CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 gennaio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, in data 12 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 (ora art. 493-ter cod. pen.). Considerato che l'unico motivo dedotto, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, è manifestamente infondato perché dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la motivazione non è affatto mancante (v. pag. 1, ove la Corte territoriale ritiene adeguata la pena inflitta, inferiore alla misura media di quella edittale, e, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, valorizza negativamente la capacità a delinquere del reo, desunta anche dal suo precedente penale specifico) ed è conforme ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui punti di cui si tratta (cfr., ad es., in tema di attenuanti generiche, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; sulla quantificazione della pena, ex plurimis, v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 nonché Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb