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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42461/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute a D'[OSCURATO:PERSONA] e già sospesa in via cautelativa dal Magistrato di Sorveglianza.

Nel corso di una perquisizione, la D'Alaimo era stata trovata in possesso di alcuni grammi di marijuana, di una somma in contanti e di un bilancino di precisione.

Il Tribunale riteneva che l'importo della somma e la detenzione di un bilancino impedissero di ritenere che lo stupefacente fosse detenuto per uso personale; le delicate condizioni di salute della donna non le impedivano di continuare a commettere i reati e, inoltre, non erano talmente gravi da non rispondere più ai trattamenti e alle cure disponibili: prevaleva, quindi, ta prognosi di reiterazione dei reati mentre non era stata indicata alcuna struttura ove eventualmente inserire la detenuta.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alaimo, deducendo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

Come era noto al Tribunale, la condannata consuma cannabinoidi come stabilizzanti dell'umore e/o palliativi; non vi era alcuna dimostrazione del nesso tra la somma rinvenuta e la quantità di sostanza stupefacente, atteso che la D'Alaimo percepisce una pensione e un assegno di cura e sostegno per la disabilità.

La motivazione dell'ordinanza non era sufficiente per spiegare su quali basi il Tribunale avesse fondato il proprio convincimento della destinazione della droga al commercio.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione di un regime sanzionatorio maggiormente favorevole per la ricorrente.

Lo stato di salute della D'Alaimo la rendeva incompatibile con il regime carcerario.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Preliminarmente si deve dare atto che la documentazione allegata al ricorso non era stata prodotta al Tribunale di Sorveglianza prima o durante l'udienza all'esito della quale è stata adottata l'ordinanza impugnata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019 Cc. (dep. 14/10/2019) Rv. 277609 - 01), dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 3, Sentenza n. 27417 del 01/04/2014 Ud. (dep. 24/06/2014) Rv. 259188 - 01).

I documenti allegati al ricorso, quindi, non possono essere valutati da questa Corte.

2. Le censure mosse nel primo motivo di ricorso avverso la valutazione effettuata dal Tribunale di Sorveglianza circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente Sequestrato e la riconducibilità della somma di denaro rinvenuta alla pregressa attività di spaccio sono in fatto e prive di autosufficienza.

L'ordinanza collega del tutto logicamente la contestuale presenza di una modesta quantità di droga, di un bilancino di precisione e di una somma di denaro in contanti piuttosto ingente, trattandosi di elementi che l'esperienza giudiziaria dimostra essere indicativi di una attività di commercio posta in essere.

3. Il secondo motivo di ricorso è generico.

In primo luogo, il Tribunale ha esercitato la sua discrezionalità nel dare prevalenza alla prevenzione del pericolo di consumazione di reati da parte della condannata rispetto alle tematiche di salute, atteso che l'art. 147 cod. pen., la cui disciplina è richiamata dall'art. 47 ter ord. pen., non permette la sospensione della pena per motivi di salute "se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".

Sotto un altro profilo, il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario è contrastato del tutto genericamente dal ricorrente che pone addirittura una domanda retorica, niente affatto utile a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento di dati emergenti dagli atti

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute a D'[OSCURATO:PERSONA] e già sospesa in via cautelativa dal Magistrato di Sorveglianza. Nel corso di una perquisizione, la D'Alaimo era stata trovata in possesso di alcuni grammi di marijuana, di una somma in contanti e di un bilancino di precisione. Il Tribunale riteneva che l'importo della somma e la detenzione di un bilancino impedissero di ritenere che lo stupefacente fosse detenuto per uso personale; le delicate condizioni di salute della donna non le impedivano di continuare a commettere i reati e, inoltre, non erano talmente gravi da non rispondere più ai trattamenti e alle cure disponibili: prevaleva, quindi, ta prognosi di reiterazione dei reati mentre non era stata indicata alcuna struttura ove eventualmente inserire la detenuta. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alaimo, deducendo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Come era noto al Tribunale, la condannata consuma cannabinoidi come stabilizzanti dell'umore e/o palliativi; non vi era alcuna dimostrazione del nesso tra la somma rinvenuta e la quantità di sostanza stupefacente, atteso che la D'Alaimo percepisce una pensione e un assegno di cura e sostegno per la disabilità. La motivazione dell'ordinanza non era sufficiente per spiegare su quali basi il Tribunale avesse fondato il proprio convincimento della destinazione della droga al commercio. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione di un regime sanzionatorio maggiormente favorevole per la ricorrente. Lo stato di salute della D'Alaimo la rendeva incompatibile con il regime carcerario. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Preliminarmente si deve dare atto che la documentazione allegata al ricorso non era stata prodotta al Tribunale di Sorveglianza prima o durante l'udienza all'esito della quale è stata adottata l'ordinanza impugnata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019 Cc. (dep. 14/10/2019) Rv. 277609 - 01), dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 3, Sentenza n. 27417 del 01/04/2014 Ud. (dep. 24/06/2014) Rv. 259188 - 01). I documenti allegati al ricorso, quindi, non possono essere valutati da questa Corte. 2. Le censure mosse nel primo motivo di ricorso avverso la valutazione effettuata dal Tribunale di Sorveglianza circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente Sequestrato e la riconducibilità della somma di denaro rinvenuta alla pregressa attività di spaccio sono in fatto e prive di autosufficienza. L'ordinanza collega del tutto logicamente la contestuale presenza di una modesta quantità di droga, di un bilancino di precisione e di una somma di denaro in contanti piuttosto ingente, trattandosi di elementi che l'esperienza giudiziaria dimostra essere indicativi di una attività di commercio posta in essere. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico. In primo luogo, il Tribunale ha esercitato la sua discrezionalità nel dare prevalenza alla prevenzione del pericolo di consumazione di reati da parte della condannata rispetto alle tematiche di salute, atteso che l'art. 147 cod. pen., la cui disciplina è richiamata dall'art. 47 ter ord. pen., non permette la sospensione della pena per motivi di salute "se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti". Sotto un altro profilo, il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario è contrastato del tutto genericamente dal ricorrente che pone addirittura una domanda retorica, niente affatto utile a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento di dati emergenti dagli atti 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ot
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