CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 1976
Cassazione n. 40443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha riformato, in punto di determinazione della pena, la decisione del Giudice di primo grado, per il resto confermando il giudizio di responsabilità reso dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 primo-comma, nn. 2 e 7, cod. pen. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, ritenuta illogicamente sussistente dalla Corte, vista la presenza, sul luogo del delitto, di dispositivi di controllo e sorveglianza permanente e diretta mediante telecamere e placche anti-taccheggio. In particolare, osserva la difesa come il controllo da parte del sorvegliante Crivello sia stato continuativo e diretto, per sua stessa ammissione in sede di testimonianza in udienza. Dalla violazione dell'art. 625, primo comma, n. 7, deriverebbe anche la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe considerato la particolare tenuità del fatto, derivante sia dall'esiguo valore della merce oggetto del tentato furto, peraltro ritenuta rivendibile perché non danneggiata, sia dalle modalità della condotta. Il mancato riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità sarebbe inoltre privo di qualsivoglia motivazione. 2.2 Col secondo motivo, si duole di violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per mancata esposizione di ragioni giustificatrici del previsto trattamento sanzionatorio non contenuto nel minimo edittale, avendo la Corte territoriale ritenuto che la pena base potesse esser stabilita in mesi nove di reclusione. 2.3 Col terzo motivo, si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2, d.lgs. n. 150/2022, atteso il difetto della condizione di procedibilità (querela) del reato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. E' pervenuta comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, datata 21 aprile 2023, che attesta la mancata presentazione della querela per i fatti oggetto del presente procedimento. Considerato in diritto 1. Il terzo motivo è fondato e assorbe i primi due motivi. Va osservato che l'ascritto reato di tentato furto pluriaggravato è divenuto procedibile a querela con l'entrata in vigore del d. Igs. n.150 del 10 ottobre 2022; poiché, nel caso di specie, difetta la querela e, dunque, una valida condizione di procedibilità, deve concludersi per la fondatezza del terzo motivo di ricorso, che, come anticipato, assorbe gli altri due motivi. 2. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale nei confronti dell'imputato per il reato ascrittogli non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in R