CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in preambolo la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza della stessa Corte di appello in data 29 aprile 2013, irrevocabile il 26 settembre 2013. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha in primo luogo osservato che - nonostante l'intestazione facesse espresso riferimento a un «incidente di esecuzione» e, tuttavia, invocasse «i presupposti di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen. per non avere avuto notizia della celebrazione del giudizio di secondo grado, né dell'emissione della sentenza pronunciata in grado di appello e per non essere stato destinatario dell'avviso contumaciale di condanna» - l'istante aveva, per tale via, chiaramente mostrato di avere svolto un'istanza di rescissione, sulla quale aveva viepiù insistito con memoria trasmessa alla stessa Corte in data precedente a quella di udienza. Conseguentemente - rilevato siavla procura speciale rilasciata in favore del difensore e allegata all'istanza concerneva testualmente la proposizione di «incidente di esecuzione e ogni altra attinente al presente procedimento», sia che l'istanza era stata spedita invece che essere presentata personalmente dal difensore - ha ritenuto che non fossero stati rispettati i requisiti previsti dall'art. 629-bis,/3rcomma, cod. proc. pen. a pena d'inammissibilità dell'istanza stessa. Infine, ne ha ritenuto, comunque, l'infondatezza per l'assenza del requisito della mancata conoscenza incolpevole della sentenza in parola, poiché il condannato si era reso latitante. 2. Avverso detto provvedimento ricorre Verbofshi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in punto di competenza in executivis. Il ricorrente prospetta che la Corte avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, che aveva emesso, in data 14 maggio 2012, la sentenza di primo grado, integralmente confermata da quella della Corte di appello in data 29 aprile 2013, irrevocabile il 26 settembre 2013. 2.2. Con il secondo motivo censura l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'istanza che, invero, la Corte avrebbe dovuto correttamente qualificare quale incidente di esecuzione, sia in base al tenore delle richieste formulate (che attenevano alla errata formazione del giudicato), sia perché l'istituto della rescissione ex art 629-bis cod. proc. pen., al momento della irrevocabilità della sentenza (29 settembre 2013), non era ancora stato introdotto, la legge istitutiva essendo risalente al 28 aprile 2014. Sicché, giusta la tesi difensiva, una volta correttamente qualificata l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., la procura ad essa allegata doveva essere ritenuta pienamente valida ed efficace. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con articolata requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente, sicché l'ordinanza dev'essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente. 2. Preliminarmente ritiene il Collegio che non possa non condividersi — con specifico riguardo ai rapporti intercorrenti tra l'incidente di esecuzione disciplinato dall'art 670 cod. proc. pen. e la rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. (già art. 625-ter cod. proc. pen.) — quanto evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta in relazione all'erroneità della pronuncia della Corte di appello, sia in punto di qualificazione dell'istanza quale rescissione per la natura delle doglianze fatte valere con l'istanza, sia in punto di riqualificazione, quale istanza di rescissione del giudicato, della richiesta del condannato formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., perché fosse dichiarata la non esecutività della sentenza resa nei suoi confronti. Sotto tale ultimo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, invero, chiarito che «La richiesta d'incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). 3. Ciò premesso, va altresì ribadito che è principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775).La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, Confl. comp. in proc. Rodano, Rv. 240293; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771). Altrettanto pacifico è che, quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell'esclusione di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine dell'applicazione della continuazione tra più reati) da parte del giudice d'appello, la competenza funzionale a provvedere sull'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo. La competenza funzionale spetta, invece, al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello si sia limitata a confermare la sentenza di primo grado ovvero abbia riformato aspetti non sostanziali. È stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015, Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013, Palazzolo, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc. Scotto, Rv. 247594; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222; Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920). 4. Ebbene, nel caso di specie, la statuizione del giudice di appello è stata di conferma della sentenza di primo grado e da ciò discende la fondatezza del primo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata risulta viziata decisivamente dall'incompetenza funzionale del giudice che l'ha emessa, per cui essa, in accoglimento dell'impugnazione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tri