CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 40467/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2716/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Grieco R.G.N. 19726/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, adottata ai sensi dell’art. 317, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], la cancellazione della trascrizione del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40467/2025 Roma, lì, 16/12/2025 sequestro conservativo di beni immobili, che [OSCURATO:PERSONA] aveva subito nel corso del processo penale ove era imputato di truffa ai danni, tra l’altro, di [OSCURATO:PERSONA]. Il processo penale si era concluso per effetto della sentenza 22 marzo 2023 della Corte di cassazione, che aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano 1° ottobre 2021 agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, e aveva annullato altresì la sentenza stessa agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità di ordine processuale, derivante dall’omessa attivazione del contraddittorio camerale in funzione della definizione dell’incidente di esecuzione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 317, comma 4, in relazione all’art. 578, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione, sull’assunto che non vi fossero i presupposti legali per procedere alla cancellazione della trascrizione. 3. Nelle more del giudizio di legittimità, è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, a fronte di accordo transattivo intervenuto tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il raggiungimento dell’accordo transattivo determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 01/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]