CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Rilevato che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con due sentenze, rispettivamente passate in giudicato in data 12/03/2018 e in data 01/10/2020. Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al disposto dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen. Ritenuto che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza impugnata individua in modo specifico (senza incorrere nelle lamentate lacune motivazionali) gli elementi atti a giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena, riconducibili, invero, al disposto normativo di cui all'art.168, comma 1, n. 1 cod. pen. E infatti, l'ultima sentenza pronunciata a carico del ricorrente, ossia quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è intervenuta durante il quinquennio dal passaggio in giudicato delle precedenti due condanne sospese, dunque entro il cd. periodo di prova [con particolare riguardo al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato che essa deve essere rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio, piuttosto che alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056-01; Sez. 1, 10/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265724; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Shajaku, Rv. 240868; Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195)]. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09