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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 19506/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23132/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . , oggi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA G. MAZZINI n. 27, presso lo studio TRIFIRO’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIO C AMMARATA e [OSCURATO:PERSONA] anche disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 19/2019 , depositata il17/01/2019, R.G.N. 114/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto l’appello di Sevel –[OSCURATO:PERSONA] – spa (d’ora in avanti “[OSCURATO:SOCIETA]”), confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità del riconoscimento ai lavoratori ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impegnati quali rappresentanti di lista nelle consultazioni elettorali del 24, 25 e 26 maggio 2014, di un giorno di permesso annuo retribuito (P.A.R.) o di ferie residue per la giornata del 26 maggio 2014; aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti di fruire, per la giornata non lavorativa del 26 maggio 2014, di un riposo compensativo da concordare con il datore di lavoro o, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa, della maggiorazione della retribuzione nonché il diritto dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di fruire di un'ulteriore giorno di permesso elettorale, con condanna in tal senso della società datoriale.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'accordo sindacale del 16 Febbraio 2012 (sottoscritto solo da alcune organizzazioni sindacali, in assenza di prova che gli appellati aderissero a tali organizzazioni) contenesse previsioni in contrasto con le disposizioni di legge (art. 119, T.U. 361 del 1957, sostituito dall’art. 11, legge n. 53 del 1990 e modificato dall’art. 1, legge 69 del 1992; legge n. 147 del 2013) che equiparano i rappresentanti di lista ai presidenti, segretari e scrutatori di seggio, e che prevedesse un trattamento deteriore per i primi rispetto agli altri lavoratori egualmente impegnati nelle operazioni elettorali.

Ha giudicato inammissibile il terzo motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA], sull’abuso del diritto da parte dei lavoratori, in difetto di una domanda sul punto formulata nel giudizio in primo grado; ha, comunque, giudicato infondato il motivo sul rilievo che, ove anche fosse configurabile un abuso, la datrice di lavoro non sarebbe legittimata a punire i dipendenti che partecipano come rappresentanti di lista alle operazioni elettorali attraverso un trattamento contra legemnei loro confronti.

3. Avverso tale sentenza Sevel –[OSCURATO:PERSONA] – spa, ora [OSCURATO:SOCIETA], come da atto di fusione depositato, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.

Si censura la statuizione d'appello secondo cui “l'accordo ha coinvolto solo alcune sigle sindacali e non tutte le sigle sindacali, per cui non può ritenersi che sia stato fatto anche con l'accordo degli odierni lavoratori che non è provato aderiscano alle sigle sindacali che hanno sottoscritto l'accordo”, assumendosi che la Corte d’appello ha affermato la non adesione dei lavoratori alle sigle sindacali che hanno firmato l’accordo del 16 febbraio 202 in mancanza di una domanda in tal senso da parte dei medesimi dipendenti.

5. Con il secondo motivo di ricorso si censura la medesima statuizione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011 e dei principi affermati dalla Suprema Corte in tema di efficacia vincolante dell'accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle RSA/RSU anche nei confronti dei lavoratori non iscritti alle sigle sindacali firmatarie ovvero non iscritti ad alcun sindacato.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, con riferimento alla giornata del 26 maggio 2014.

La società ricorrente premette di aver agito in forza dell'accordo sindacale sottoscritto nel 2012 al fine di contrastare il fenomeno del cd. assenteismo elettorale e per evitare di dover versare a vuoto, per le giornate del 26 e 27 maggio, la retribuzione ai dipendenti non coinvolti nelle attività elettorali ma impossibilitati a svolgere la normale attività lavorativa per l'assenza dei colleghi (pari a un terzo della forza lavoro aziendale) interessati dalle operazioni elettorali.

Aggiunge che nell'accordo sindacale del 16 febbraio 2012 era stata prevista la possibilità di utilizzare i permessi annui retribuiti (P.A.R.) collettivi per coprire l'eventuale chiusura dello stabilimento durante le tornate elettorali ed anche la possibilità di chiudere lo stabilimento con recupero produttivo in una giornata successiva; che l’utilizzo di 8 ore di permessi annui retribuiti collettivi per la giornata di lunedì 26 maggio costituiva un diritto delle parti sociali espressamente previsto dall'art. 4 del CCSL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (secondo cui “I suddetti permessi annui retribuiti potranno, sino a concorrenza, essere utilizzati a fruizione collettiva per la copertura del 18° turno nel caso degli schemi di orario 18 turni.

Negli schemi di orario 10 e 15 turni, la direzione aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale”); che la società ha avuto necessità di effettuare una chiusura collettiva per la giornata del 26 maggio ed ha legittimamente deciso di utilizzare un giorno di P.A.R. collettivi per coprire tale giornata; che ove anche si ritenesse, come ha fatto la Corte d’appello, che l’accordo sindacale del 2012 ha derogato alle disposizioni di legge citate, ciò sarebbe avvenuto, secondo la società ricorrente, in modo legittimo, non avendo l’art. 119 del D.P.R. n. 361 del 1957 carattere di norma inderogabile; che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 119 citato poiché i giorni 24, 25 e 26 maggio 2014 (rispettivamente sabato, domenica e lunedì) non erano giorni lavorativi (il 26 maggio per effetto della sospensione dell'attività lavorativa in base ai citati accordi sindacali) e non è quindi ipotizzabile una “assenza dal lavoro” a cui la legge in esame fa riferimento; che neppure sarebbe violato l’art. 1 della legge del 1962 atteso che i lavoratori hanno goduto di un giorno di permesso retribuito, a nulla rilevando che le parti sociali abbiano deciso di utilizzare i P.A.R. collettivi; che nella giornata del 27 maggio 2014 i lavoratori hanno goduto di una giornata di riposo retribuita, non avendo rilievo la scelta dei lavoratori di aderire ad uno sciopero che ha determinato la perdita sia della retribuzione e sia della connessa maggiorazione elettorale; che per il 28 maggio 2014 i lavoratori hanno avuto la facoltà di godere di una giornata di riposo retribuito oppure di lavorare con una retribuzione maggiorata (i lavoratori per cui è causa hanno optato per lavorare il giorno 28 maggio ed hanno percepito una maggiorazione retributiva di 8 ore a titolo di “permessi elettorali”).

7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, con riferimento alla giornata del 27 maggio 2014.

Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha considerato non retribuita, ai lavoratori impegnati nelle consultazioni elettorali, la giornata del 27 maggio 2014.

La società osserva che il 27 maggio i lavoratori hanno goduto di una giornata di riposo (essendo lo stabilimento chiuso); che in base all’accordo sindacale del 2012 era stato spostato il recupero della produzione alle giornate di sabato 7 o 14 giugno; che in tali giorni i lavoratori hanno partecipato ad uno sciopero e così perso sia il diritto alla normale retribuzione prevista per quel sabato e sia il diritto alla maggiorazione per le operazioni elettorali, comunque legata alla retribuzione.

8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. per abuso collettivo del diritto desumibile dall’anomalo numero di nomine di rappresentanti di lista tra i lavoratori dipendenti della società, cosa che ha determinato un ingiustificato sacrificio per la stessa, con notevoli disagi al sistema produttivo e danni economici.

9. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.

10. L’art. 119 del D.P.R. 371/1957, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 53/1990, regola, in riferimento a "tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni", la posizione, rispetto ai rapporti di lavoro, dei soggetti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati e, per i referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum).

Il primo comma precisa che essi "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni".

Il secondo comma dispone che "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

Il tenore del citato art. 119 è inequivoco nel senso della equiparazione "a tutti gli effetti" dei giorni di assenza dal lavoro dovuta alla partecipazione del lavoratore alle operazioni elettorali a giorni di attività lavorativa (v.

Cass. n. 14949 del 2002).

La norma di interpretazione autentica posta dalla legge n. 69 del 1992, art. 1, comma 1, prevede che il secondo comma (del testo vigente) dell'art. 119 "va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Quest’ultima disposizione non riguarda il trattamento dei giorni lavorativi nel quale il lavoratore si è assentato per le incombenze elettorali, ma solo il trattamento dovuto dal datore di lavoro quando l'impegno nelle operazioni elettorali ha interessato giorni festivi o non lavorativi (v.

Cass. n. 14949 del 2002 cit.).

11. Come si legge nella sentenza impugnata, la questione oggetto di causa è limitata alle giornate di lunedì 26 maggio 2014 e martedì 27 maggio 2014 in quanto la società, in base all'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva diramato un comunicato (n. 14/2014) con cui informava i lavoratori che, in occasione delle elezioni europee regionali e comunali del 25 maggio 2014 e per la situazione tecnica organizzativa e produttiva della società, l'attività lavorativa sarebbe stata sospesa per tutti i lavoratori lunedì 26 maggio e la relativa copertura retributiva sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo di eventuali residui P.A.R. in conto ore e ferie di anni precedenti al 2014 o dell'anno 2014; che martedì 27maggio egualmente l'attività lavorativa sarebbe stata sospesa per tutti i lavoratori dello stabilimento e il recupero della produzione sarebbe stato effettuato nelle giornate di sabato 7 e 14 giugno, oppure domenica 22 giugno, a seconda dei turni cui erano adibiti i singoli lavoratori; che il riconoscimento dei riposi/pagamenti di cui alla normativa vigente in materia elettorale sarebbe stata effettuata solo nei confronti dei dipendenti che “eventualmente svolgono le funzioni di Presidenti, Segretari e Scrutatori di seggio, regolarmente nominati e dietro presentazione di regolare certificazione”.

12. Questa Corte ha già affermato il carattere di norma imperativa dell’art. 119 cit. (Cass. n. 14949 del 2002 cit.), volto a disciplinare e coordinare l’espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali, configuranti un “munus publicum” ancorché di carattere straordinario (v.

Cass., S.U. n. 11314 del 1995), con i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro, anche al fine di evitare che lo svolgimento di dette funzioni si traduca in una penalizzazione per il dipendente nell’ambito del rapporto lavorativo (così Cass. n. 29774 del 2018) e tanto basta a determinare l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi escludere ogni possibilità di deroga alla normativa di legge ad opera dei contratti collettivi, salvo le ipotesi espressamente previste.

Né può utilmente invocarsi a tal fine la legge n. 148 del 2011 sia perché non risulta che la relativa questione sia stata posta e in quali termini nei gradi di merito e sia, comunque, perché non sono dedotti i presupposti di cui all’art. 8, comma 1, della legge citata.

E’, di conseguenza, assorbito il primo motivo di ricorso rilevandosi, peraltro, come la non adesione dei lavoratori appellati alle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 2012 costituisce, nella sentenza impugnata, solo un profilo argomentativo e non un capo di decisione, non potendosi quindi neanche ipotizzare un vizio di ultrapetizione, configurabile ove il giudicepronunci oltre i limiti della domanda oppure pronunci d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti (v.

Cass. n. 15734 del 2022; Cass. n. 16608 del 2021).

13. La Corte d’appello ha correttamente affermato, al pari del tribunale, l’illegittimità della disciplina introdotta dall’accordo sindacale del 2012 in violazione delle norme di legge richiamate (l’accordo limita arbitrariamente il trattamento previsto dall’art. 119 cit. ai presidenti, segretari e scrutatori di seggio, là dove la legge equipara a costoro i rappresentanti di lista, quali erano gli appellati).

14. Del tutto infondato è l’assunto della società ricorrente di violazione dell’art. 119 cit. e successive modifiche atteso che la stessa, anche invocando le (illegittime) previsioni dell’accordo sindacale, ha negato ai lavoratori impegnati nelle consultazioni sindacali il trattamento normativo ad essi spettante.

In particolare, per la giornata del 26 maggio (oggetto del terzo motivo di ricorso), la statuizione di cui all’art. 119 cit., che sancisce la equiparazione "a tutti gli effetti" dei giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento delle funzioni elettorali a giorni di attività lavorativa, è stata elusa dalla società ricorrente attraverso la decisione di chiusura dello stabilimento per tutti i lavoratori, pretendendo la stessa di non considerare tale giornata quale “assenza dal lavoro” per le consultazioni elettorali.

La chiusura dello stabilimento per tutti i lavoratori, decisa dalla società, non fa venir meno la causa dell’assenza per ragioni connesse alle funzioni elettorali per quei lavoratori, attuali controricorrenti e intimati, che erano rappresentanti di lista e quindi l’obbligo della società di rispettare la disciplina di legge.

Quest’ultima è stata, comunque, violata per non avere la società concesso ai predetti lavoratori il trattamento normativo previsto bensì il godimento di permessi già maturati o in via di maturazione (“P.R.A. in conto ore e ferie di anni precedenti al 2014 nonché, in caso di carenza di taliistituti, di P.A.R. dell’anno 2014), cioè benefici che sono stati quindi sottratti ad un futuro godimento, in tal modo non considerandosi il giorno di assenza per impegni elettorali come equiparato ad un giorno di attività lavorativa.

Ove anche si considerasse la giornata del 26 maggio come giornata non lavorativa (in ragione della chiusura dello stabilimento), risulterebbe comunque violata la previsione dell’art. 119 comma 2, come autenticamente interpretato dalla legge n. 69 del 1992, non essendosi la società conformata all’obbligo normativo di pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero di concessione di riposi compensativi.

15. Considerazioni analoghe possono ripetersi a proposito del quarto motivo di ricorso, concernente la giornata del 27 maggio, avendo la società (in conseguenza della deliberata chiusura dello stabilimento) concesso ai dipendenti per cui è causa una giornata di riposo ma prevedendo, in base all’accordo sindacale del 2012, il recupero della produzione nelle giornate di sabato 7 o 14 giugno; anche in tal caso violando il disposto normativo di cui all’art. 119 cit. (sia che si consideri il 27 maggio come giornata di lavoro oppure non lavorativa) atteso che l’obbligo di recupero in successive giornate annulla la equiparazione della assenza dal lavoro per funzioni elettorali a normale giornata di lavoro.

16. Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso.

17. Secondo le pronunce di legittimità, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (Cass. n. 15885 del 2018; Cass. n. 26541 del 2021).

Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame, essendo allegato unicamente il dato del numero anomalo dei rappresentanti di lista tra i dipendenti della società, di per sé inidoneo ad integrare un abuso del diritto del singolo a partecipare alle operazioni elettorali.

18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

19. La regolazione delle spese di lite nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese nei confronti degli altri lavoratori rimasti intimati.

20. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23132/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , oggi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA G. MAZZINI n. 27, presso lo studio TRIFIRO’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIO C AMMARATA e [OSCURATO:PERSONA] anche disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 19/2019 , depositata il17/01/2019, R.G.N. 114/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto l’appello di Sevel –[OSCURATO:PERSONA] – spa (d’ora in avanti “[OSCURATO:SOCIETA]”), confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità del riconoscimento ai lavoratori ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impegnati quali rappresentanti di lista nelle consultazioni elettorali del 24, 25 e 26 maggio 2014, di un giorno di permesso annuo retribuito (P.A.R.) o di ferie residue per la giornata del 26 maggio 2014; aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti di fruire, per la giornata non lavorativa del 26 maggio 2014, di un riposo compensativo da concordare con il datore di lavoro o, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa, della maggiorazione della retribuzione nonché il diritto dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di fruire di un'ulteriore giorno di permesso elettorale, con condanna in tal senso della società datoriale. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'accordo sindacale del 16 Febbraio 2012 (sottoscritto solo da alcune organizzazioni sindacali, in assenza di prova che gli appellati aderissero a tali organizzazioni) contenesse previsioni in contrasto con le disposizioni di legge (art. 119, T.U. 361 del 1957, sostituito dall’art. 11, legge n. 53 del 1990 e modificato dall’art. 1, legge 69 del 1992; legge n. 147 del 2013) che equiparano i rappresentanti di lista ai presidenti, segretari e scrutatori di seggio, e che prevedesse un trattamento deteriore per i primi rispetto agli altri lavoratori egualmente impegnati nelle operazioni elettorali. Ha giudicato inammissibile il terzo motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA], sull’abuso del diritto da parte dei lavoratori, in difetto di una domanda sul punto formulata nel giudizio in primo grado; ha, comunque, giudicato infondato il motivo sul rilievo che, ove anche fosse configurabile un abuso, la datrice di lavoro non sarebbe legittimata a punire i dipendenti che partecipano come rappresentanti di lista alle operazioni elettorali attraverso un trattamento contra legemnei loro confronti. 3. Avverso tale sentenza Sevel –[OSCURATO:PERSONA] – spa, ora [OSCURATO:SOCIETA], come da atto di fusione depositato, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione. Si censura la statuizione d'appello secondo cui “l'accordo ha coinvolto solo alcune sigle sindacali e non tutte le sigle sindacali, per cui non può ritenersi che sia stato fatto anche con l'accordo degli odierni lavoratori che non è provato aderiscano alle sigle sindacali che hanno sottoscritto l'accordo”, assumendosi che la Corte d’appello ha affermato la non adesione dei lavoratori alle sigle sindacali che hanno firmato l’accordo del 16 febbraio 202 in mancanza di una domanda in tal senso da parte dei medesimi dipendenti. 5. Con il secondo motivo di ricorso si censura la medesima statuizione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011 e dei principi affermati dalla Suprema Corte in tema di efficacia vincolante dell'accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle RSA/RSU anche nei confronti dei lavoratori non iscritti alle sigle sindacali firmatarie ovvero non iscritti ad alcun sindacato. 6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, con riferimento alla giornata del 26 maggio 2014. La società ricorrente premette di aver agito in forza dell'accordo sindacale sottoscritto nel 2012 al fine di contrastare il fenomeno del cd. assenteismo elettorale e per evitare di dover versare a vuoto, per le giornate del 26 e 27 maggio, la retribuzione ai dipendenti non coinvolti nelle attività elettorali ma impossibilitati a svolgere la normale attività lavorativa per l'assenza dei colleghi (pari a un terzo della forza lavoro aziendale) interessati dalle operazioni elettorali. Aggiunge che nell'accordo sindacale del 16 febbraio 2012 era stata prevista la possibilità di utilizzare i permessi annui retribuiti (P.A.R.) collettivi per coprire l'eventuale chiusura dello stabilimento durante le tornate elettorali ed anche la possibilità di chiudere lo stabilimento con recupero produttivo in una giornata successiva; che l’utilizzo di 8 ore di permessi annui retribuiti collettivi per la giornata di lunedì 26 maggio costituiva un diritto delle parti sociali espressamente previsto dall'art. 4 del CCSL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (secondo cui “I suddetti permessi annui retribuiti potranno, sino a concorrenza, essere utilizzati a fruizione collettiva per la copertura del 18° turno nel caso degli schemi di orario 18 turni. Negli schemi di orario 10 e 15 turni, la direzione aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale”); che la società ha avuto necessità di effettuare una chiusura collettiva per la giornata del 26 maggio ed ha legittimamente deciso di utilizzare un giorno di P.A.R. collettivi per coprire tale giornata; che ove anche si ritenesse, come ha fatto la Corte d’appello, che l’accordo sindacale del 2012 ha derogato alle disposizioni di legge citate, ciò sarebbe avvenuto, secondo la società ricorrente, in modo legittimo, non avendo l’art. 119 del D.P.R. n. 361 del 1957 carattere di norma inderogabile; che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 119 citato poiché i giorni 24, 25 e 26 maggio 2014 (rispettivamente sabato, domenica e lunedì) non erano giorni lavorativi (il 26 maggio per effetto della sospensione dell'attività lavorativa in base ai citati accordi sindacali) e non è quindi ipotizzabile una “assenza dal lavoro” a cui la legge in esame fa riferimento; che neppure sarebbe violato l’art. 1 della legge del 1962 atteso che i lavoratori hanno goduto di un giorno di permesso retribuito, a nulla rilevando che le parti sociali abbiano deciso di utilizzare i P.A.R. collettivi; che nella giornata del 27 maggio 2014 i lavoratori hanno goduto di una giornata di riposo retribuita, non avendo rilievo la scelta dei lavoratori di aderire ad uno sciopero che ha determinato la perdita sia della retribuzione e sia della connessa maggiorazione elettorale; che per il 28 maggio 2014 i lavoratori hanno avuto la facoltà di godere di una giornata di riposo retribuito oppure di lavorare con una retribuzione maggiorata (i lavoratori per cui è causa hanno optato per lavorare il giorno 28 maggio ed hanno percepito una maggiorazione retributiva di 8 ore a titolo di “permessi elettorali”). 7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, con riferimento alla giornata del 27 maggio 2014. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha considerato non retribuita, ai lavoratori impegnati nelle consultazioni elettorali, la giornata del 27 maggio 2014. La società osserva che il 27 maggio i lavoratori hanno goduto di una giornata di riposo (essendo lo stabilimento chiuso); che in base all’accordo sindacale del 2012 era stato spostato il recupero della produzione alle giornate di sabato 7 o 14 giugno; che in tali giorni i lavoratori hanno partecipato ad uno sciopero e così perso sia il diritto alla normale retribuzione prevista per quel sabato e sia il diritto alla maggiorazione per le operazioni elettorali, comunque legata alla retribuzione. 8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 1, legge n. 69 del 1992, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. per abuso collettivo del diritto desumibile dall’anomalo numero di nomine di rappresentanti di lista tra i lavoratori dipendenti della società, cosa che ha determinato un ingiustificato sacrificio per la stessa, con notevoli disagi al sistema produttivo e danni economici. 9. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati. 10. L’art. 119 del D.P.R. 371/1957, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 53/1990, regola, in riferimento a "tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni", la posizione, rispetto ai rapporti di lavoro, dei soggetti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati e, per i referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum). Il primo comma precisa che essi "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni". Il secondo comma dispone che "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa". Il tenore del citato art. 119 è inequivoco nel senso della equiparazione "a tutti gli effetti" dei giorni di assenza dal lavoro dovuta alla partecipazione del lavoratore alle operazioni elettorali a giorni di attività lavorativa (v. Cass. n. 14949 del 2002). La norma di interpretazione autentica posta dalla legge n. 69 del 1992, art. 1, comma 1, prevede che il secondo comma (del testo vigente) dell'art. 119 "va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali". Quest’ultima disposizione non riguarda il trattamento dei giorni lavorativi nel quale il lavoratore si è assentato per le incombenze elettorali, ma solo il trattamento dovuto dal datore di lavoro quando l'impegno nelle operazioni elettorali ha interessato giorni festivi o non lavorativi (v. Cass. n. 14949 del 2002 cit.). 11. Come si legge nella sentenza impugnata, la questione oggetto di causa è limitata alle giornate di lunedì 26 maggio 2014 e martedì 27 maggio 2014 in quanto la società, in base all'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva diramato un comunicato (n. 14/2014) con cui informava i lavoratori che, in occasione delle elezioni europee regionali e comunali del 25 maggio 2014 e per la situazione tecnica organizzativa e produttiva della società, l'attività lavorativa sarebbe stata sospesa per tutti i lavoratori lunedì 26 maggio e la relativa copertura retributiva sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo di eventuali residui P.A.R. in conto ore e ferie di anni precedenti al 2014 o dell'anno 2014; che martedì 27maggio egualmente l'attività lavorativa sarebbe stata sospesa per tutti i lavoratori dello stabilimento e il recupero della produzione sarebbe stato effettuato nelle giornate di sabato 7 e 14 giugno, oppure domenica 22 giugno, a seconda dei turni cui erano adibiti i singoli lavoratori; che il riconoscimento dei riposi/pagamenti di cui alla normativa vigente in materia elettorale sarebbe stata effettuata solo nei confronti dei dipendenti che “eventualmente svolgono le funzioni di Presidenti, Segretari e Scrutatori di seggio, regolarmente nominati e dietro presentazione di regolare certificazione”. 12. Questa Corte ha già affermato il carattere di norma imperativa dell’art. 119 cit. (Cass. n. 14949 del 2002 cit.), volto a disciplinare e coordinare l’espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali, configuranti un “munus publicum” ancorché di carattere straordinario (v. Cass., S.U. n. 11314 del 1995), con i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro, anche al fine di evitare che lo svolgimento di dette funzioni si traduca in una penalizzazione per il dipendente nell’ambito del rapporto lavorativo (così Cass. n. 29774 del 2018) e tanto basta a determinare l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi escludere ogni possibilità di deroga alla normativa di legge ad opera dei contratti collettivi, salvo le ipotesi espressamente previste. Né può utilmente invocarsi a tal fine la legge n. 148 del 2011 sia perché non risulta che la relativa questione sia stata posta e in quali termini nei gradi di merito e sia, comunque, perché non sono dedotti i presupposti di cui all’art. 8, comma 1, della legge citata. E’, di conseguenza, assorbito il primo motivo di ricorso rilevandosi, peraltro, come la non adesione dei lavoratori appellati alle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo del 2012 costituisce, nella sentenza impugnata, solo un profilo argomentativo e non un capo di decisione, non potendosi quindi neanche ipotizzare un vizio di ultrapetizione, configurabile ove il giudicepronunci oltre i limiti della domanda oppure pronunci d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti (v. Cass. n. 15734 del 2022; Cass. n. 16608 del 2021). 13. La Corte d’appello ha correttamente affermato, al pari del tribunale, l’illegittimità della disciplina introdotta dall’accordo sindacale del 2012 in violazione delle norme di legge richiamate (l’accordo limita arbitrariamente il trattamento previsto dall’art. 119 cit. ai presidenti, segretari e scrutatori di seggio, là dove la legge equipara a costoro i rappresentanti di lista, quali erano gli appellati). 14. Del tutto infondato è l’assunto della società ricorrente di violazione dell’art. 119 cit. e successive modifiche atteso che la stessa, anche invocando le (illegittime) previsioni dell’accordo sindacale, ha negato ai lavoratori impegnati nelle consultazioni sindacali il trattamento normativo ad essi spettante. In particolare, per la giornata del 26 maggio (oggetto del terzo motivo di ricorso), la statuizione di cui all’art. 119 cit., che sancisce la equiparazione "a tutti gli effetti" dei giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento delle funzioni elettorali a giorni di attività lavorativa, è stata elusa dalla società ricorrente attraverso la decisione di chiusura dello stabilimento per tutti i lavoratori, pretendendo la stessa di non considerare tale giornata quale “assenza dal lavoro” per le consultazioni elettorali. La chiusura dello stabilimento per tutti i lavoratori, decisa dalla società, non fa venir meno la causa dell’assenza per ragioni connesse alle funzioni elettorali per quei lavoratori, attuali controricorrenti e intimati, che erano rappresentanti di lista e quindi l’obbligo della società di rispettare la disciplina di legge. Quest’ultima è stata, comunque, violata per non avere la società concesso ai predetti lavoratori il trattamento normativo previsto bensì il godimento di permessi già maturati o in via di maturazione (“P.R.A. in conto ore e ferie di anni precedenti al 2014 nonché, in caso di carenza di taliistituti, di P.A.R. dell’anno 2014), cioè benefici che sono stati quindi sottratti ad un futuro godimento, in tal modo non considerandosi il giorno di assenza per impegni elettorali come equiparato ad un giorno di attività lavorativa. Ove anche si considerasse la giornata del 26 maggio come giornata non lavorativa (in ragione della chiusura dello stabilimento), risulterebbe comunque violata la previsione dell’art. 119 comma 2, come autenticamente interpretato dalla legge n. 69 del 1992, non essendosi la società conformata all’obbligo normativo di pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero di concessione di riposi compensativi. 15. Considerazioni analoghe possono ripetersi a proposito del quarto motivo di ricorso, concernente la giornata del 27 maggio, avendo la società (in conseguenza della deliberata chiusura dello stabilimento) concesso ai dipendenti per cui è causa una giornata di riposo ma prevedendo, in base all’accordo sindacale del 2012, il recupero della produzione nelle giornate di sabato 7 o 14 giugno; anche in tal caso violando il disposto normativo di cui all’art. 119 cit. (sia che si consideri il 27 maggio come giornata di lavoro oppure non lavorativa) atteso che l’obbligo di recupero in successive giornate annulla la equiparazione della assenza dal lavoro per funzioni elettorali a normale giornata di lavoro. 16. Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso. 17. Secondo le pronunce di legittimità, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (Cass. n. 15885 del 2018; Cass. n. 26541 del 2021). Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame, essendo allegato unicamente il dato del numero anomalo dei rappresentanti di lista tra i dipendenti della società, di per sé inidoneo ad integrare un abuso del diritto del singolo a partecipare alle operazioni elettorali. 18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 19. La regolazione delle spese di lite nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti degli altri lavoratori rimasti intimati. 20. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà a
Sentenza Cassazione n. 19506/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris