Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32612/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.in quanto, a fronte della corretta motivazione della sentenza impugnata,incentrata sull’esame dei precedenti dell’imputato, taluni specifici e comunquecontigui all’epoca di commissione del reato oggi giudicato, non indica gli elementiche sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che costituisce ius receptum la considerazione per cui la genericitàdei motivi, oltre a risolversi nell’indeterminatezza, può essere altresì causatadall’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nelladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste nonpotendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio dimancanza di specificità, che comporta a norma dell’ art.591, comma 1, lett. c,cod. proc. pen., l’inammissibilità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.in quanto, a fronte della corretta motivazione della sentenza impugnata,incentrata sull’esame dei precedenti dell’imputato, taluni specifici e comunquecontigui all’epoca di commissione del reato oggi giudicato, non indica gli elementiche sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che costituisce ius receptum la considerazione per cui la genericitàdei motivi, oltre a risolversi nell’indeterminatezza, può essere altresì causatadall’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nelladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste nonpotendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio dimancanza di specificità, che comporta a norma dell’ art.591, comma 1, lett. c,cod. proc. pen., l’inammissibilità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris