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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 16878/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania, ritenuta la presenza di un delitto ostativo, ha dichiarato manifestamente inammissibile la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare la misura della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso, qualificato come opposizione p_a_n_richiesta, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato errata in quanto l'omicidio aggravato commesso dal ricorrente non rientrerebbe tra quelli per i quali opera la preclusione indicata nel provvedimento impugnato; Rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito nella dichiarazione di manifesta inammissibilità si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4- bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd.

"fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile iin quanto la censura proposta non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6/3/2025 DEPOSI' TEAR i A Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]6NC [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania, ritenuta la presenza di un delitto ostativo, ha dichiarato manifestamente inammissibile la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare la misura della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso, qualificato come opposizione p_a_n_richiesta, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato errata in quanto l'omicidio aggravato commesso dal ricorrente non rientrerebbe tra quelli per i quali opera la preclusione indicata nel provvedimento impugnato; Rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito nella dichiarazione di manifesta inammissibilità si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4- bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile iin quanto la censura proposta non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/3/2025 DEPOSI' TEAR i A Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]6NC [OSCURATO:PERSONA]
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