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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41514/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che in data 23 giugno 2023 il difensore ha richiesto la trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege.

2. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito sulla sussistenza del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e solleva questioni giuridiche manifestamente infondate o generiche sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.l.gs. n. 159 del 2011, per il quale è, peraltro, intervenuta pronuncia di proscioglimento per prescrizione.

Del tutto disallineate rispetto al decisum sono le critiche sia sulla mancata applicazione dei principi enunciati dalla sentenza a Sezioni Unite Paternò del 27 aprile 2017 - che non si riferiscono al caso in cui il sorvegliato speciale violi specifiche prescrizioni, come quella che gli impone di non allontanarsi da luogo di residenza o dimora senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria - sia sul concorso formale di norme tra gli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo i giudici del merito ritenuto accertata la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, della fattispecie prevista dalla prima disposizione.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che in data 23 giugno 2023 il difensore ha richiesto la trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege. 2. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito sulla sussistenza del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e solleva questioni giuridiche manifestamente infondate o generiche sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.l.gs. n. 159 del 2011, per il quale è, peraltro, intervenuta pronuncia di proscioglimento per prescrizione. Del tutto disallineate rispetto al decisum sono le critiche sia sulla mancata applicazione dei principi enunciati dalla sentenza a Sezioni Unite Paternò del 27 aprile 2017 - che non si riferiscono al caso in cui il sorvegliato speciale violi specifiche prescrizioni, come quella che gli impone di non allontanarsi da luogo di residenza o dimora senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria - sia sul concorso formale di norme tra gli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo i giudici del merito ritenuto accertata la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, della fattispecie prevista dalla prima disposizione. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre