CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 37868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha eccepito la prescrizione, in tesi maturata il 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato parzialmente — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della società Rewind s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 3 settembre 2009. La bancarotta è contestata per avere «sottratto, con Io scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari»; il Tribunale ha argomentato il giudizio di responsabilità individuando la bancarotta in quella di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte legge fall., cioè quella avente come scopo quello di danneggiare i creditori. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta manifesta illogicità della motivazione quanto al coefficiente soggettivo. In particolare, la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta documentale era stata tratta dalla condizione di irrintracciabilità del prevenuto da parte della curatela fallimentare e dalla mancata spiegazione circa la sorte delle scritture, con un'inammissibile inversione dell'onere della prova. Evidenzia altresì il ricorrente che, nonostante fosse noto il trasferimento della sede legale della società fallita in Germania, nessuna comunicazione era stata inviata a [OSCURATO:PERSONA] (residente in Germania e iscritto all'AIRE) dal curatore, né era stata attivata una rogatoria internazionale per cercare le scritture in Germania. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia travisamento della prova. Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che le scritture contabili erano state consegnate dal Rag. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], quale precedente amministratore della società, e che quest'ultimo non le aveva a sua volta consegnate all'imputato dopo che questi era divenuto amministratore A seguire, il ricorrente riporta uno stralcio della deposizione dibattimentale del dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che non vi era prova documentale della consegna delle scritture che il precedente amministratore Gioacchini riferiva di avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA]. Su questo aspetto, nulla si dice al riguardo nella sentenza impugnata, se non che sarebbe stato onere dell'amministratore tenere e conservare le scritture sociali. 3. Prima delle conclusioni scritte del primo settembre, il 4 agosto il difensore dell'imputato ha depositato una memoria nella quale, oltre ad argomentare sul giudizio di responsabilità, ha eccepito la prescrizione, in tesi maturata il 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta manifesta illogicità della motivazione quanto al coefficiente soggettivo — è privo di confronto con la sentenza impugnata, dal momento che quest'ultima non ha semplicemente tratto la prova del dolo specifico dalla mancata ed inspiegata fornitura delle scritture alla curatela — fornitura che pure sarebbe stato dovere dell'amministratore assicurare — ma dal complesso della vicenda che aveva riguardato la fallita. Vi era stato, infatti, un rapido avvicendarsi, sia nella carica amministrativa che nella titolarità del 100% delle quote sociali, tra [OSCURATO:PERSONA] (rimasto in carica e nella titolarità delle quote per circa un mese) e [OSCURATO:PERSONA], che lascia ritenere che quest'ultirno fosse venuto in possesso delle scritture (come pure sarebbe stato suo preciso dovere), ricevute formalmente dal contabile della società, da parte di Gioacchini, solo due giorni prima del passaggio di consegne all'imputato. La mancanza di specificità censoria si apprezza, in particolare, quando ci si avvede del totale silenzio dell'impugnativa sul ragionamento svolto dalla Corte di appello a proposito dell'importante debitoria della società risultante dai bilanci depositati, degli ulteriori debiti emersi e non ricostruibili e della presenza in bilancio, di contro, di immobilizzazioni materiali e crediti per oltre un milione di euro che, tuttavia, non avevano impedito che la procedura si chiudesse per mancanza di attivo. L'esistenza di condizioni di tal fatta costituisce una valida giustificazione circa il dolo specifico della fattispecie, tanto più che il ricorrente non predica un ruolo solo formale all'interno della società — senza coltivare, quindi, la tematica della responsabilità dell'amministratore "testa di legno" rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale — il che rende ancora più anomalo che abbia passivamente subito la mancata consegna delle scritture contabili da parte del precedente amministratore. Quanto al trasferimento della società in Germania, lungi dal costituire un elemento a discarico, la Corte di appello lo ha razionalmente valorizzato quale ulteriore indicatore, nell'ambito di una serie di operazioni societarie anomale, della volontà di sottrarre la società agli accertamenti degli organi fallimentari. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso — che lamenta travisamento della prova — siccome manifestamente infondato, dal momento che il dato della mancata prova documentale della consegna delle scritture da Gioacchini a [OSCURATO:PERSONA] non è stato pretermesso, ma è stato implicitamente ritenuto irrilevante data la complessiva anomalia dell'operazione, che aveva visto la consegna della contabilità dal commercialista a Gioacchini solo due giorni prima che vi fosse il passaggio di consegne con [OSCURATO:PERSONA].3. Non ha rilievo, ai fini della presente decisione, l'eccezione di prescrizione che il difensore del ricorrente ha formulato nelle conclusioni scritte, dal momento che la parte la colloca comunque al 3 marzo 2022 — data successiva alla sentenza di appello — ed i motivi di ricorso concernenti la responsabilità sono inammissibili. Quand'anche fosse fondata la tesi argomentata nella memoria del 4 agosto 2022, l'inammissibilità del ricorso circa l'an della responsabilità, infatti, impedisce di tenere conto della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, atteso che il giudicato sostanziale si è formato al momento della pronunzia impugnata in quanto l'inammissibilità vizia geneticamente il ricorso, che, ponendosi al di fuori della cornice normativa di riferimento, è inidoneo a dare avvio all'impugnazione. Si è autorevolmente sostenuto, a tale proposito, che la porzione di processo che si svolge tra il momento in cui si sollecita l'instaurazione del grado superiore di giudizio e quello in cui tale sollecitazione è dichiarata inammissibile rimane circoscritta al solo accertamento della questione processuale relativa alla sussistenza del presupposto di ammissibilità e, in difetto di questo, non riserva spazio ad altre decisioni (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu