CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29510/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.I0KA ROMARIO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11537-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori (si vadano pagg. 2 e 3 della sentenza della Corte d'Appello di Torino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0