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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02275/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso tt( [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con sentenza resa il 10 marzo 2020 a seguito di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentato omicidio contestatogli (capo 1) perché il fatto non sussiste, mentre lo dichiarava responsabile dei restanti reati ascrittigli di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo 2), nonché di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento (capo 3).

Dichiarava, inoltre, l'imputato colpevole del reato di minaccia aggravata, così qualificato il fatto contestatogli quale tentato omicidio (capo 1).

Ritenuta la continuazione fra tutti i predetti reati, condannava Schiraldi alla pena di anni tre di reclusione ed euro seimila di multa.

Con sentenza in data 17 marzo 2021 la Corte di appello di Bari rigettava l'appello proposto avverso detta sentenza dall'imputato, mentre, in accoglimento di quello del Procuratore generale, dichiarava Schiraldi colpevole anche del reato di tentato omicidio (capo 1), con la già ritenuta continuazione ed esclusa la recidiva contestata, rideterminando la pena in anni sei di reclusione.

La riforma sul punto, come desumibile dalla motivazione, negava la diversa configurazione del reato di minaccia e, pertanto, escludeva la condanna che ad esso si riferiva.

2. Il reato di tentato omicidio per il quale in appello è intervenuta la condanna, con il ribaltamento della pronunzia di assoluzione in primo grado, era stato contestato per avere l'imputato - per futili motivi legati a una controversia circa la proprietà di un'abitazione - esploso all'indirizzo del nonno [OSCURATO:PERSONA] due colpi di pistola, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2019.

Secondo quanto rilevato dalla Corte di appello, le considerazioni poste a supporto della decisione al riguardo del giudice di primo grado risultavano errate, poiché non focalizzavano appropriatamente quanto avvenuto al momento dagli spari, la direzione e la pluralità dei colpi, la repentinità dell'azione e la posizione di tiro, da cui poteva evincersi il dolo alternativo di ferire o uccidere la vittima e non semplicemente la valenza intimidatoria della condotta voluta dall'imputato.

Invero, i colpi avevano sfiorato la sagoma della vittima e si erano conficcati nel montante della porta da cui questa si era affacciata.

Presentavano così un'altezza tale da potere colpire il tronco di Civitello e ucciderlo.

Solo per puro caso e imperizia dello sparatore l'anziano congiunto preso-di mira non era stato attinto, in esecuzione di una decisione omicida come maturata in quel momento.

Da tutto ciò derivava la prova degli estremi del delitto di tentato omicidio.3.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a un solo motivo, con il quale denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al delitto di tentato omicidio.

Le censure richiamano gli argomenti adoperati dal giudice di primo grado a supporto della decisione di assoluzione: pochi minuti prima del fatto, fra l'imputato e il nonno era intervenuta una conversazione conclusa in modo pacificochiraldi fosse stato animato da una reale volontà omicida l'avrebbe manifestata già in quel momento; i due colpi furono esplosi da distanza ravvicinata e in una strada molto stretta; uno solo risultava "ad altezza d'uomo"; le favorevoli condizioni di tiro escludevano la possibilità di errore nell'esecuzione; risultava illogico l'assunto secondo cui l'imputato si sarebbe esposto al rischio di commettere un omicidio agendo a volto scoperto, in pieno giorno, nello stesso luogo in cui si era prima recato e in forza di motivi di contrasto noti ad altri.

La sentenza impugnata, seguendo i ragionamenti del Pubblico Ministero appellante, non ha correttamente considerato che i colpi, non "plurimi", furono esplosi da posizione laterale e da una distanza non di dieci ma di tre-quattro metri circa.

Uno solo di tali colpi (il secondo) raggiunse un punto non "ad altezza d'uomo", posto a notevole distanza da quello in cui veniva a trovarsi Civitello, mentre l'altro colpo (il primo), considerando la dinamica della sequenza, venne sicuramente esploso prima che comparisse la sagoma del predetto congiunto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione della sentenza impugnata ha mostrato di prendere in considerazione l'iter argomentativo che aveva portato all'assoluzione dal reato di tentato omicidio, confrontandosi con i passaggi tramite cui si era sviluppato il ragionamento del giudice di primo grado e spiegandone l'erroneo approccio, ai fini della verifica della reale univocità probatoria degli elementi acquisiti.

