CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 41987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MACCIOCCHI Matilde [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/06/2020 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Noia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed insistendo in particolare nel primo motivo. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 25/06/2020 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 09/06/2015, confermava la condanna dell'imputata appellante [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di usura e estorsione aggravata, rideterminando la pena a seguito della dichiarata prescrizione dei reati sul C) e D). 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Macciocchi, tramite il difensore di fiducia, eccependo: a) la nullità della sentenza di appello per l'omessa notifica del decreto di citazione al domicilio eletto (al vico Santillo n.8 in Napoli), indicato nella pronuncia di primo grado e nell'atto di appello (la notifica era invece avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore, peraltro in precedenza revocato, che non aveva informato la ricorrente del giudizio di appello); b) l'erronea valutazione delle prove in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto dall'esame degli atti - consentito in ragione della natura processuale dell'eccezione - risulta che la notifica presso il difensore è avvenuta a seguito del mancato reperimento dell'imputata presso il domicilio eletto ("non si rinviene la destinataria all'indirizzo indicato...verificare all'anagrafe" - relata di notifica del 29/03/2021 dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli), in conformità al principio per cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Cass. sez. un., sent. n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017 - Rv. 271772 - 01). Dagli atti inoltre non risulta altresì alcuna revoca al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. 4. I rilievi sulla valutazione delle prove sono generici, limitandosi la ricorrente a contestare la sentenza impugnata e a suggerire una diversa valutazione dei fatti, senza evidenziare profili di manifesta illogicità o di travisamento a fronte della doppia pronuncia conforme di condanna. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il gior