CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Messina in data 20 settembre 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di minaccia aggravata di cui all' art. 612 comma secondo, 61 n.1 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione delle prove dibattimentali in relazione alla penale responsabilità del ricorrente si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); è altresì generico dovendosi le doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha valorizzato sul punto la mancanza di occasionalità della condotta in ragione di un precedente specifico (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consiglreste1r1pre [OSCURATO:PERSONA]