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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23354/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 25 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); rilevato tuttavia che è pervenuto certificato di morte del Cari, avvenuta il 4 luglio 2022, e che la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende sì inammissibile l'impugnazione ma esclude la possibilità della condanna Ile spese e della applicazione della i sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ( ez. 1, n. 4.2313 del 11/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249026-01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 25 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); rilevato tuttavia che è pervenuto certificato di morte del Cari, avvenuta il 4 luglio 2022, e che la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende sì inammissibile l'impugnazione ma esclude la possibilità della condanna Ile spese e della applicazione della i sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ( ez. 1, n. 4.2313 del 11/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249026-01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris