CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31816-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della Corte d'appello di Trieste, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] con citazione del 2016 conveniva in giudizio il padre per sentir dichiarare la risoluzione del "contratto preliminare di compravendita di azioni di società per azioni" stipulato nel 2008 ed avente ad oggetto la cessione di 26.600 azioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi CMC), costituenti una porzione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella medesima società; esponeva l'attore di avere effettuato il versamento dei due acconti contrattualmente previsti di euro 1350.000,00 e che a seguito della separazione dei genitori veniva, fra l'altro, convenuto un aumento di capitale che tuttavia non veniva effettuato dal padre che nel 2013 si dimetteva da amministratore della CMC; -assumeva l'attore che il consapevole mancato aumento del capitale sociale da parte del padre aveva comportato il venir meno delle condizioni per il definitivo trasferimento della partecipazione di CMC e ciononostante egli aveva versato al padre l'ingente somma di euro 1350.000, senza avere nulla in cambio; -si costituiva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] che contestava le pretese del figlio; -il Tribunale di Trieste, sezione specializzata per le imprese accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto alla restituzione della somma di euro 1.350.000,00; -il soccombente [OSCURATO:PERSONA] gravava la sentenza e la Corte d'appello di Trieste respingeva l'impugnazione; Ric. 2020 n. 31816 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- -in particolare, la corte territoriale ha ritenuto infondata la prospettazione dell'appellante secondo cui l'appellato, originario attore, non aveva contestato le circostanze allegate a sostegno dell'eccepito accordo intervenuto fra le parti di risoluzione del contratto preliminare e l'asserita diversa imputazione pattuita in relazione agli importi versati da [OSCURATO:PERSONA]; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380b1s cod. proc. civ.; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -il collegio ritiene che il ricorso sia infondato; -con l'unico motivo si deduce , in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. per non avere la corte d'appello considerato pacifiche (id est non contestate) le due circostanze allegate, rispettivamente la prima, dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto preliminare e, la seconda, della concorde imputazione ad altro scopo dell'importo originariamente versato a titolo di acconto sul prezzo delle azioni , omettendo di considerare la rilevanza asseritamente decisiva dei due fatti; -occorre innanzitutto osservare che la corte territoriale ha esaminato le circostanze dedotte dall'appellante [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, non ricorre l'omesso esame; Ric. 2020 n. 31816 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -3- -va poi evidenziato che l'accertamento della sussistenza di una "contestazione" ovvero d'una "non contestazione", rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte ed è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass.27490/2019; id. 3680/2019; id.4249/2012; id. 10182/2007); - ciò posto, nel caso di specie la corte territoriale ha spiegato che nelle difese svolte dall'appellante non è esposto alcun fatto concreto relativo all'asserito accordo risolutorio del preliminare, limitandosi l'appellante ad allegare una diversa qualificazione giuridica, rispetto alla quale non opera l'art. 115 cod. proc. civ. (cfr. pag. 11, primo e secondo cpv. della sentenza impugnata); -la corte ha, peraltro, argomentato che si tratta di circostanze non provate per avere l'appellante indicato in tal senso deduzioni logiche concernenti lo stato economico della famiglia e la strategia economica comune, poi mutata nel corso degli anni a seguito della separazione; - il ricorrente ha reiterato la doglianza senza attingere le suddette motivazioni, nulla aggiungendo in proposito nella memoria illustrativa sicchè il ricorso è rigettato; - in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura di cui al dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. Ric. 2020 n. 31816 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -4- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 %per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settemb