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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2023

ECLI:EU:T:2023:122
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0093_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑93/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato] (v. punti 46‑50)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Presupposti – Errore di valutazione [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato] (v. punti 51, 52, 66‑76) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0093_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑93/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato] (v. punti 46‑50) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Presupposti – Errore di valutazione [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato] (v. punti 51, 52, 66‑76) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022 .
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