CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di argomenti volti a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine alla destinazione della droga ad uso personale e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto volto a parcellizzare gli elementi di prova, senza confrontarsi con la combinazione degli stessi operata dalla Corte, che ha dato conto: 1) del complessivo quantitativo sufficiente per la preparazione di circa 339 dosi, detenuto dalla ricorrente all'interno degli slip e lungo la pubblica via; 2) della mancanza di cartine utilizzabili per l'uso diretto; 3) della presenza di un ulteriore involucro contenente un quantitativo più piccolo, contenuto in una scatola all'interno dell'abitazione dove erano custoditi anche involucri di cellophane utilizzabili per il confezionamento e analoghi a quello in cui era custodito il piccolo quantitativo di stupefacente; 4) della disponibilità di un bilancino, seppur al momento della perquisizione privo di batteria: tali elementi, singolarmente coerenti con la destinazione allo spaccio, sono stati reputati nel loro complesso idonei a suffragare tale conclusione, che le deduzioni difensive, frammentariamente formulate in relazione a singoli profili, non sono idonee a vulnerare, essendo prospettati esiti valutativi alternativi, senza che sia individuata una reale e decisiva frattura logica nei passaggi della motivazione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il, Pres