CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 33083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lamento dell’ordinanza impugnata;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Foggia, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata in data 9giugno 2025 nell'interesse di XXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati giudicati condodici sentenze.2. Ricorre XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcovecchio, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato,denunciando la violazione di legge per difetto assoluto della motivazione, cheneppure indica ed esamina i titoli oggetto dell’istanza, non consideraadeguatamente il documentato stato di tossicodipendenza, già ritenuto dallaCorte d’appello di Campobasso, giudice dell’esecuzione, indicativo dellacontinuazione tra i fatti giudicati da sei sentenze, tra le quali ben quattro, diquelle oggetto della nuova istanza, già unificate tra loro e comunque relative aun periodo di tempo nell’ambito del quale sono stati commessi i reati giudicaticon le ulteriori otto sentenze, reati comunque tutti commessi per procacciarsi lerisorse per acquistare lo stupefacente e per sottrarsi alla giustizia che loindagava o processava per i detti fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che il ricorso, pur formulando nella narrativa una qualcheperplessità circa la competenza del Tribunale di Foggia, non sviluppa alcunacensura in merito.Ciò non di meno, trattandosi di competenza inderogabile, il Collegio è tenutoa verificarla d’ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., sulla base delleallegazioni del ricorrente.Si è, infatti, da tempo chiarito che «la competenza del giudicedell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, lanullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudicein ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775 – 01).2.1. Dalla verifica del certificato penale prodotto dal ricorrente (datato 20aprile 2026), emerge che alla data dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.l’ultima sentenza irrevocabile è quella indicata al n. 33 (Corte d’appello di Bari indata 9 marzo 2023, portante conferma della sentenza del Tribunale di Foggia indata 14 gennaio 2020, irrevocabile in data 10 luglio 2024), a fronte di quelladella Corte d’appello di Campobasso in data 7 settembre 2023, irrevocabile indata 14 giugno 2024, indicata al n. 12 dell’istanza depositata alla Corte d’appellodi Campobasso e da questa trasmessa al Tribunale di Foggia.Sussiste quindi la competenza del Tribunale di Foggia, giudicedell ’esecuzione.3. Il provvedimento impugnato, anche se letto unitamente all’istanza cui siriferisce, non riporta in modo intellegibile e neppure per sintesi i dati relativi allesentenze oggetto dell'istanza, né ai reati da queste giudicati (condotte commessetra il 31 maggio 2011 e il 18 gennaio 2018).Ciò riguarda sia la data dei commessi reati, sia le pene inflitte, sia lededuzioni, pure presenti nell’istanza, circa l’avvenuto riconoscimento dellacontinuazione tra alcuni dei reati sottoposti all’attenzione del giudicedell’esecuzione che aveva già riunito nel vincolo ex art. 81 cod. pen. i reatiricompresi tra il 12 settembre 2010 e il 3 settembre 2017.Il provvedimento, inoltre, non fa neppure menzione, né confutazione delleargomentazioni già estese dalla Corte d’appello di Campobasso, con l’ordinanzadel 15-16 aprile 2021, in merito al valore unificante attribuito all’accertato statodi tossicodipendenza tra una parte dei reati che fanno parte dell’istanza del 9giugno 2025; il ricorrente, del resto, valorizzava tale circostanza a sostegnodell’estensione della continuazione ai nuovi titoli.3.1. Non è, del resto, conforme a diritto l’affermazione secondo la qualespetterebbe all’istante di fornire una prova rigorosa dell’unico disegno criminoso,essendo invece sufficiente l’allegazione di elementi specifici e concreti a sostegnodella richiesta.Si è chiarito da tempo che «il condannato che invoca l'applicazione delladisciplina della continuazione in executivis ha un mero interesse all'allegazione dielementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventivaprogrammazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, lamancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamentedal giudice» (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 – 01).4. Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimentoimpugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia che, in diversacomposizione e nella piena libertà delle proprie motivate valutazioni di merito,procederà a nuovo esame dell’istanza, acquisendo i titoli in discorso e vagliandole deduzioni difensive, nonché confrontandosi con le determinazioni già assuntedalla Corte d’appello di Campobasso con riguardo a una parte dei titoli e allarilevanza dello stato di tossicodipendenza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.