CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2021
Cassazione n. 00060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: GIUGLIANO Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 8 luglio 2021 del Tribunale di Roma, sezione distrettuale per il riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Roma rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 3 maggio 2021 dal tribunale di Roma (giudice che procede nel merito, con istruttoria dibattimentale in corso), che aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, anche elettronicamente assistiti, presso l'abitazione parentale sita nel Comune di Casoria (Na), ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività. 2. Si procede nei confronti del ricorrente per i delitti di concorso in usura ed estorsione (episodi consumati e tentati), aggravati anche dal metodo mafioso, con detenzione presofferta dal luglio 2020. 3. Con i motivi di ricorso si deduce: violazione della legge processuale e vizio di motivazione, dedotti in maniera promiscua (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in riferimento agli artt. 310, comma 2, 299, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela offerto motivazione del tutto ellittica rispetto ai temi devoluti con l'atto di impugnazione e rispetto al tema dedotto al giudice che procede con l'istanza introduttiva dell'incidente cautelare; in particolare, il tribunale, per rigettare la richiesta di attenuazione del presidio cautelare, aveva fatto ricorso ad argomentazioni valorizzanti fatti e circostanze mai emerse nel corso del processo, fatti mai contestati e rapporti con i Senese, che non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni. Le argomentazioni spese sul punto dal tribunale manifestano pertanto totale oblio degli argomenti proposti con l'atto di gravame in ordine alla prospettata adeguatezza di una misura, pur sempre detentiva, anche elettronicamente assistita, da eseguirsi in un centro periferico dell'area metropolitana partenopea, Comune distante dal luogo teatro dei fatti e dal domicilio della persona offesa. Il tribunale, nel ritenere adeguato il solo presidio cautelare inframurario applicato, ha invece argomentato genericamente sulla immodificata consistenza del quadro indiziario, che doveva viceversa ritenersi gravemente incrinato dal dato testimoniale acquisito al contraddittorio, richiamando poi, in tema di consistenza delle stimate esigenze cautelari, circostanze estranee alle imputazioni, in totale spregio del principio devolutivo che presiede all'appello cautelare e disegnato al comma due dell'art. 310 cod. proc. pen., che non a caso non richiama il comma 9 dell'articolo precedente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La richiesta rivolta al giudice che procede nel merito (tribunale di Roma in composizione collegiale, istruttoria dibattimentale in corso con assunzione delle prove dichiarative) recava un preciso petitum, circoscritto alla domanda di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, in domicilio sito in Regione diversa da quella che ha registrato la consumazione dei fatti oggetto di cautela e del pari distante dal domicilio della persona offesa dei delitti di usura ed estorsione contestati in concorso; il che presuppone la inalterata consistenza del quadro gravemente indiziario. A tal fine si era viceversa evidenziato (sulla base della prova dichiarativa assunta nel contraddittorio) che le modalità delle condotte estorsive non erano caratterizzate da alcuna violenza ultimativa e non erano quindi sintomatiche di atteggiamento aggressivo o prevaricatorio; talché, il distante domicilio indicato per la esecuzione della misura domiciliare offriva sicura garanzia di irripetibilità delle condotte contestate o di altre forme di aggressione alla vittima di usura. Orbene, deve preliminarmente evidenziarsi che il petitum (attenuazione "orizzontale" del presidio cautelare, pur sempre detentivo) non appare coerente con la causa petendi (sopravvenuto depauperamento del grave quadro indiziario atto a sostenere la misura cautelare, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.). L'istanza introduttiva dell'incidente cautelare recava pertanto in sé il germe della inammissibilità, giacché fondava la richiesta di mera sostituzione della misura cautelare in atto sulla sopravvenuta carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Vale a dire che, a seconda della gravità degli indizi, possa graduarsi il presidio cautelare, secondo un non condiviso adagio che recita "poca prova, poca pena e minor cautela". Massima che non appare sostenuta da presupposto normativo, non confrontandosi con la lettera della legge processuale che presuppone, invece, per l'applicazione ed il mantenimento di qualsivoglia misura cautelare, la sussistenza di indizi gravi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e condiziona solo il "tipo" di presidio a consistenza, pregnanza, intensità ed attualità delle esigenze cautelari (art. 275 e ss. cod. proc. pen.), senza dimenticare che il comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. pone una presunzione "temperata" di adeguatezza del presidio di massima afflittività ove il fatto sia commesso (come nella fattispecie contestata) con "metodo" mafioso. 1.2. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.3. Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il tribunale si era già espresso nella sede propria di riesame ed in due successivi appelli, con provvedimenti "stabilizzati" sui temi della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari e della adeguatezza del presidio applicato. 1.4. Il tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha opposto il "giudicato cautelare" già formatosi ed ha quindi ritenuto che l'andamento della istruttoria dibattimentale in corso (posto che solo alcuni, dei moltissimi testi, erano stati escussi e che permanevano intatti gli elementi indiziari intercettivi, aliunde già valutati) non consentisse di ritenere superata la "stabilizzazione" di quella decisione incidentale in tema di gravità indiziaria. Lo stesso tribunale, poi, ai fini di valorizzare la consistenza delle esigenze cautelari da presidiare ha recuperato, in funzione prognostica, alcuni dati relativi ai rapporti che l'imputato aveva negli anni tenuto con i concorrenti Senese; elementi questi che non formano oggetto di imputazione, tuttavia sintomatici della contiguità con ambienti associativi da natura mafiosa nei quali i Senese sono introdotti da molti lustri; il che rende contezza, conclude il giudice della cautela, non solo della persistente attualità delle esigenze cautelari, già divisate nella sede genetica, di riesame e nei successivi appelli, ma anche della esclusiva adeguatezza del presidio inframurario; unico in grado, allo stato, di contenere le spinte criminogene di un soggetto che ha agito nel delitto con metodo mafioso ed ha anche già dimostrato di saper valorizzare il contesto delinquenziale nel quale si muovono le iniziative monosoggettive intraprese. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 1.5. Il giudice dell'appello cautelare, ritenuta non vinta dalla istruttoria in corso la polifonia indiziaria già stimata in termini di gravità, ha dunque concretamente apprezzato l'inanità della misura domiciliare invocata, ancorché in luogo distinto e distante dal terreno locale di coltura, a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dagli allarmanti rapporti di contiguità con i concorrenti Senese. In tal senso, non sussistono i dedotti vizi motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra evidenziato, profili di colpa nella devoluzione di domanda non coerente con i motivi posti a sostegno, la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata all'i ricorrente detenute a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso