CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24373/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo presentato dal predetto avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi della I. 199/2010 a causa della commissione di reati nel corso degli arresti domiciliare sino al 2023 e per il percorso detentivo privo di elementi positivi; Ritenuto che, nel caso di specie, si verte in tema di applicazione della esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 in base al quale, nell'attuale formulazione, è previsto che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)». Le cause di esclusione da tale particolare modalità esecutiva della pena riguardano: i condannati a taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis Ord. peri., i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14-ter Ord. pen., il caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato. Così ricostruita la ratio dell'istituto in esame ed i rapporti con la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47-ter Ord. pen., è evidente la infondatezza del ricorso poiché il rigetto è stato fondato, in modo non irrazionale, sulla ripetuta commissione di reati da parte dell'odierno ricorrente nel corso degli arresti domiciliari sino ad epoca recente e quindi non su una valutazione di meritevolezza tipica, invece, nella ipotesi delle misure alternative alla detenzione; Rilevato che il condannato, a fronte di tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma