CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 23743/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068UASB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la confisca di "quant'altro in sequestro" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.HAMROUNI Mahdi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana con con- fisca anche della somma di denaro in sequestro. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della confisca del denaro e di quant'altro in sequestro oltre allo stupefa- cente, attesa la mancata allegazione della relazione di pertinenzialità tra tali beni rispetto alla commissione del reato e non essendo stata disposta la confisca ai sensi degli artt.11'art.240 bis cod.pen. ovvero per equivalente ai sensi dell'art.73 comma 7 bis dPR 309/90 3. Fondato risulta il motivo di ricorso che assume violazione di legge con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza reale della confisca sul denaro e degli altri beni in sequestro diversi dalla sostanza stupefacente e di quelli ad essa strumentali. Va preliminarmente evidenziato come tale statuizione sia suscettibile dii im- pugnazione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., in quanto il giudice di legittimità, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, ha ritenuto ricorribili per cassazione le statuizioni concernenti l'applicazione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura di sicurezza che non ha formato oggetto di accordo tra le parti 4. Invero, in relazione al denaro e agli altri beni in sequestro, diversi dalla so- stanza stupefacente, il giudice non ha fornito conto delle ragioni della confisca, parificandoli nella dizione "corpo di reato", senza peraltro esplicitare se siano stati ritenuti provento o profitto del reato, ovvero beni pertinenti il reato, trattandosi di ipotesi di mera detenzione di stupefacente. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art.73 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in pos- sesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata. 'E stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme di denaro che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o quelle destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "pro- dotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv. Sez.6, n.55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv.272204) e in ogni caso il giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo spe- cifico reato per cui si procede. Infatti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le con- dizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione al reato di detenzione dello stupefacente non è consentita la con- fisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., disposizioni invece applicabili all'ipotesi di cessione di so- stanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità; Sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248; Sez. 6, n.2762 del 19/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01). Nella specie peraltro neppure risulta ipotizzata la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 bis cod.pen., come richiamato dall'art.85 bis d.P.R. 309/90, né la mo- tivazione del provvedimento fa riferimento alla ipotesi di confisca per spropor- zione. 5. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro, nonché di quant'al- tro in sequestro ulteriore rispetto allo stupefacente, di cui si assume trattarsi corpo del reato senza nessuna motivazione in relazione alle caratteristiche e alla desti- nazione dei beni sequestrati, pure indicati nel verbale di sequestro, allegato per l'autosufficienza al ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle cose diverse dalla sostanza stupefacente con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, dell'8 maggio 2025