CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Jessica, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui al capo A), perché estinto per remissione di querela, ed ha rideterminato la pena inflittale per i residui reati di cui ai capi B) e C), - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare ex officio l'avvenuta estinzione dei reati di furto aggravato di cui ai capi B) e C) della rubrica, per intervenuta loro prescrizione maturata in epoca antecedente alla sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che, preso atto dell'assenza di rilievi di gravame della deducente in ordine alla contestata, ritenuta ed applicata <<recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale», ai fini del calcolo della prescrizione della detta circostanza aggravante ad effetto speciale si è tenuto correttamente conto sia ex art. 157, comma 2, cod. pen., sia ex art. 161, comma 2, cod. pen., essa comportando un'interruzione del tempo necessario a prescrivere pari a due terzi, di modo che il decorso del termine massimo di prescrizione non è a tutt'oggi spirato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- s