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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2025

Cassazione n. 14459/2026

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a Genzano di Roma il 17/06/1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria, depositata dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Eco-nomia e delle Finanze, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti e onorari di giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, depositata il 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di cu-stodia carceraria, dal 25 febbraio 2023 al 24 marzo 2023 e, in regime di arresti domiciliari, dal 25 'marzo 2023 al 16 agosto 2023, in relazione ad un p .rocedimentorche lo vedeva imputato del reato di tentato omicidio ai danni del padre (capo A).

Nello stesso procedimento erano contestate al [OSCURATO:PERSONA] anche i reati di lesioni aggravate e tentata rapina ai danni di altri soggetti (Capi B, C, D).

Il giudizio di merito si concludeva con sentenza, emessa dal Tribunale di Velletri il 28 novembre 2023, irrevocabile il 12 aprile 2024, di non doversi procedere per remissione di querela, previa riqualificazione dei reati di tentato omicidio e rapina in quelli, ri-spettivamente, di lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Corte territoriale, all'esito del giudizio, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., atteso che il processo non si era concluso con un proscioglimento nel merito e che la durata della custo-dia cautelare sofferta non risultava superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile.

2. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, ha omesso di valutare l'istanza, rigettando la richiesta sull'erroneo presupposto che la fattispecie sotto-posta al suo vaglio fosse sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., laddove, come evincibile dalla esposizione della vicenda processuale contenuta nella domanda di riparazione, si era in presenza di una ipotesi di ingiu-stizia formale, essendo stato il reato di omicidio derubricato in quello di lesioni semplici, i cui limiti edittali non avrebbero consentito l'adozione della misura.

Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, difettando nel provvedimento impugnato una congrua valutazione dei presupposti fondanti il riconoscimento del richiesto inden-nizzo.

2. La vicenda processuale riguardante il ricorrente può essere così sintetiz-zata. [OSCURATO:PERSONA] era tratto in arresto per il reato di tentato omicidio ai danni del padre, perché, secondo la contestazione elevata a suo carico, aveva dapprima diretto l'autovettura Mercedes da lui condotta, a forte velocità, contro il genitore per travolgerlo, non riuscendovi per il repentino spostamento di quest'ultimo e comunque colpendolo alle gambe con la parte anteriore del veicolo, facendolo sa-lire sul cofano e rovinare a terra, per poi scendere dalla macchina brandendo una martellina da muratore, gridando al suo indirizzo "Ti ammazzo.. ti ammazzo" e, quindi, disarmato dalle persone presenti, colpirlo ripetutamente con calci.

All'esito del dibattimento il giudice di primo grado, valutata la totale inatten-dibilità delle versioni fornite dai testi escussi (nei cui confronti disponeva la tra-smissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza), riteneva che nessun investimento si fosse verificato e che nessun contatto ci fosse mai stato tra la vittima e l'auto dell'imputato, al quale era quindi addebitabile solo un'ag-gressione fisica a mani nude ai danni del padre, da qualificarsi nella ipotesi di cui all'art. 582 cod. pen., per il quale operava la causa di estinzione di cui all'art. 152 cod. pen. 2.1.

Nel rigettare la domanda, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che il giudizio di merito si era concluso con una sentenza di improcedi-bilità per estinzione del reato, che sottintendeva il riconoscimento della penale responsabilità dell'istante, sia pure per una condotta diversamente qualificata, e che la custodia cautelare sofferta non era superiore alla pena per essa astratta-mente irrogabile.

2.2. Tali conclusioni tradiscono un percorso logico - giuridico non conforme alla disciplina e alla ratio dell'istituto in esame nonché una carenza argomentativa, sotto il profilo motivazionale, in quanto del tutte avulsg dalla concreta vicenda processuale del [OSCURATO:PERSONA], esitata, come sopra evidenziato, a seguito di un giudi-zio di comprovata inattendibilità dei testi, in uno scardinamento della veridicità del fatto storico che costituiva il nucleo dell'ipotizzato tentato omicidio, in relazione al 3quale era stata patita la detenzione cautelare, nel cui ambito andava, invece, do-verosamente condotta l'indagine sulla ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 314 cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha incoerentemente ragionato in termini di «derubrica-zione», trattandosi di termine che richiama i casi in cui ci si limiti ad attribuire alla medesima condotta oggetto di contestazione (i cui termini essenziali rimangono immutati nella loro storicità) una mera diversa veste giuridica, e non già ai casi, -come quello che ci occupa, in cui si vi sia stato un radicale travolgimento della ipotesi d accusa originaria, che aveva fondato la restrizione della libertà personale, essendosi accertato, secondo quanto ricostruito nel processo di cognizione, che, in realtà, nessuno degli elementi che fondavano il nucleo ontologico della imputa- ,; 2 5 CL zione onnicidiaria si era mai verificato (nessun investimento a folk velocità della vittima; nessuna aggressione con un oggetto atto ad offendere).

Il giudice della riparazione avrebbe dovuto, quindi, ragionare nei termini di una misura cautelare disposta per un fatto che, all'esito dell'accertamento giudi-ziale, era risultato storicamente inesistente, per apprezzarne, in conformità ad una interpretazione dell'istituto, che, nella cornice nazionale e convenzionale, ha ab-bandonato la concezione oggettiva per approdare a un angolo visuale incentrato piuttosto sulla verifica della legittimità dell'esercizio del potere cautelare incidente sulla libertà personale, l'idoneità a qualificare la detenzione in termini di ingiustizia, senza che potesse rilevare la formula terminativa del giudizio inerente all'estin-zione di un reato diverso (582 cod. pen. in luogo di 56, 575 cod. pen.), in quanto individuato in relazione ad un accadimento fattuale del tutto difforme da quello originario.

In tale ottica, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, secondo i consueti parametri normativi, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con giudizio ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -, se il ricorrente avesse dato o concorso a dare causa alla detenzione subita con dolo o colpa grave.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, che ai atterrà ai principi sopra esposti.

