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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2019

Cassazione n. 07039/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2209/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro CAFFE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].ST. SASSARI n.637/08/19 depositata i l 15/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 637/08/19 del 15/10/2019, la Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito CM) avverso la sentenza n. 15/05/09 della Commissione tributaria provinciale di Sassari (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di recupero di un credito d’imposta a fini IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2002. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la violazione dell’art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e aveva proceduto al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di CM evidenziando che il recupero del credito a mezzo avviso di accertamento era precluso all’Amministrazione finanziaria, avendo il contribuente aderito al condono cd. tombale ex art. 9, comma 10, della l. 27 dicembre 2002, n. 289. 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.CM resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 9 e 10, della l. n. 289 del 2002 e dell’art. 8 della l. n. 388 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il condono cd. tombale precluda il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 7, della l. n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’illegittimità dell’atto di recupero. 2.Il primo motivo è fondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di cd. “condono tombale”, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono - avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile - elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio» (Cass. S.U. n. 16692 del 06/07/2017; conf.Cass. n. 25719 del 13/11/2020). 2.2.La sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto, sicché la stessa va cassata in parte qua. 3.Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. 3.1.La CTR non ha affrontato il merito della questione concernente la legittimità del recupero, sicché la stessa dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. 4.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna,
Sentenza Cassazione n. 07039/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris