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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27670/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 febbraio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 25 maggio 2020 dal Tribunale di Trapani - all'esito di giudizio abbreviato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro: - del reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., commesso a Trapani il 3 aprile 2019 (capo A); - del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen., commesso ad Erice il 22 maggio 2019 (capo C).

Il solo D'[OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen., 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso a Trapani e [OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile e il 17 maggio 2019 (capo D); - del reato di cui agli artt. 81, 367 cod. pen., commesso a Trapani il 17 e il 18 maggio 2019 (capo E).

Al solo D'[OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello.

2.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi: - col primo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà, carenza o illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità che sarebbe avvenuta sulla base di una lettura illogica e parziale del compendio indiziario e in via meramente deduttiva, ricavando le prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] da quelle a carico di D'[OSCURATO:PERSONA]; - col secondo motivo, il ricorrente si duole dell'entità della pena che gli è stata inflitta (anni tre, mesi sei di reclusione ed C 1.000,000 di multa) e del fatto che, nel dispositivo della sentenza di condanna di primo grado, non sia stato precisato in che modo si è pervenuti alla determinazione della pena finale omettendo di indicare la diminuzione di pena operata ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.

Il ricorrente assume che la sentenza sarebbe viziata da tale mancata indicazione.

Più in generale, sostiene che l'indicazione del calcolo matematico della pena dovrebbe essere contenuta nel dispositivo, non essendo corretto specificarla soltanto nella motivazione, e che, non contenendo una espressa previsione in tal senso, l'art. 546 lett. f) cod. proc. pen. sarebbe costituzionalmente illegittimo.2.2.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.

Col primo motivo/ il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione.

Sostiene che, essendo stato assolto dall'accusa di essersi recato il 17 maggio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] e di avervi consumato un furto (capi D e C), D'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile della simulazione di reato contestata al capo E), il cui fine, in ipotesi accusatoria, era quello di sviare da sé il sospetto di aver commesso quei reati.

Osserva che la falsità della denuncia con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] lamentava di aver subìto il furto del motociclo di sua proprietà discende dal fatto che, il 17 maggio 2019, in un momento successivo a quello del furto denunciato, D'[OSCURATO:PERSONA] si trovava a [OSCURATO:PERSONA] lo Capo alla guida del motociclo che gli sarebbe stato sottratto; ma, se così fosse, D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere condannato per aver violato la misura di sicurezza dell'obbligo di soggiorno, mentre è stato assolto da questa accusa (capo D della rubrica) con sentenza ormai definitiva.

Col secondo motivg il ricorrente lamenta violazione degli artt. 533 comma 2 e 546 comma 1 lett. f) cod. proc. pen. rilevando che nel dispositivo della sentenza di primo grado non si dà atto della diminuzione di pena operata ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. e tale errore non poteva essere emendato - come invece è stato fatto - con la stesura della motivazione dalla quale risulta che la pena finale è stata calcolata operando la riduzione conseguente alla scelta del rito.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

4. I difensori degli imputati hanno depositato memorie di replica insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Devono essere esaminati per primi i motivi attinenti alla responsabilità e poi quelli, comuni ai due ricorrenti, che riguardano il calcolo della pena.

Nessuno dei motivi di ricorso, peraltro, supera il vaglio di ammissibilità.

2. Col primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'affermazione di responsabilità pronunciata nei suoi confronti non sarebbe motivata se non in via deduttiva perché tutte le prove a suo carico sarebbero state ricavate da quelle a carico di D'[OSCURATO:PERSONA].Nella sentenza impugnata sono dettagliatamente indicati gli elementi di prova acquisiti a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituiti, in particolare: dalla corrispondenza tra le sue caratteristiche somatiche e quelle di uno degli autori dei furti, ripreso da telecamere di videosorveglianza; dalla provata disponibilità da parte sua di capi di abbigliamento identici a quelli indossati in occasione dei furti; dalla constatazione che, all'epoca dei fatti, egli frequentava D'[OSCURATO:PERSONA] che ha confessato i furti.

Si tratta di una motivazione completa, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò idonea a resistere alle censure del ricorrente.

Nel ricorso, peraltro, sono state reiterate censure già prospettate con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, censure che il ricorrente ha formulato senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e, per giurisprudenza costante, ciò comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

3. Anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] reitera una censura già formulata in sede di appello alla quale la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta.

La sentenza impugnata osserva che, nel pomeriggio del 17 maggio 2019, D'[OSCURATO:PERSONA] si recò a [OSCURATO:PERSONA], presso il bar "[OSCURATO:PERSONA]", alla guida dello scooter [OSCURATO:PERSONA] bianco targato EB12934 a lui intestato.

Riferisce che questo è provato dalle dichiarazioni (e dal successivo riconoscimento fotografico) da parte del titolare del bar [OSCURATO:PERSONA]; dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di essersi incontrato con D'[OSCURATO:PERSONA] di fronte a quel bar); dalle stesse dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] che, in sede di interrogatorio, ha ammesso di essere stato al bar "[OSCURATO:PERSONA]"; dal rinvenimento dello scooter avvenuto il 19 maggio 2019 in [OSCURATO:PERSONA].

Rileva, inoltre: che, nella denuncia di furto D'[OSCURATO:PERSONA] sostenne di aver constatato l'asportazione del veicolo alle 12:00 del 17 maggio 2019; che tale dichiarazione è certamente non veritiera, atteso che nel pomeriggio di quel giorno D'[OSCURATO:PERSONA] aveva ancora disponibilità dello scooter; che, a fronte di ciò, appare «del tutto inconferente [...] l'argomento difensivo incentrato sull'assoluzione dal delitto di cui al capo B) [...] difettando del tutto una interdipendenza tra le due contestazioni».

Quanto all'assoluzione dal reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stessa è stata pronunciata perché, recandosi a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non avrebbe violato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Non risulta quindi inconciliabile o contraddittoria con la affermazione di penale responsabilità per la simulazione di reato contestata al capo E).

D'[OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011 che avrebbe commesso in due occasioni: il 3 aprile 2019 a Trapani e il 17 maggio 2019 a [OSCURATO:PERSONA].

La presenza dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA] alla guida del ciclomotore di sua proprietà in un momento successivo a quello in cui egli sostenne di aver subito il furto di quel medesimo ciclomotore è stata dunque coerentemente affermata dai giudici di merito sia in primo che in secondo grado e, se incoerenza vi è stata, si è esaurita nell'affermare che, essendo obbligato a soggiornare nei comuni di Trapani ed Erice, D'[OSCURATO:PERSONA] potesse recarsi a [OSCURATO:PERSONA] senza violare l'art. 74 del d.lgs. 159/2011.

4. Entrambi i ricorrenti si dolgono della asserita omessa applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., rilevando che nel dispositivo della sentenza si fa menzione espressa della concessione delle circostanze attenuanti generiche (valutate equivalenti alle contestate aggravanti) e della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione, ma non della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito.

Si osserva in proposito: in primo luogo, che il dispositivo richiama, tra gli articoli di legge applicati, l'art. 442 cod. proc. pen. e, pertanto, è conforme alla previsione dell'art. 546 lett. f) cod. proc. pen.; in secondo luogo, che il calcolo della pena è stato analiticamente specificato nella motivazione come richiesto dall'art. 533 comma 2 cod. proc. pen.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] sostiene nel ricorso che gli artt. 533 comma 2 e 546 lett. f) cod. proc. pen. presenterebbero profili di incostituzionalità nella parte in cui non impongono al giudice di rendere esplicito già nel dispositivo il calcolo della pena, perché consentirebbero di determinarla «senza un legittimo calcolo matematico, per poi giustificare il calcolo in motivazione».

Il ricorrente non indica, tuttavia, quali sarebbero i principi costituzionali violati sicché la censura è manifestamente infondata.

Sotto diverso profilo si osserva che la pena inflitta agli imputati è stata determinata partendo dalla pena base di anni 4 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, pari al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.

I ricorrenti non censurano l'entità degli ulteriori aumenti, che la Corte di appello ha ritenuto congrua in relazione alla gravità del fatto per il delitto di cui al capo C) e ha valutato «contenuta» con riferimento agli altri reati (contestati al solo D'[OSCURATO:PERSONA]).

La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato risulta essere stata operata nella misura di un terzo del totale come previsto dall'art. 442 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che quando, come nel caso in esame, si sia proceduto con rito abbreviato e sia stata ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito debba essere compiuta distintamente: nella misura della metà, sugli aumenti disposti per le contravvenzioni e, nella misura di un terzo, su quelli disposti per i delitti (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772.).

D'[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non lamenta che, la riduzione conseguente alla scelta del rito sia stata operata nella misura di un terzo anche con riferimento all'illecito contravvenzionale previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e - come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza del 31 marzo 2022 (RG. 2519/21) - «qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dall'inammissibilità del motivo di ricorso».

5. Per quanto esposto, tutti i motivi di ricorso, risultano inammissibili.

Ciò comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 febbraio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 25 maggio 2020 dal Tribunale di Trapani - all'esito di giudizio abbreviato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro: - del reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., commesso a Trapani il 3 aprile 2019 (capo A); - del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen., commesso ad Erice il 22 maggio 2019 (capo C). Il solo D'[OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen., 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso a Trapani e [OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile e il 17 maggio 2019 (capo D); - del reato di cui agli artt. 81, 367 cod. pen., commesso a Trapani il 17 e il 18 maggio 2019 (capo E). Al solo D'[OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello. 2.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi: - col primo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà, carenza o illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità che sarebbe avvenuta sulla base di una lettura illogica e parziale del compendio indiziario e in via meramente deduttiva, ricavando le prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] da quelle a carico di D'[OSCURATO:PERSONA]; - col secondo motivo, il ricorrente si duole dell'entità della pena che gli è stata inflitta (anni tre, mesi sei di reclusione ed C 1.000,000 di multa) e del fatto che, nel dispositivo della sentenza di condanna di primo grado, non sia stato precisato in che modo si è pervenuti alla determinazione della pena finale omettendo di indicare la diminuzione di pena operata ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. Il ricorrente assume che la sentenza sarebbe viziata da tale mancata indicazione. Più in generale, sostiene che l'indicazione del calcolo matematico della pena dovrebbe essere contenuta nel dispositivo, non essendo corretto specificarla soltanto nella motivazione, e che, non contenendo una espressa previsione in tal senso, l'art. 546 lett. f) cod. proc. pen. sarebbe costituzionalmente illegittimo.2.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. Col primo motivo/ il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione. Sostiene che, essendo stato assolto dall'accusa di essersi recato il 17 maggio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] e di avervi consumato un furto (capi D e C), D'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile della simulazione di reato contestata al capo E), il cui fine, in ipotesi accusatoria, era quello di sviare da sé il sospetto di aver commesso quei reati. Osserva che la falsità della denuncia con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] lamentava di aver subìto il furto del motociclo di sua proprietà discende dal fatto che, il 17 maggio 2019, in un momento successivo a quello del furto denunciato, D'[OSCURATO:PERSONA] si trovava a [OSCURATO:PERSONA] lo Capo alla guida del motociclo che gli sarebbe stato sottratto; ma, se così fosse, D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere condannato per aver violato la misura di sicurezza dell'obbligo di soggiorno, mentre è stato assolto da questa accusa (capo D della rubrica) con sentenza ormai definitiva. Col secondo motivg il ricorrente lamenta violazione degli artt. 533 comma 2 e 546 comma 1 lett. f) cod. proc. pen. rilevando che nel dispositivo della sentenza di primo grado non si dà atto della diminuzione di pena operata ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. e tale errore non poteva essere emendato - come invece è stato fatto - con la stesura della motivazione dalla quale risulta che la pena finale è stata calcolata operando la riduzione conseguente alla scelta del rito. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. I difensori degli imputati hanno depositato memorie di replica insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Devono essere esaminati per primi i motivi attinenti alla responsabilità e poi quelli, comuni ai due ricorrenti, che riguardano il calcolo della pena. Nessuno dei motivi di ricorso, peraltro, supera il vaglio di ammissibilità. 2. Col primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'affermazione di responsabilità pronunciata nei suoi confronti non sarebbe motivata se non in via deduttiva perché tutte le prove a suo carico sarebbero state ricavate da quelle a carico di D'[OSCURATO:PERSONA].Nella sentenza impugnata sono dettagliatamente indicati gli elementi di prova acquisiti a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituiti, in particolare: dalla corrispondenza tra le sue caratteristiche somatiche e quelle di uno degli autori dei furti, ripreso da telecamere di videosorveglianza; dalla provata disponibilità da parte sua di capi di abbigliamento identici a quelli indossati in occasione dei furti; dalla constatazione che, all'epoca dei fatti, egli frequentava D'[OSCURATO:PERSONA] che ha confessato i furti. Si tratta di una motivazione completa, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò idonea a resistere alle censure del ricorrente. Nel ricorso, peraltro, sono state reiterate censure già prospettate con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, censure che il ricorrente ha formulato senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e, per giurisprudenza costante, ciò comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 3. Anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] reitera una censura già formulata in sede di appello alla quale la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta. La sentenza impugnata osserva che, nel pomeriggio del 17 maggio 2019, D'[OSCURATO:PERSONA] si recò a [OSCURATO:PERSONA], presso il bar "[OSCURATO:PERSONA]", alla guida dello scooter [OSCURATO:PERSONA] bianco targato EB12934 a lui intestato. Riferisce che questo è provato dalle dichiarazioni (e dal successivo riconoscimento fotografico) da parte del titolare del bar [OSCURATO:PERSONA]; dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di essersi incontrato con D'[OSCURATO:PERSONA] di fronte a quel bar); dalle stesse dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] che, in sede di interrogatorio, ha ammesso di essere stato al bar "[OSCURATO:PERSONA]"; dal rinvenimento dello scooter avvenuto il 19 maggio 2019 in [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, inoltre: che, nella denuncia di furto D'[OSCURATO:PERSONA] sostenne di aver constatato l'asportazione del veicolo alle 12:00 del 17 maggio 2019; che tale dichiarazione è certamente non veritiera, atteso che nel pomeriggio di quel giorno D'[OSCURATO:PERSONA] aveva ancora disponibilità dello scooter; che, a fronte di ciò, appare «del tutto inconferente [...] l'argomento difensivo incentrato sull'assoluzione dal delitto di cui al capo B) [...] difettando del tutto una interdipendenza tra le due contestazioni». Quanto all'assoluzione dal reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stessa è stata pronunciata perché, recandosi a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non avrebbe violato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Non risulta quindi inconciliabile o contraddittoria con la affermazione di penale responsabilità per la simulazione di reato contestata al capo E). D'[OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011 che avrebbe commesso in due occasioni: il 3 aprile 2019 a Trapani e il 17 maggio 2019 a [OSCURATO:PERSONA]. La presenza dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA] alla guida del ciclomotore di sua proprietà in un momento successivo a quello in cui egli sostenne di aver subito il furto di quel medesimo ciclomotore è stata dunque coerentemente affermata dai giudici di merito sia in primo che in secondo grado e, se incoerenza vi è stata, si è esaurita nell'affermare che, essendo obbligato a soggiornare nei comuni di Trapani ed Erice, D'[OSCURATO:PERSONA] potesse recarsi a [OSCURATO:PERSONA] senza violare l'art. 74 del d.lgs. 159/2011. 4. Entrambi i ricorrenti si dolgono della asserita omessa applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., rilevando che nel dispositivo della sentenza si fa menzione espressa della concessione delle circostanze attenuanti generiche (valutate equivalenti alle contestate aggravanti) e della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione, ma non della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito. Si osserva in proposito: in primo luogo, che il dispositivo richiama, tra gli articoli di legge applicati, l'art. 442 cod. proc. pen. e, pertanto, è conforme alla previsione dell'art. 546 lett. f) cod. proc. pen.; in secondo luogo, che il calcolo della pena è stato analiticamente specificato nella motivazione come richiesto dall'art. 533 comma 2 cod. proc. pen. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] sostiene nel ricorso che gli artt. 533 comma 2 e 546 lett. f) cod. proc. pen. presenterebbero profili di incostituzionalità nella parte in cui non impongono al giudice di rendere esplicito già nel dispositivo il calcolo della pena, perché consentirebbero di determinarla «senza un legittimo calcolo matematico, per poi giustificare il calcolo in motivazione». Il ricorrente non indica, tuttavia, quali sarebbero i principi costituzionali violati sicché la censura è manifestamente infondata. Sotto diverso profilo si osserva che la pena inflitta agli imputati è stata determinata partendo dalla pena base di anni 4 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, pari al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. I ricorrenti non censurano l'entità degli ulteriori aumenti, che la Corte di appello ha ritenuto congrua in relazione alla gravità del fatto per il delitto di cui al capo C) e ha valutato «contenuta» con riferimento agli altri reati (contestati al solo D'[OSCURATO:PERSONA]). La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato risulta essere stata operata nella misura di un terzo del totale come previsto dall'art. 442 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ritiene che quando, come nel caso in esame, si sia proceduto con rito abbreviato e sia stata ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito debba essere compiuta distintamente: nella misura della metà, sugli aumenti disposti per le contravvenzioni e, nella misura di un terzo, su quelli disposti per i delitti (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772.). D'[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non lamenta che, la riduzione conseguente alla scelta del rito sia stata operata nella misura di un terzo anche con riferimento all'illecito contravvenzionale previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e - come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza del 31 marzo 2022 (RG. 2519/21) - «qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dall'inammissibilità del motivo di ricorso». 5. Per quanto esposto, tutti i motivi di ricorso, risultano inammissibili. Ciò comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua
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