Alla Corte è demandata, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti rela-tivamente al presente giudizio di legittimità. 4 P.Q.Mmente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso, il 4 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore Il Pr9sipey(te // [OSCURATO:PERSONA] rino Ematu.yel0 pi S01, d / / ntZiARia aliendo 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Genzano di Roma il 17/06/1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria, depositata dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Eco-nomia e delle Finanze, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti e onorari di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, depositata il 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di cu-stodia carceraria, dal 25 febbraio 2023 al 24 marzo 2023 e, in regime di arresti domiciliari, dal 25 'marzo 2023 al 16 agosto 2023, in relazione ad un p .rocedimentorche lo vedeva imputato del reato di tentato omicidio ai danni del padre (capo A). Nello stesso procedimento erano contestate al [OSCURATO:PERSONA] anche i reati di lesioni aggravate e tentata rapina ai danni di altri soggetti (Capi B, C, D). Il giudizio di merito si concludeva con sentenza, emessa dal Tribunale di Velletri il 28 novembre 2023, irrevocabile il 12 aprile 2024, di non doversi procedere per remissione di querela, previa riqualificazione dei reati di tentato omicidio e rapina in quelli, ri-spettivamente, di lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte territoriale, all'esito del giudizio, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., atteso che il processo non si era concluso con un proscioglimento nel merito e che la durata della custo-dia cautelare sofferta non risultava superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile. 2. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento del diritto all'indennizzo. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, ha omesso di valutare l'istanza, rigettando la richiesta sull'erroneo presupposto che la fattispecie sotto-posta al suo vaglio fosse sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., laddove, come evincibile dalla esposizione della vicenda processuale contenuta nella domanda di riparazione, si era in presenza di una ipotesi di ingiu-stizia formale, essendo stato il reato di omicidio derubricato in quello di lesioni semplici, i cui limiti edittali non avrebbero consentito l'adozione della misura. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, difettando nel provvedimento impugnato una congrua valutazione dei presupposti fondanti il riconoscimento del richiesto inden-nizzo. 2. La vicenda processuale riguardante il ricorrente può essere così sintetiz-zata. [OSCURATO:PERSONA] era tratto in arresto per il reato di tentato omicidio ai danni del padre, perché, secondo la contestazione elevata a suo carico, aveva dapprima diretto l'autovettura Mercedes da lui condotta, a forte velocità, contro il genitore per travolgerlo, non riuscendovi per il repentino spostamento di quest'ultimo e comunque colpendolo alle gambe con la parte anteriore del veicolo, facendolo sa-lire sul cofano e rovinare a terra, per poi scendere dalla macchina brandendo una martellina da muratore, gridando al suo indirizzo "Ti ammazzo.. ti ammazzo" e, quindi, disarmato dalle persone presenti, colpirlo ripetutamente con calci. All'esito del dibattimento il giudice di primo grado, valutata la totale inatten-dibilità delle versioni fornite dai testi escussi (nei cui confronti disponeva la tra-smissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza), riteneva che nessun investimento si fosse verificato e che nessun contatto ci fosse mai stato tra la vittima e l'auto dell'imputato, al quale era quindi addebitabile solo un'ag-gressione fisica a mani nude ai danni del padre, da qualificarsi nella ipotesi di cui all'art. 582 cod. pen., per il quale operava la causa di estinzione di cui all'art. 152 cod. pen. 2.1. Nel rigettare la domanda, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che il giudizio di merito si era concluso con una sentenza di improcedi-bilità per estinzione del reato, che sottintendeva il riconoscimento della penale responsabilità dell'istante, sia pure per una condotta diversamente qualificata, e che la custodia cautelare sofferta non era superiore alla pena per essa astratta-mente irrogabile. 2.2. Tali conclusioni tradiscono un percorso logico - giuridico non conforme alla disciplina e alla ratio dell'istituto in esame nonché una carenza argomentativa, sotto il profilo motivazionale, in quanto del tutte avulsg dalla concreta vicenda processuale del [OSCURATO:PERSONA], esitata, come sopra evidenziato, a seguito di un giudi-zio di comprovata inattendibilità dei testi, in uno scardinamento della veridicità del fatto storico che costituiva il nucleo dell'ipotizzato tentato omicidio, in relazione al 3quale era stata patita la detenzione cautelare, nel cui ambito andava, invece, do-verosamente condotta l'indagine sulla ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 314 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha incoerentemente ragionato in termini di «derubrica-zione», trattandosi di termine che richiama i casi in cui ci si limiti ad attribuire alla medesima condotta oggetto di contestazione (i cui termini essenziali rimangono immutati nella loro storicità) una mera diversa veste giuridica, e non già ai casi, -come quello che ci occupa, in cui si vi sia stato un radicale travolgimento della ipotesi d accusa originaria, che aveva fondato la restrizione della libertà personale, essendosi accertato, secondo quanto ricostruito nel processo di cognizione, che, in realtà, nessuno degli elementi che fondavano il nucleo ontologico della imputa- ,; 2 5 CL zione onnicidiaria si era mai verificato (nessun investimento a folk velocità della vittima; nessuna aggressione con un oggetto atto ad offendere). Il giudice della riparazione avrebbe dovuto, quindi, ragionare nei termini di una misura cautelare disposta per un fatto che, all'esito dell'accertamento giudi-ziale, era risultato storicamente inesistente, per apprezzarne, in conformità ad una interpretazione dell'istituto, che, nella cornice nazionale e convenzionale, ha ab-bandonato la concezione oggettiva per approdare a un angolo visuale incentrato piuttosto sulla verifica della legittimità dell'esercizio del potere cautelare incidente sulla libertà personale, l'idoneità a qualificare la detenzione in termini di ingiustizia, senza che potesse rilevare la formula terminativa del giudizio inerente all'estin-zione di un reato diverso (582 cod. pen. in luogo di 56, 575 cod. pen.), in quanto individuato in relazione ad un accadimento fattuale del tutto difforme da quello originario. In tale ottica, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, secondo i consueti parametri normativi, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con giudizio ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -, se il ricorrente avesse dato o concorso a dare causa alla detenzione subita con dolo o colpa grave. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, che ai atterrà ai principi sopra esposti. Alla Corte è demandata, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti rela-tivamente al presente giudizio di legittimità. 4 P.Q.Mmente al presente giudizio di legittimità. Così deciso, il 4 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Pr9sipey(te // [OSCURATO:PERSONA] rino Ematu.yel0 pi S01, d / / ntZiARia aliendo 5
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