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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01536/2023

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DINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5532/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3812/2019 depositata il 25/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: Il Tribunale di Verona, decidendo sul ricorso ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c. proposta dal Concordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannava i convenuti al rilascio di porzioni immobiliari , che la ricor rente assumeva di avere acquistato in forza di distinti atti di compravendita dai comproprietari, deducendo che esse erano detenuti senza titolo dai convenuti.

In aggiunta all’ordine di rilascio, il Tribunale condannava i convenuti al pagamento di una somma per l’occupazione degli immobili.

Le statuizioni in favore del Concordato preventivo erano emesse a seguito del rigetto della domanda di usucapione proposta dalla Faccioli.

La Corte d’appello di Venezia confermava interamente la decisione, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo rispetto alla domanda di usucapione.

Per la cassazione della decisione d’appello la Faccioli ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, l’ultimo dei quali censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che, in ipotesi di occupazione sine titulo, il danno sia in re ipsa.

La causa, avviata per la trattazione in camera di consiglio, è stata dapprima rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con la casa n. 32342 del 2020 e, successivamente, fissata in pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza pubblica, il controricorrente ha depositato memoria, deducendo l’esistenza di un sopravvenuto accordo inter-partes, che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, tuttavia insistendo per la regolazione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale della ricorrente.

Rileva il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte che, ai fini della soluzione della questione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, sollevata nel diverso procedimento n. 32342 del 2020, ma rilevante allo stesso modo anche nel presente giudizio, appare opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte a cui la questione è stata rimessa con le ordinanze interlocutorie Cass. civ. Sez.

III n° 6946 e 6947 del 2 marzo 2022.

Rileva ancora il Procuratore Generale che analoga esigenza si presenta per la soluzione dell'ulteriore questione, oggetto di uno dei motivi del ricorso, della prova del danno da occupazione illegittima, pure rimessa alle Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n°1162/22 e 3946/22, rispettivamente della III e della II Sezione di questa Corte N. 32342 del 2019.

Il collegio condivide il rilievo del Procuratore Generale, aggiungendo che l’esigenza dal medesimo segnalata sussiste, a prescindere dalla verifica se l’accordo prodotto dal controricorrente con la memoria abbia realmente determinato la cessazione della materia del contendere.

È decisiva la circostanza che la istanza di cessazione della materia del contendere è accompagnata dalla richiesta di regolazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.

Inoltre, è lo stesso controricorrente a chiarire che l’accordo non coinvolge la questione della configurabilità del danno in re ipsa a seguito di occupazione abusiva, oggetto di uno dei motivi di ricorso.

Si giustifica quindi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito delle rimessioni di cui sopra.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto delle rimessioni dicui in premessa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5532/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3812/2019 depositata il 25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: Il Tribunale di Verona, decidendo sul ricorso ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c. proposta dal Concordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannava i convenuti al rilascio di porzioni immobiliari , che la ricor rente assumeva di avere acquistato in forza di distinti atti di compravendita dai comproprietari, deducendo che esse erano detenuti senza titolo dai convenuti. In aggiunta all’ordine di rilascio, il Tribunale condannava i convenuti al pagamento di una somma per l’occupazione degli immobili. Le statuizioni in favore del Concordato preventivo erano emesse a seguito del rigetto della domanda di usucapione proposta dalla Faccioli. La Corte d’appello di Venezia confermava interamente la decisione, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo rispetto alla domanda di usucapione. Per la cassazione della decisione d’appello la Faccioli ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, l’ultimo dei quali censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che, in ipotesi di occupazione sine titulo, il danno sia in re ipsa. La causa, avviata per la trattazione in camera di consiglio, è stata dapprima rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con la casa n. 32342 del 2020 e, successivamente, fissata in pubblica udienza. In prossimità dell’udienza pubblica, il controricorrente ha depositato memoria, deducendo l’esistenza di un sopravvenuto accordo inter-partes, che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, tuttavia insistendo per la regolazione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale della ricorrente. Rileva il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte che, ai fini della soluzione della questione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, sollevata nel diverso procedimento n. 32342 del 2020, ma rilevante allo stesso modo anche nel presente giudizio, appare opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte a cui la questione è stata rimessa con le ordinanze interlocutorie Cass. civ. Sez. III n° 6946 e 6947 del 2 marzo 2022. Rileva ancora il Procuratore Generale che analoga esigenza si presenta per la soluzione dell'ulteriore questione, oggetto di uno dei motivi del ricorso, della prova del danno da occupazione illegittima, pure rimessa alle Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n°1162/22 e 3946/22, rispettivamente della III e della II Sezione di questa Corte N. 32342 del 2019. Il collegio condivide il rilievo del Procuratore Generale, aggiungendo che l’esigenza dal medesimo segnalata sussiste, a prescindere dalla verifica se l’accordo prodotto dal controricorrente con la memoria abbia realmente determinato la cessazione della materia del contendere. È decisiva la circostanza che la istanza di cessazione della materia del contendere è accompagnata dalla richiesta di regolazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale. Inoltre, è lo stesso controricorrente a chiarire che l’accordo non coinvolge la questione della configurabilità del danno in re ipsa a seguito di occupazione abusiva, oggetto di uno dei motivi di ricorso. Si giustifica quindi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito delle rimessioni di cui sopra. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto delle rimessioni dicui in premessa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S
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