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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 28556/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Brescia, quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per l'udienza preliminare di Brescia aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo in via diretta della somma complessiva di € 330.000,00 in relazione alla commissione del reato di riciclaggio.

Con il provvedimento veniva inoltre disposto, in caso di mancato reperimento di contante, il sequestro preventivo di ogni altro bene mobile ed immobile o altre utilità sino alla concorrenza dell'importo sopra indicato ritenendo sussistenti i gravi indizi di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio.

2. Gafforini ha presentato ricorso avverso il provvedimento con un unico motivo di gravame incentrato tanto sulla erronea interpretazione della legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) che su vizi motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.). 2.1 In relazione al primo profilo (erronea interpretazione della legge penale) il ricorso spiega che a seguito di alcune sentenze innovative (si cita la recente n.38141 di questa stessa sezione, pronunciata il 15 luglio 2022) l'art.512 bis c.p. è, a talune circostanze, da considerarsi astrattamente assorbibile dal reato di cui all'art.648 bis c.p..

Ciò può avvenire grazie al fatto che il riciclaggio, in quanto reato a forma libera, può manifestarsi anche per formazione progressiva, inclusiva di una pluralità di distinti atti, realizzati anche a distanza di tempo ma orientati all'obbiettivo comune costituito dall'occultamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni di origine illecita.

Nel caso concreto la fittizia intestazione ha costituito un segmento della più complessa ed articolata condotta di riciclaggio e pertanto, in forza della clausola di riserva prevista dall'art.512 bis c.p., non può essere sanzionata autonomamente. 2.2 quanto al secondo profilo (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione), solamente enunciato nella rubrica iniziale, il ricorso nulla dice; questa Corte non deve pertanto occuparsene.

3. Tornando al primo profilo, la lamentata violazione di legge non sussiste.

Occorre premettere la piena condivisibilítà del principio enunciato nel precedente evocato dalla difesa del Gafforini: è incontestabile, per la varietà delle modalità con cui il reato di riciclaggio può essere realizzato, che esso possa anche 'includere' il reato di trasferimento fraudolento di valori.

In tal caso, in forza della clausola di sussidiarietà che costituisce l'incipit della norma ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), il fatto non può essere punito.

In effetti, nel caso esaminato nel precedente citato, una unica condotta di riciclaggio era stata realizzata attraverso il compimento di più passaggi.

Il primo di essi era costituito dal versamento sul conto corrente dell'imputata del denaro provento dei delitti commessi dati suo marito, denaro poi utilizzato per pagare l'immobile fittiziamente intestato all'imputata stessa.

Il versamento in conto corrente, dunque, aveva costituito un segmento della più articolata condotta finalizzata alla fittizia intestazione —in nome del marito- dell'immobile, cioè del riciclaggio.

Considerata la clausola di riserva dell'art. 512-bis cod. pen. il versamento sul conto corrente delle somme di origine illecita non poteva essere sanzionata una seconda volta, perché effettuata nella prospettiva della condotta finale.

Ma nel caso che ora ci occupa, il paradigma è differente.

Per quanto paradossale possa apparire, in questo caso la fittizia intestazione dell'immobile non è il fine, ma è il mezzo del reato: la circolazione giuridica del bene immobile (cioè il cambiamento da una intestazione fittizia del bene riferibile a Cirillo ad un'altra sempre riferibile a Cirillo —cioè da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata soltanto funzionale, secondo la impostazione accusatoria (cfr.pg .5 del decreto 7 dicembre 2022), ad agevolare il rientro in Italia dei capitali provenienti dai conti esteri (svizzeri) riferibili al Cirillo, danaro che si assume, nell'ordinanza genetica del 24 agosto 2022, avere origine illecita stante la condizione di evasore sostanzialmente totale del Cirillo in Italia.

In effetti, l'intera operazione immobiliare è consistita in una sorta di zero-sum game la cui rilevanza pratica per il Cirillo non sta nel mutamento di intestazione fittizia per un bene che è rimasto comunque a lui riferibile, né in un accrescimento patrimoniale, che non vi è stato, quanto nel rientro in Italia del capitale movimentato dall'estero.

Il fatto, quindi, non 'costituisce più grave reato' poiché è autonomo rispetto all'operazione che ne è stata lo strumento di esecuzione.

Ed è anche autonomo rispetto al riciclaggio cui era finalizzato, non essendovi identità temporale (bensì successione) né identità materiale.

Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Brescia, quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per l'udienza preliminare di Brescia aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo in via diretta della somma complessiva di € 330.000,00 in relazione alla commissione del reato di riciclaggio. Con il provvedimento veniva inoltre disposto, in caso di mancato reperimento di contante, il sequestro preventivo di ogni altro bene mobile ed immobile o altre utilità sino alla concorrenza dell'importo sopra indicato ritenendo sussistenti i gravi indizi di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. 2. Gafforini ha presentato ricorso avverso il provvedimento con un unico motivo di gravame incentrato tanto sulla erronea interpretazione della legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) che su vizi motivazionali (art.606 lett. e c.p.p.). 2.1 In relazione al primo profilo (erronea interpretazione della legge penale) il ricorso spiega che a seguito di alcune sentenze innovative (si cita la recente n.38141 di questa stessa sezione, pronunciata il 15 luglio 2022) l'art.512 bis c.p. è, a talune circostanze, da considerarsi astrattamente assorbibile dal reato di cui all'art.648 bis c.p.. Ciò può avvenire grazie al fatto che il riciclaggio, in quanto reato a forma libera, può manifestarsi anche per formazione progressiva, inclusiva di una pluralità di distinti atti, realizzati anche a distanza di tempo ma orientati all'obbiettivo comune costituito dall'occultamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni di origine illecita. Nel caso concreto la fittizia intestazione ha costituito un segmento della più complessa ed articolata condotta di riciclaggio e pertanto, in forza della clausola di riserva prevista dall'art.512 bis c.p., non può essere sanzionata autonomamente. 2.2 quanto al secondo profilo (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione), solamente enunciato nella rubrica iniziale, il ricorso nulla dice; questa Corte non deve pertanto occuparsene. 3. Tornando al primo profilo, la lamentata violazione di legge non sussiste. Occorre premettere la piena condivisibilítà del principio enunciato nel precedente evocato dalla difesa del Gafforini: è incontestabile, per la varietà delle modalità con cui il reato di riciclaggio può essere realizzato, che esso possa anche 'includere' il reato di trasferimento fraudolento di valori. In tal caso, in forza della clausola di sussidiarietà che costituisce l'incipit della norma ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), il fatto non può essere punito. In effetti, nel caso esaminato nel precedente citato, una unica condotta di riciclaggio era stata realizzata attraverso il compimento di più passaggi. Il primo di essi era costituito dal versamento sul conto corrente dell'imputata del denaro provento dei delitti commessi dati suo marito, denaro poi utilizzato per pagare l'immobile fittiziamente intestato all'imputata stessa. Il versamento in conto corrente, dunque, aveva costituito un segmento della più articolata condotta finalizzata alla fittizia intestazione —in nome del marito- dell'immobile, cioè del riciclaggio. Considerata la clausola di riserva dell'art. 512-bis cod. pen. il versamento sul conto corrente delle somme di origine illecita non poteva essere sanzionata una seconda volta, perché effettuata nella prospettiva della condotta finale. Ma nel caso che ora ci occupa, il paradigma è differente. Per quanto paradossale possa apparire, in questo caso la fittizia intestazione dell'immobile non è il fine, ma è il mezzo del reato: la circolazione giuridica del bene immobile (cioè il cambiamento da una intestazione fittizia del bene riferibile a Cirillo ad un'altra sempre riferibile a Cirillo —cioè da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata soltanto funzionale, secondo la impostazione accusatoria (cfr.pg .5 del decreto 7 dicembre 2022), ad agevolare il rientro in Italia dei capitali provenienti dai conti esteri (svizzeri) riferibili al Cirillo, danaro che si assume, nell'ordinanza genetica del 24 agosto 2022, avere origine illecita stante la condizione di evasore sostanzialmente totale del Cirillo in Italia. In effetti, l'intera operazione immobiliare è consistita in una sorta di zero-sum game la cui rilevanza pratica per il Cirillo non sta nel mutamento di intestazione fittizia per un bene che è rimasto comunque a lui riferibile, né in un accrescimento patrimoniale, che non vi è stato, quanto nel rientro in Italia del capitale movimentato dall'estero. Il fatto, quindi, non 'costituisce più grave reato' poiché è autonomo rispetto all'operazione che ne è stata lo strumento di esecuzione. Ed è anche autonomo rispetto al riciclaggio cui era finalizzato, non essendovi identità temporale (bensì successione) né identità materiale. Per tali ragioni il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 28556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris