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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41577/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20marzo 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilitàdel ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. MicheleNardella ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale, discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni Unite “Biondi” e “Polito”, ha illegittimamente confermato la contestata aggravante, nonostante il valore sotto-soglia del principio attivo ricavabile (pari a kg. 1,63), sulla base di un giudizio prognostico fondato sul quantitativo ricavabile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Giova rammentare che le Sezioni Unite hanno ribadito che per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi,ed hanno, altresì, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore -soglia di 500 milligrammi (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005).

Rileva il Collegio che, sulla base dell’imputazione provvisoria riportata nell’ordinanza impugnata non è possibile ritenere superata tale soglia quantitativa.

Al ricorrente, infatti, si contesta la coltivazione, in concorso con terzi, di una piantagione di marijuana, contenente complessivamente 1352 piante, «da cui era possibile ricavare Kg. 1,63 circa di principio attivo», quantitativo che ha trovato pieno riscontro anche negli accertamenti tecnici di cui si è dato conto nell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale, dunque, ha errato nel ritenere sussistente l’aggravante in esame in quanto, dovendosi attenere ai confini descritti dall’imputazione cautelare -riscontrati, si ribadisce, dagli accertamenti tecnici svolti – non poteva modificare in peiusil fatto provvisoriamente contestato sulla base di un giudizio prognostico (relativo al prevedibile sviluppo della piantagione) che si colloca al di fuori della citata imputazione cautelare.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per la rivalutazione delle esigenze cautelari.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Così deciso l’11novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20marzo 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilitàdel ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. MicheleNardella ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni Unite “Biondi” e “Polito”, ha illegittimamente confermato la contestata aggravante, nonostante il valore sotto-soglia del principio attivo ricavabile (pari a kg. 1,63), sulla base di un giudizio prognostico fondato sul quantitativo ricavabile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Giova rammentare che le Sezioni Unite hanno ribadito che per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi,ed hanno, altresì, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore -soglia di 500 milligrammi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). Rileva il Collegio che, sulla base dell’imputazione provvisoria riportata nell’ordinanza impugnata non è possibile ritenere superata tale soglia quantitativa. Al ricorrente, infatti, si contesta la coltivazione, in concorso con terzi, di una piantagione di marijuana, contenente complessivamente 1352 piante, «da cui era possibile ricavare Kg. 1,63 circa di principio attivo», quantitativo che ha trovato pieno riscontro anche negli accertamenti tecnici di cui si è dato conto nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, dunque, ha errato nel ritenere sussistente l’aggravante in esame in quanto, dovendosi attenere ai confini descritti dall’imputazione cautelare -riscontrati, si ribadisce, dagli accertamenti tecnici svolti – non poteva modificare in peiusil fatto provvisoriamente contestato sulla base di un giudizio prognostico (relativo al prevedibile sviluppo della piantagione) che si colloca al di fuori della citata imputazione cautelare. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per la rivalutazione delle esigenze cautelari. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso l’11novemb
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