CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 14933/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 27 febbraio 2024 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA], per tramite di patrocinio abilitato, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 giugno 2023, che ha confermato quella di primo grado, che lo ha dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 216 primo comma n. 2 e 223 comma 1 r.d. n. 267/42 per avere, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 21 luglio 2010, sottratto o distrutto le scritture contabili societarie, al fine di trarne profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 2.Sono stati articolati cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza di secondo grado e carenza di motivazione, poiché la Corte territoriale, all'udienza del 30 maggio 2023, ha disposto rinvio del processo al 13 giugno 2023, imponendo la notificazione dell'ordinanza all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. proc. pen. nonostante una pregressa notificazione, di altro rinvio, eseguita, a sue mani, presso l'indirizzo di Villaricca, via Piazzi, dove il ricorrente dimorava; e all'udienza del 13 giugno 2023, nonostante l'eccezione difensiva in tal senso formulata, la rigettava e ordinava procedersi alla discussione. 2.2.11 secondo motivo ha dedotto analoghi vizi, che determinerebbero la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione dei diritti della difesa, a riguardo di una richiesta di rinvio del processo di primo grado in presenza di documentato, legittimo impedimento dell'imputato a cagione delle proprie condizioni di salute. Il tribunale aveva respinto la richiesta sul presupposto dell'inesistenza, in atti, di esplicita richiesta di rinvio per legittimo impedimento e la difesa ha tempestivamente formalizzato un motivo di gravame, illegittimamente disatteso dalla Corte d'appello. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., perché la difesa, con i motivi nuovi, avrebbe ritualmente richiesto l'escussione del consulente di parte dell'imputato, dr.ssa Tanzillo, che si era occupata della cura della contabilità della società poi fallita, trattandosi di "prova sopravvenuta" alla sentenza di primo grado; la richiesta sarebbe stata illegittimamente respinta benchè l'imputato, nel corso dell'esame nel dibattimento di primo grado, avesse indicato "Tanzillo" come persona informata sui fatti, purtroppo in quella fase non rintracciata. 2.4.11 quarto motivo ha denunciato un vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato, in quanto la Corte d'appello avrebbe respinto il motivo di gravame sulla scorta di affermazioni apodittiche. 2.5.11 quinto motivo si è doluto della mancata risposta della sentenza all'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in sede di conclusioni nel processo di secondo grado. Sarebbe stata erroneamente conteggiata una sospensione del termine in primo grado, quando all'udienza del 13 giugno 2017 - con rinvio al 19 dicembre 2017 - non erano presenti i testimoni, circostanza da ritenersi prevalente rispetto al legittimo impedimento per adesione all'astensione di categoria fatto valere dal difensore; nel processo di secondo grado, invece, sarebbero stati da calcolare due periodi di sospensione, per impedimento legittimo dell'imputato, di 60 giorni ciascuno, comunque insufficienti a precludere il decorso della prescrizione prima della pronuncia in grado d'appello. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è, per plurime ragioni, generico e manifestamente infondato. Deve essere rimarcato, in primo luogo, che la questione di nullità posta dalla difesa non investe la regolarità della citazione per il giudizio di appello, ma attiene specificamente all'assunto difetto di notifica all'imputato dell'ordinanza di differimento al 13 giugno 2023 del processo di secondo grado, pronunciata il 30 maggio 2023. La natura meramente processuale della questione posta autorizza il collegio a compulsare gli atti del fascicolo procedimentale e, dalla consultazione, emerge quanto di seguito precisato. L'imputato, già dichiarato assente, è comparso per sottoporsi ad esame all'udienza del 19 marzo 2019, celebrata innanzi al Tribunale di primo grado. Da tale data egli era, dunque, da considerarsi (non più assente ma) presente, a prescindere dalla scelta di comparire alle udienze successive ed indipendentemente dall'adozione di un formale provvedimento di revoca dell'assenza (cfr., per l'omologa condizione di revoca della contumacia, sez.5, n. 1784 del 26/10/2011, Nappo e altro, Rv. 252712). La citazione per il giudizio di appello, che si è svolto con trattazione orale, deve ritenersi correttamente notificata, come ammesso dalla difesa del ricorrente a pag. 3 del ricorso per cassazione ("Effettivamente, il 14 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA], rintracciato al suo indirizzo di residenza a via Piazzi aveva ricevuto notifica per l'udienza del 6 dicembre 2022...") e come emerge, per tabulas, dalla relata di notifica dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] - allegata al ricorso per cassazione - con consegna dell'atto a mani proprie del destinatario, che ha sottoscritto per ricevuta; del resto, all'udienza del 9 febbraio 2023 il suo difensore, avv.Taglialatela, ha depositato certificato medico per "esiti angioplastica" e ha chiesto rinvio per legittimo impedimento dell'assistito; l'istanza è stata accolta dalla Corte d'appello che ha rinviato il processo all'udienza del 30 maggio 2023; all'udienza del 30 maggio 2023 il medesimo difensore ha eccepito che l'imputato, impedito all'udienza del 9 febbraio precedente, non sarebbe stato ritualmente avvisato dell'udienza fissata e la Corte di secondo grado ha rinviato il dibattimento al 13 giugno 2023, disponendo che la notificazione all'imputato fosse effettuata presso il difensore, adempimento eseguito dalla cancelleria in data 31 maggio 2023.Il vizio procedurale che si sarebbe verificato nel caso di specie, pertanto, va correttamente qualificato in termini di nullità a regime intermedio, posto che l'omessa notifica della data di differimento dell'udienza all'imputato, legittimamente impedito, ha determinato una lesione del diritto alla partecipazione dell'imputato stesso al procedimento, ipotesi contemplata dagli artt. 178 lett.c) e 180 cod.proc.pen. (si veda Sez.6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032). Deve tuttavia ritenersi applicabile il principio secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che - come avvenuto nel caso in esame - all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez.5, n. 17027 del 23/1/2013, Musciolà, Rv. 255503); e poiché la nullità si è profilata in udienza, all'atto in cui il giudice ha disposto la notifica dell'avviso di differimento - anziché personalmente all'imputato - presso lo studio del difensore, il vizio avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto dalla difesa tecnica, ovvero dal difensore medesimo, anche se nominato d'ufficio, in quanto presente al momento della pronuncia dell'ordinanza, ovvero prima che l'atto nullo fosse portato a compimento (cfr. sez. U n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263025). Per altro verso, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato il concreto pregiudizio che sarebbe derivato dalla mancata conoscenza della data di differimento del processo e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). Persino a riguardo di un vizio della notificazione della citazione a giudizio, le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo chiarito che l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen. "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile"; ed ancora, che "in un processo basato sull'iniziativa delle parti, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione" (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo). Nel caso in esame - in cui ricorrerebbe, in astratto, non già una nullità assoluta, ma, come detto, una nullità di carattere intermedio riferita non alla regolare costituzione del rapporto processuale, bensì alla conoscenza del provvedimento giudiziario emesso, di natura interlocutoria perché di mero rinvio - il difensore ricorrente nulla ha esplicitato, non ha neppure indicato quale concreta lesione abbia subito l'imputato dalla comunicazione dell'udienza di rinvio al difensore d'ufficio - che peraltro lo ha fattivamente assistito nel corso dell'intero processo e con il quale il rapporto professionale si è, dunque, concretamente radicato, al pari di un mandato fiduciario - piuttosto che al luogo di residenza, dal quale era risultato "da tempo sloggiato" sin dal maggio 2022. 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il giudice è chiamato a pronunciarsi, ove sia rappresentato un legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore, solo nel caso in cui sia formulata esplicitamente una richiesta di rinvio del processo. La mail compiegata al ricorso in "allegato 10", che costituisce il presupposto della dedotta questione di nullità della sentenza di primo grado, in disparte la genericità della lamentata patologia perché non contestualmente documentata, non contiene alcuna istanza di differimento dell'udienza, né una formale richiesta di presenziarvi personalmente. Legittimamente, pertanto, il giudice di prime cure e la Corte territoriale non hanno accolto la relativa questione. 3.11 terzo motivo è aspecifico e parimenti manifestamene infondato. La scelta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); e può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923). Fatta tale precisazione, ed avendo il giudice d'appello esercitato un potere espressamente riconosciuto dall'ordinamento, residua solo la necessità di osservare che la censura difensiva sarebbe in questa sede suscettibile di considerazione se fosse desumibile, dal tessuto argomentativo della sentenza, l'esistenza di gravi lacune del ragionamento probatorio, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione di determinate prove in sede di appello. E allora, mentre certamente non si versa in un caso di "sopravvenienza" di una prova dopo la decisione di primo grado, ben essendo emerso che il consulente "Tanzillo", citata nelle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame di primo grado, riportate nel ricorso, è persona a lui nota da tempo risalente ed antecedente a quel verdetto, nessun elemento concreto è stato fornito a sostegno dell'assoluta necessità di apprenderne il contributo informativo; e infine, non è data cogliere aporìa alcuna nella struttura espositiva del provvedimento impugnato, che ha correttamente rimarcato come fosse onere dell'imputato procurarsi le scritture contabili e metterle tempestivamente a disposizione degli organi della procedura fallimentare. 4.11 quarto motivo, che investe un'assunta carenza di motivazione sulla prova del dolo specifico della fattispecie contestata, si rivela nel complesso indeterminato e comunque manifestamente infondato. Occorre sottolineare che la sentenza di appello, nella sua essenza argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia nell'adottare gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, integrando una c.d. doppia conforme, possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico, complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 - 01). Ebbene, la sentenza di primo grado - pag. 6 e 7 - ha messo in rilievo "la grave ed ingiustificata sproporzione tra l'attivo e l'ingente passivo fallimentare", indicativa della sussistenza del dolo specifico di procurare a sé un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori attraverso la distruzione o la sottrazione dell'impianto contabile, da ritenersi istituito quantomeno fino al 2003, come da ultimo bilancio depositato al registro delle imprese; la sentenza di appello - pag. 4 e 5 - ha rimarcato, in tale univoca direzione interpretativa, la notevole entità del passivo concorsuale, pari ad almeno euro 7.695.742, rappresentato da debiti contributivi e previdenziali e verso fornitori, a fronte di un attivo quasi inesistente, ridotto a pochi beni aziendali privi di valore commerciale e in pessime condizioni. Si tratta di declinazioni sintetiche, ma piane ed immuni da censure di manifesta illogicità, a fronte delle quali le obiezioni difensive assumono connotati puramente assertivi. 5.Anche il quinto motivo è travolto dal giudizio di manifesta infondatezza. Costituisce ius receptum che l'astensione del difensore dalle udienze a seguito dell'adesione a manifestazioni di sciopero indette dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell'udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 10261 del 29/01/2013, M., Rv. 256067, secondo cui il rinvio dell'udienza dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo).Dalla consultazione della sentenza di primo grado, si evince che l'udienza del 13 giugno 2017 è stata rinviata al 19 dicembre 2017 a causa dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria, senza riferimento alcuno a ragioni concorrenti o concomitanti, come l'assenza dei testimoni o le esigenze officiose dell'organo giudicante, con l'effetto della sospensione del decorso della prescrizione per giorni 189; ancora, debbono essere calcolati gg. 168 per il rinvio del dibattimento, disposto su istanza del difensore dell'imputato perché ne fosse tenuto l'esame, tra il 11/6/19 ed il 26/11/19; ed ulteriori gg. 60 tra il 9/2/23 ed il 30/5/23 per un legittimo impedimento dell'imputato. E' chiaro, quindi, che alla data di emissione della sentenza di secondo grado il termine di prescrizione non fosse affatto spirato e l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.