Seguendo tale percorso, imposto dal ribaltamento della pronunzia di assoluzione, la Corte distrettuale è giunta a rappresentare, alla stregua di una corretta valutazione complessiva, non semplicemente una più plausibile ricostruzione del fatto, ma l'irragionevolezza di quella in precedenza intervenuta e di ogni altra possibile, così da risultare la condanna supportata dalla certezza processuale.

3. La Corte di appello ha, anzitutto, dato conto dell'erroneo approccio in primo grado che aveva focalizzato l'attenzione solo sull'esito della discussione fra l'imputato e la persona offesa avvenuta poco prima dei fatti.

Ha spiegato che si trattava di ragionamenti la cui tenuta logica doveva comunque misurarsi con la necessità di considerare quanto avvenuto poco dopo: il ritorno sui luoghi dell'imputato armato di pistola e la sua esplosione dei colpi all'indirizzo del congiunto.

Fatto, questo, che la stessa sentenza di primo grado non ha potuto che considerare come l'estrinsecazione di intenzioni estranee alla riconciliazione.

Come pure correttamente illustrato dai Giudici distrettuali, l'esame doveva invero concentrarsi sul proposito manifestato al momento del fatto, non potendo rilevare quando esso fosse sorto e dopo la mera immediatezza dell'esecuzione, così come le diverse riflessioni che sarebbero potute ipoteticamente intervenire o la scarsa capacità di tiro posseduta da colui che maneggiava quel tipo di arma.

Al riguardo, la sentenza impugnata, seguendo la pacifica ricostruzione dei fatti desumibile dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle altre risultanze, non si è limitata ad evidenziare l'altezza dei colpi, ma ha anche posto in evidenza la posizione di tiro dall'imputato.

Ha così fatto riferimento alla distanza in cui Schiraldi veniva visto dal nonno appena questi compariva dalla porta d'ingresso di casa nel cui stipite si conficcava uno dei proiettili esplosi dall'arma impugnata da Schiraldi con il braccio teso.

L'imputato, quindi, avendo di fronte il bersaglio, intendeva raggiungerlo sparandogli contro più colpi, che, secondo quando egli ben si rappresentava, potevano raggiungere la vittima in parti vitali del corpo, cagionandone la morte, stante la potenzialità lesiva dello strumento adoperato.

Dunque, l'azione, pur nella sua repentinità, non poteva mostrare meri intenti intimidatori e in ogni caso una volontà plausibilmente diversa da quella di colpire la vittima, con un dolo, almeno alternativo, di procurarle lesioni o di ucciderla.

4. Le doglianze mosse nel ricorso richiamano gli stessi ragionamenti svolti nella sentenza di primo grado a supporto della pronunzia di assoluzione, senza appropriatamente misurarsi con la puntuale motivazione che li ha smentiti.

Tanto si coglie in più parti del ricorso, a cominciare da quelle che rileggono ancora il precedente incontro intervenuto fra la vittima e l'imputato.

In aggiunta vengono menzionate affermazioni circa distanza dello sparatore contenute nell'appello a suo tempo proposto dal pubblico ministero, che però neppure risultano recepite dalla sentenza ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti.

Inoltre, la difesa afferma impropriamente che il termine "plurimi" ivi adoperato non possa riguardare i colpi in effetti esplosi in numero di due.

Le censure rilevano ancora che la sagoma della vittima non sarebbe comparsa dalla porta nel momento in cui venne esploso il colpo ad altezza d'uomo, ma nemmeno indicano gli elementi dai quale dovrebbe specificamente evincersi tale diversa ricostruzione di merito.Si tratta, dunque, di doglianze che risultano tutte prive di fondamento, non potendo dimostrare i vizi della motivazione che intendono prospettare.

4. Ne discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso tt( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con sentenza resa il 10 marzo 2020 a seguito di giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentato omicidio contestatogli (capo 1) perché il fatto non sussiste, mentre lo dichiarava responsabile dei restanti reati ascrittigli di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo 2), nonché di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento (capo 3). Dichiarava, inoltre, l'imputato colpevole del reato di minaccia aggravata, così qualificato il fatto contestatogli quale tentato omicidio (capo 1). Ritenuta la continuazione fra tutti i predetti reati, condannava Schiraldi alla pena di anni tre di reclusione ed euro seimila di multa. Con sentenza in data 17 marzo 2021 la Corte di appello di Bari rigettava l'appello proposto avverso detta sentenza dall'imputato, mentre, in accoglimento di quello del Procuratore generale, dichiarava Schiraldi colpevole anche del reato di tentato omicidio (capo 1), con la già ritenuta continuazione ed esclusa la recidiva contestata, rideterminando la pena in anni sei di reclusione. La riforma sul punto, come desumibile dalla motivazione, negava la diversa configurazione del reato di minaccia e, pertanto, escludeva la condanna che ad esso si riferiva. 2. Il reato di tentato omicidio per il quale in appello è intervenuta la condanna, con il ribaltamento della pronunzia di assoluzione in primo grado, era stato contestato per avere l'imputato - per futili motivi legati a una controversia circa la proprietà di un'abitazione - esploso all'indirizzo del nonno [OSCURATO:PERSONA] due colpi di pistola, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 17 settembre 2019. Secondo quanto rilevato dalla Corte di appello, le considerazioni poste a supporto della decisione al riguardo del giudice di primo grado risultavano errate, poiché non focalizzavano appropriatamente quanto avvenuto al momento dagli spari, la direzione e la pluralità dei colpi, la repentinità dell'azione e la posizione di tiro, da cui poteva evincersi il dolo alternativo di ferire o uccidere la vittima e non semplicemente la valenza intimidatoria della condotta voluta dall'imputato. Invero, i colpi avevano sfiorato la sagoma della vittima e si erano conficcati nel montante della porta da cui questa si era affacciata. Presentavano così un'altezza tale da potere colpire il tronco di Civitello e ucciderlo. Solo per puro caso e imperizia dello sparatore l'anziano congiunto preso-di mira non era stato attinto, in esecuzione di una decisione omicida come maturata in quel momento. Da tutto ciò derivava la prova degli estremi del delitto di tentato omicidio.3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a un solo motivo, con il quale denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al delitto di tentato omicidio. Le censure richiamano gli argomenti adoperati dal giudice di primo grado a supporto della decisione di assoluzione: pochi minuti prima del fatto, fra l'imputato e il nonno era intervenuta una conversazione conclusa in modo pacificochiraldi fosse stato animato da una reale volontà omicida l'avrebbe manifestata già in quel momento; i due colpi furono esplosi da distanza ravvicinata e in una strada molto stretta; uno solo risultava "ad altezza d'uomo"; le favorevoli condizioni di tiro escludevano la possibilità di errore nell'esecuzione; risultava illogico l'assunto secondo cui l'imputato si sarebbe esposto al rischio di commettere un omicidio agendo a volto scoperto, in pieno giorno, nello stesso luogo in cui si era prima recato e in forza di motivi di contrasto noti ad altri. La sentenza impugnata, seguendo i ragionamenti del Pubblico Ministero appellante, non ha correttamente considerato che i colpi, non "plurimi", furono esplosi da posizione laterale e da una distanza non di dieci ma di tre-quattro metri circa. Uno solo di tali colpi (il secondo) raggiunse un punto non "ad altezza d'uomo", posto a notevole distanza da quello in cui veniva a trovarsi Civitello, mentre l'altro colpo (il primo), considerando la dinamica della sequenza, venne sicuramente esploso prima che comparisse la sagoma del predetto congiunto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione della sentenza impugnata ha mostrato di prendere in considerazione l'iter argomentativo che aveva portato all'assoluzione dal reato di tentato omicidio, confrontandosi con i passaggi tramite cui si era sviluppato il ragionamento del giudice di primo grado e spiegandone l'erroneo approccio, ai fini della verifica della reale univocità probatoria degli elementi acquisiti. Seguendo tale percorso, imposto dal ribaltamento della pronunzia di assoluzione, la Corte distrettuale è giunta a rappresentare, alla stregua di una corretta valutazione complessiva, non semplicemente una più plausibile ricostruzione del fatto, ma l'irragionevolezza di quella in precedenza intervenuta e di ogni altra possibile, così da risultare la condanna supportata dalla certezza processuale. 3. La Corte di appello ha, anzitutto, dato conto dell'erroneo approccio in primo grado che aveva focalizzato l'attenzione solo sull'esito della discussione fra l'imputato e la persona offesa avvenuta poco prima dei fatti. Ha spiegato che si trattava di ragionamenti la cui tenuta logica doveva comunque misurarsi con la necessità di considerare quanto avvenuto poco dopo: il ritorno sui luoghi dell'imputato armato di pistola e la sua esplosione dei colpi all'indirizzo del congiunto. Fatto, questo, che la stessa sentenza di primo grado non ha potuto che considerare come l'estrinsecazione di intenzioni estranee alla riconciliazione. Come pure correttamente illustrato dai Giudici distrettuali, l'esame doveva invero concentrarsi sul proposito manifestato al momento del fatto, non potendo rilevare quando esso fosse sorto e dopo la mera immediatezza dell'esecuzione, così come le diverse riflessioni che sarebbero potute ipoteticamente intervenire o la scarsa capacità di tiro posseduta da colui che maneggiava quel tipo di arma. Al riguardo, la sentenza impugnata, seguendo la pacifica ricostruzione dei fatti desumibile dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle altre risultanze, non si è limitata ad evidenziare l'altezza dei colpi, ma ha anche posto in evidenza la posizione di tiro dall'imputato. Ha così fatto riferimento alla distanza in cui Schiraldi veniva visto dal nonno appena questi compariva dalla porta d'ingresso di casa nel cui stipite si conficcava uno dei proiettili esplosi dall'arma impugnata da Schiraldi con il braccio teso. L'imputato, quindi, avendo di fronte il bersaglio, intendeva raggiungerlo sparandogli contro più colpi, che, secondo quando egli ben si rappresentava, potevano raggiungere la vittima in parti vitali del corpo, cagionandone la morte, stante la potenzialità lesiva dello strumento adoperato. Dunque, l'azione, pur nella sua repentinità, non poteva mostrare meri intenti intimidatori e in ogni caso una volontà plausibilmente diversa da quella di colpire la vittima, con un dolo, almeno alternativo, di procurarle lesioni o di ucciderla. 4. Le doglianze mosse nel ricorso richiamano gli stessi ragionamenti svolti nella sentenza di primo grado a supporto della pronunzia di assoluzione, senza appropriatamente misurarsi con la puntuale motivazione che li ha smentiti. Tanto si coglie in più parti del ricorso, a cominciare da quelle che rileggono ancora il precedente incontro intervenuto fra la vittima e l'imputato. In aggiunta vengono menzionate affermazioni circa distanza dello sparatore contenute nell'appello a suo tempo proposto dal pubblico ministero, che però neppure risultano recepite dalla sentenza ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti. Inoltre, la difesa afferma impropriamente che il termine "plurimi" ivi adoperato non possa riguardare i colpi in effetti esplosi in numero di due. Le censure rilevano ancora che la sagoma della vittima non sarebbe comparsa dalla porta nel momento in cui venne esploso il colpo ad altezza d'uomo, ma nemmeno indicano gli elementi dai quale dovrebbe specificamente evincersi tale diversa ricostruzione di merito.Si tratta, dunque, di doglianze che risultano tutte prive di fondamento, non potendo dimostrare i vizi della motivazione che intendono prospettare. 4. Ne discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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