriscossione.La pretesa esattiva traeva origine dall’iscrizione a ruolo n. 2019/00020emessa dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’imposta disuccessione di euro 35.798,93, come rettificata in autotutela, oltre ainteressi e sanzioni pecuniarie per omesso versamento nei 60 giorni.2. La cartella fu impugnata dalla contribuente per violazione dell’art. 490c.c. ma il ricorso fu disatteso.Il giudice di merito osservò che, non essendo stato impugnato l’avvisoprodromico, la ricorrente non avrebbe potuto dolersi dell’illegittimità dellostesso per il tramite dell’impugnazione della cartella.La decisione fu impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ma anche l’appello non ebbemiglior sorte.La C.T.R. mosse dal principio generale secondo cui l’avvenuta accettazionecon beneficio d’inventario non preclude all’Agenzia delle Entrate laNumero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/2026possibilità di accertare l’an ed il quantum dell’obbligazione tributaria,fermo restando che la limitazione della responsabilità intra vireshereditatis può essere fatta valere in sede di impugnazione della cartella.secondo i quali l’accettazione con beneficio d’inventario non comportaaffatto la mancata assunzione della qualità di erede (con conseguentetrasferimento delle posizioni attive e passive già in capo al de cuius) maimpedisce unicamente la confusione dei patrimoni del de cuius edell’erede, comportando che quest’ultimo risponda delle obbligazionipassive del primo solo nei limiti delle attività acquisite con l’eredità. Nederiva che l’Agenzia ha buon diritto di accertare il quantum e l’andell’obbligazione tributaria (regolarmente trasferita in capo all’erede)potendone pretendere l’esecuzione coattiva solo nei limiti delle attivitàacquistate jure hereditatis”.3. Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente, l’Agenzia delleEntrate è costituita con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossioneè rimasta intimata. La contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza, exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, avendo laC.T.R. fondato la decisione, in tesi, su una fattispecie differente da quelladedotta in giudizio nella quale non sarebbe quindi possibile rinvenirel’effettiva ratio decidendi.2. Con la seconda censura è denunciata la violazione degli artt. 490 c.c.,36 e 37 del d.P.R. n. 346 del 1990 ed art. 17 del d.P.R. n. 472 del 1997,ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la cartella non avrebbe potutoessere emessa se non a seguito del completamento del procedimento diaccettazione beneficiata. Il collegio avrebbe errato nel ritenere sussistentiNumero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/2026i presupposti per la riscossione dell’imposta di successione, nonché perl’irrogazione delle sanzioni e per l’applicazione degli interessi di mora, inun caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, prima dellachiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e, dunque, indifetto del decorso dei termini di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 346 del 1990.Al riguardo si rimarca di aver impugnato la cartella non per vizi relativiall’atto presupposto ma per vizi procedurali propri.3. Le due doglianze, stante l’oggettiva connessione, possono esseretrattate congiuntamente e sono fondate.Trova applicazione il principio sancito da Cass. Sez. T, n. 17992/2025(v. anche Cass. n. 4788/17 e n. 11458/18) secondo cui in tema di impostadi successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina unaderoga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti,venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta -secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente edeffettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della suaesposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà esserefatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione deidebiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favoredell'erede beneficiato.Nella specie, il procedimento di accettazione beneficiata non era conclusoe, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto emettere lacartella di pagamento impugnata ma avrebbe dovuto attendere ilcompletamento della procedura di liquidazione dei debiti ereditari.4. I motivi, in conclusione, devono essere accolti e, non essendo necessariulteriori accertamenti, la sentenza deve essere cassata e, per l’effetto,accolto l’originario ricorso della contribuente, con annullamento dellacartella impugnata.Numero registro generale 23773/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 9916/2026Data pubblicazione 17/04/2026Le spese dei gradi di merito devono essere compensate per successivoconsolidamento della giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali delgiudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.Compensa le spese dei gradi di merito.Così deciso in Roma, il 10.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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