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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25429/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa in relazione alla cessione di due dosi di cocaina e alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e di cocaina (dieci dosi).

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato che, in ragione dei precedenti pe- nali e di fatti anche recenti della stessa specie, la prosecuzione dell'attività di ces- sione di stupefacenti su piazza costituiva l'ennesima manifestazione di una con- dotta ingravescente, che denota serialità nella condotta illecita, tale da consentire di valutare in concreto, e in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rim- proverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, di ravvisare, in conformità ai prin- cipi giurisprudenziali sul punto, una accresciuta capacità criminale ed una mag- giore riprovevolezza dell'agire.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa in relazione alla cessione di due dosi di cocaina e alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e di cocaina (dieci dosi). 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato che, in ragione dei precedenti pe- nali e di fatti anche recenti della stessa specie, la prosecuzione dell'attività di ces- sione di stupefacenti su piazza costituiva l'ennesima manifestazione di una con- dotta ingravescente, che denota serialità nella condotta illecita, tale da consentire di valutare in concreto, e in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rim- proverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, di ravvisare, in conformità ai prin- cipi giurisprudenziali sul punto, una accresciuta capacità criminale ed una mag- giore riprovevolezza dell'agire. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 25429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris