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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16080/2023

Testo disponibile della fonte

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da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: indennità mobilità RGN Cron.

Rep.

CC 10.5.23 - ricorrent e e controricorrente sul ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.99/2021 pubblicata i l 18 / 1 /20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli condannava l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA], socio di cooperativa con la qualifica di guardia giurata armata e licenziato per cessazione dell’attività, l’indennità di mobilità ordinaria da settembre 2015 al 30.7.2016.

Secondo la Corte, i soci di cooperative che svolgono le attività indicate nell’Allegato all’art.1 d.P.R. n.602/70 avevano diritto al trattamento di mobilità per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. n.92/12, come anche si desumeva dalla pronuncia di questa Corte n.10778/20.

Circa la quantificazione della somma dovuta, la Corte territoriale si riferiva alle conclusioni rassegnate in appello, ove era chiesto l’importo di €1.243,82, già detratto quanto ricevuto a titolo di Naspi; importo inferiore a quello indicato in primo grado ma senza alcun chiarimento offerto sul punto nelle note di trattazione scritta.

Oltre all’importo capitale, la Corte condannava al pagamento degli “accessori”.

Avverso la sentenza, Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso incidentale affidato a un motivo, cui ha resistito l’Inps.

Hanno altresì depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione dell’art.1 d.P.R. n.602/70, dell’art.24, co.5 l. n.196/97, degli artt.4, 7, 12, co.3-bis, 16 l. n.223/91.

Sostiene che la l. n.92/12 avrebbe esteso ai soci delle cooperative svolgenti le attività menzionate dal d.P.R. n.602/70 l’[OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego (ASPI), non anche l’indennità di mobilità.

Nemmeno la l. n.92/12 aveva previsto l’estensione a tali cooperative del regime della [OSCURATO:PERSONA] con relativo obbligo contributivo , presupposto del trattamento di mobilità.

Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.16 l. n.412/91, per non avere la Corte tenuto conto di tale norma.

Con il solo motivo di ricorso incidentale, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] deduconoviolazione e falsa applicazione dell’art.190 c.p.c., in relazione agli artt.112, 187, 346 c.p.c. per avere la Corte inteso che la minor somma indicata nelle conclusioni rassegnate in appello corrispondesse a rinuncia implicita della domanda, quando invece la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non equivale a suo abbandono, dovendosi aver riguardo alla condotta complessivamente tenutada lla parte nel corso del processo.

Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

Va premesso che l’indennità di mobilità viene chiesta per un periodo successivo all’entrata in vigore della l. n.92/12, ovvero da settembre 2015 al 30.7.2016.

È altresì da premettere che [OSCURATO:PERSONA] era socio di cooperativa con qualifica di guardia giurata, come tale rientrante nell’Allegato all’art.1 d.P.R. n.602/70, che, al n.5, menziona i “ “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c)imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d)imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti”.

Rileva ai presenti fini la lettera c), riferito alle imprese di vigilanza, ovvero l’attività già considerata dal n.5 dell’Allegato all’art.1 d.P.R. n.602/70.

Ritiene il collegio che l’estensione alle “imprese di vigilanza” della CIGS non giustifichi, in sé sola, l’estensione del trattamento di mobilità alle imprese, tra cui anche quelle organizzate in forma di cooperativa, di vigilanza.

Nel disegno complessivo della l. n.92/12, l’Aspi era destinata a divenire l’esclusiva forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria.

Essa, a partire dal 2017, avrebbe assorbito la prestazione di mobilità: ai sensi dell’art.2 co.71 l. n.92/12, infatti, l’indennità di mobilità viene abolita a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il legislatore del 2012 è intervenuto sulla CIGS ma nulla ha innovato espressamente sull’indennità di mobilità, evitando al contempo di inserire entro l’art.1, co.1 d.P.R. n.602/70 il richiamo all’indennità di mobilità e menzionando a vantaggio delle cooperative la sola Aspi.

Il che è conforme al disegno legislativo di fondo di intendere l’indennità di mobilità come trattamento in via di esaurimento e da non potenziare mediante l’invocata espansione applicativa alle cooperative di vigilanza.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, dunque, la sola menzione delle imprese di vigilanza ai fini della concessione della CIGS entro l’art.12, co.3-bis l. n.223/91, non basta a far ritenere che il legislatore del 2012 abbia voluto estendere alle stesse il trattamento di mobilità.

Ove davvero fosse stata tale l’intentio legislatoris, in presenza di un trattamento come l’indennità di mobilità fino a quel tempo inapplicabile alle cooperative di vigilanza, e considerato l’esaurimento di rilevanza dello stesso a fine 2016, la l. n.92/12 avrebbe introdotto una norma espressa concernente l’indennità di mobilità, accanto a quella in tema di CIGS, per esplicitare che, seppur limitatamente al periodo fino a tutto il 2016, si era voluta potenziare la tutela delle cooperative di vigilanza sul versante della prestazione di mobilità.L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale.

Conclusivamente, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda svolta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA].

Le spese dell’intero processo sono compensate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: indennità mobilità RGN Cron. Rep. CC 10.5.23 - ricorrent e e controricorrente sul ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.99/2021 pubblicata i l 18 / 1 /20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli condannava l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA], socio di cooperativa con la qualifica di guardia giurata armata e licenziato per cessazione dell’attività, l’indennità di mobilità ordinaria da settembre 2015 al 30.7.2016. Secondo la Corte, i soci di cooperative che svolgono le attività indicate nell’Allegato all’art.1 d.P.R. n.602/70 avevano diritto al trattamento di mobilità per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. n.92/12, come anche si desumeva dalla pronuncia di questa Corte n.10778/20. Circa la quantificazione della somma dovuta, la Corte territoriale si riferiva alle conclusioni rassegnate in appello, ove era chiesto l’importo di €1.243,82, già detratto quanto ricevuto a titolo di Naspi; importo inferiore a quello indicato in primo grado ma senza alcun chiarimento offerto sul punto nelle note di trattazione scritta. Oltre all’importo capitale, la Corte condannava al pagamento degli “accessori”. Avverso la sentenza, Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso incidentale affidato a un motivo, cui ha resistito l’Inps. Hanno altresì depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione dell’art.1 d.P.R. n.602/70, dell’art.24, co.5 l. n.196/97, degli artt.4, 7, 12, co.3-bis, 16 l. n.223/91. Sostiene che la l. n.92/12 avrebbe esteso ai soci delle cooperative svolgenti le attività menzionate dal d.P.R. n.602/70 l’[OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego (ASPI), non anche l’indennità di mobilità. Nemmeno la l. n.92/12 aveva previsto l’estensione a tali cooperative del regime della [OSCURATO:PERSONA] con relativo obbligo contributivo , presupposto del trattamento di mobilità. Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.16 l. n.412/91, per non avere la Corte tenuto conto di tale norma. Con il solo motivo di ricorso incidentale, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] deduconoviolazione e falsa applicazione dell’art.190 c.p.c., in relazione agli artt.112, 187, 346 c.p.c. per avere la Corte inteso che la minor somma indicata nelle conclusioni rassegnate in appello corrispondesse a rinuncia implicita della domanda, quando invece la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non equivale a suo abbandono, dovendosi aver riguardo alla condotta complessivamente tenutada lla parte nel corso del processo. Il primo motivo di ricorso principale è fondato. Va premesso che l’indennità di mobilità viene chiesta per un periodo successivo all’entrata in vigore della l. n.92/12, ovvero da settembre 2015 al 30.7.2016. È altresì da premettere che [OSCURATO:PERSONA] era socio di cooperativa con qualifica di guardia giurata, come tale rientrante nell’Allegato all’art.1 d.P.R. n.602/70, che, al n.5, menziona i “ “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c)imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d)imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti”. Rileva ai presenti fini la lettera c), riferito alle imprese di vigilanza, ovvero l’attività già considerata dal n.5 dell’Allegato all’art.1 d.P.R. n.602/70. Ritiene il collegio che l’estensione alle “imprese di vigilanza” della CIGS non giustifichi, in sé sola, l’estensione del trattamento di mobilità alle imprese, tra cui anche quelle organizzate in forma di cooperativa, di vigilanza. Nel disegno complessivo della l. n.92/12, l’Aspi era destinata a divenire l’esclusiva forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria. Essa, a partire dal 2017, avrebbe assorbito la prestazione di mobilità: ai sensi dell’art.2 co.71 l. n.92/12, infatti, l’indennità di mobilità viene abolita a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il legislatore del 2012 è intervenuto sulla CIGS ma nulla ha innovato espressamente sull’indennità di mobilità, evitando al contempo di inserire entro l’art.1, co.1 d.P.R. n.602/70 il richiamo all’indennità di mobilità e menzionando a vantaggio delle cooperative la sola Aspi. Il che è conforme al disegno legislativo di fondo di intendere l’indennità di mobilità come trattamento in via di esaurimento e da non potenziare mediante l’invocata espansione applicativa alle cooperative di vigilanza. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, dunque, la sola menzione delle imprese di vigilanza ai fini della concessione della CIGS entro l’art.12, co.3-bis l. n.223/91, non basta a far ritenere che il legislatore del 2012 abbia voluto estendere alle stesse il trattamento di mobilità. Ove davvero fosse stata tale l’intentio legislatoris, in presenza di un trattamento come l’indennità di mobilità fino a quel tempo inapplicabile alle cooperative di vigilanza, e considerato l’esaurimento di rilevanza dello stesso a fine 2016, la l. n.92/12 avrebbe introdotto una norma espressa concernente l’indennità di mobilità, accanto a quella in tema di CIGS, per esplicitare che, seppur limitatamente al periodo fino a tutto il 2016, si era voluta potenziare la tutela delle cooperative di vigilanza sul versante della prestazione di mobilità.L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale. Conclusivamente, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda svolta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese dell’intero processo sono compensate