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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 08008/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14889/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 272, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL ’ INTERNO -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO BOLOGNA n. 224/2022 depositata il02/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh , avverso la sentenza in epigrafe menzionata - che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione per motivi umanitari- è inammissibile; che il ricorso, infatti, non è formulato con motivi separati , come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., e non muove censure specifiche in jure alla sentenza impugnata, ma si limita a invocare astrattamente la sussistenza dei presupposti della protezione per motivi umanitari, nel tentativo improprio di ottenere la rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14889/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 272, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL ’ INTERNO -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO BOLOGNA n. 224/2022 depositata il02/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh , avverso la sentenza in epigrafe menzionata - che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione per motivi umanitari- è inammissibile; che il ricorso, infatti, non è formulato con motivi separati , come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., e non muove censure specifiche in jure alla sentenza impugnata, ma si limita a invocare astrattamente la sussistenza dei presupposti della protezione per motivi umanitari, nel tentativo improprio di ottenere la rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a
Sentenza Cassazione n. 08008/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris