CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a MESSINA il 12/05/1989Mazzagatti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 16/07/2025 della Corte d'appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hacheisto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato ildecreto con cui il Tribunale, in data 4 novembre 2019, aveva disposto la confisca di più beni,aziende, beni mobili registrati e immobili, società, strumenti di risparmio, ritenuti nelladisponibilità [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della pericolosità sociale diquest’ultimo, "doppiamente" qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 159del 2011 per l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso operante nelterritorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (il cosiddetto “clan dei Barcellonesi”), oltre che sotto ilprofilo economico sulla ritenuta sproporzione fra gli elementi patrimoniali e finanziari dalmedesimo posseduti o direttamente o attraverso il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i figli ValeriaMazzagatti e [OSCURATO:PERSONA] e le ricostruite entrate reddituali riferibili allo stessoproposto, considerate anche quale reimpiego di profitti di origine mafiosa.2. In accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terziinteressati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Prima sezione dellaCorte di cassazione, con sentenza n. 31016 del 2022, ha annullato il menzionato decreto,disponendo un nuovo giudizio, pur ritenendo solidamente motivata la parte del decretoinerente il profilo della fittizietà delle intestazioni, degli accrescimenti patrimoniali rapportabilial [OSCURATO:PERSONA] negli anni di riferimento e il computo comparativo delle voci di spesa e diquelle reddituali riferite al giudizio di sproporzione.A ragione della decisione, la Corte di legittimità osservava che l’apparto argomentativoera viziato da una "pregiudiziale carenza, di portata determinante, nella verifica delpresupposto dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], riferita al momentodell'effettuazione di almeno una parte delle ulteriori acquisizioni patrimoniali su cui ha incisola confisca oggetto di impugnazione e, di conseguenza, sul connesso, necessarioaccertamento della correlazione temporale fra persistenza della pericolosità sociale e leacquisizioni patrimoniali dei beni progressivamente ritenute effettuate dal proposto".Più in dettaglio si legge nella motivazione che “la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],con il provvedimento adottato il 6 marzo 2020, nel verificare le condizioni per l'applicazionedella misura di prevenzione personale a [OSCURATO:PERSONA], ha analizzato i reati commessi dalproposto osservando che essi, per come richiamati dal decreto di primo grado, non eranodatati in epoca successiva al 2008, ha considerato i periodi di detenzione dallo stesso subitie ha concluso nel senso che, pur se la personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi diun certo spessore, nemmeno poteva trascurarsi che, dal 2009 al 2017, ossia per un arcotemporale di otto anni, nel quale si era registrata la detenzione del proposto, non eranoemersi indici rivelatori della persistenza della pericolosità sociale del medesimo”Nell’affrontare “il nodo” della persistenza della pericolosità sociale qualificata diMazzagatti”, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], secondo la richiamata sentenzarescindente, ha espresso una “valutazione chiaramente orientata a negare tale persistenzaall'attualità, con conseguente diniego di applicazione della misura di prevenzione personale,pervenendo - quel che più rileva - al richiamato approdo sulla scorta della negata emersionedi indici rivelatori di tale pericolosità in riferimento a un periodo di notevole ampiezza, ossiaquello che muove dal 2009 in avanti. Posto quanto precede, la valutazione di persistentepericolosità sociale qualificata espressa dai giudici di appello in questo procedimento -anche sulla scorta della rivalutazione della gravità della condotta riconnessa alle duevicende omicidiarie -, considerata non più di mera contiguità ma di vera e propriapartecipazione alla consorteria mafiosa, avrebbe potuto anche sorreggere … la complessivadelibazione di più incisiva e perdurante pericolosità sociale qualificata, di segno diversorispetto quella espressa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione del diniegodella misura di prevenzione personale”.Sempre secondo la richiamata sentenza rescindente, per pervenire a una taleconclusione, i giudici di appello “avrebbero dovuto necessariamente muovere dall'assuntoche l'effettiva sostanza decisoria del decreto emesso dalla Corte di appello di ReggioCalabria e gli argomenti sviluppati in esso, siccome espressivi della netta esclusione dellacondizione di pericolosità sociale qualificata dello stesso soggetto per un tempo importante,costituivano elementi di primario rilievo, da affrontare in modo diretto, anche - se del caso -per disattenderne gli esiti, ma sulla scorta di argomentazioni specificamente volte adaffrontare i nodi posti dal suo contenuto. In tale direzione, e per questo specifico punto, ledoglianze svolte dai ricorrenti si mostrano fondate, ove si consideri il carattere cruciale dellafissazione esatta dell'arco temporale dell'attualità della pericolosità sociale del proposto,previa la verifica della sua persistenza negli anni dal 2009 in poi, tanto più che nel periododal 2009 in poi e fino ad anni recentissimi risultano acquistati o implementati nella loroconsistenza, da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi intestatari, svariati cespiti fra quelli formanti ilcompendio complessivamente confiscato. Invece, il decreto impugnato - essendosi limitatoad affermare che l'esito provvedimentale del pregresso procedimento di prevenzione avevaescluso l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], ma aveva tenuto ferma la suasussistenza per il tempo antecedente - ha omesso di confrontarsi con il suindicato contenutoargomentativo, costituente nel suo complesso un elemento potenzialmente decisivo, tale dapoter determinare il segno del giudizio sulla persistenza della pericolosità sociale delproposto, anche con riferimento alla sua definizione temporale, quale misura delcorrispondente ambito di applicazione. Per vero, la stessa specificazione del ruolo giocatoda [OSCURATO:PERSONA] nel clan mafioso di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, sino a ritenerlo (dopo lascoperta dei gravi elementi conducenti all'affermazione della sua responsabilità, sia pure initinere, per i due omicidi del 1998 e del 2001) raggiunto da elementi sintomatici della suapartecipazione al sodalizio mafioso implicava, certo, la giuridica possibilità per i giudici dellaprevenzione di far leva sulla presunzione semplice relativa alla stabilità del vincoloassociativo, ma imponeva pur sempre ai medesimi di verificare la concreta operatività diessa alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e, al contempo, dinon porre la stessa quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità:a fortiori, dunque, il percorso argomentativo dei giudici del merito avrebbe dovuto affrontarelo snodo decisivo costituito dagli argomenti adottati in senso tendenzialmente opposto neldecreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Questo punto non è stato trattato se noncon la mera, elusiva citazione del provvedimento, laddove esso necessitava e necessita, perla sussistenza stessa del corrispondente discorso giustificativo, della ponderazioneargomentata degli elementi analizzati in esso per giungere a una conclusione nonconsonante con l'approdo esposto nel provvedimento impugnato”.3. La Corte di appello di Messina, con decreto emesso il 2 marzo 2023, in esito algiudizio di rinvio, ha nuovamente confermato il provvedimento di confisca, ritenendo che gliincrementi patrimoniali ottenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo indicato dalla Corte di Cassazionein sede di annullamento (con intestazioni patrimoniali fittizie ai propri congiunti) eranocomunque correlabili ai suoi acclarati legami con la criminalità mafiosa barcellonese.Per prevenire a tale conclusione ha valorizzato assieme alla definitività della condannadel proposto per un duplice omicidio di mafia, l'esistenza di ampi periodi di libertà successivial 2009 e, soprattutto, il fatto nuovo costituito dalla ordinanza di custodia cautelare emessadal [OSCURATO:PERSONA] di Messina in data 9 gennaio 2023, nell’ambito di un procedimentodefinito in primo grado con la condanna per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.“comprovante il perdurare di una strettissima ingerenza del proposto nella gestione delpatrimonio a lui sequestrato, con l'assunzione pur dal carcere di un ruolo egemone suifamiliari in ordine alle scelte elusive dei vincoli della amministrazione giudiziaria”.3. Con sentenza n. 30896, in data 6 agosto 2024, la Quinta sezione di questa Corte dicassazione ha annullato il decreto emesso in data 2 marzo 2023 dalla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, a fronte delle puntuali indicazioni della decisione diannullamento, il giudice del rinvio aveva “motivato in modo solo apparente in ordine allasussistenza, nell'indicato periodo, della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]”.Si legge nella motivazione della seconda sentenza rescindente: “Sotto un primoaspetto, la circostanza che, dopo l'emanazione della sentenza di annullamento con rinvio,siano divenute irrevocabili due sentenze di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per omicidio nonassume un precipuo rilievo, sia per il lungo tempo trascorso da detti fatti rispetto al periodoche avrebbe dovuto essere oggetto di considerazione, sia (soprattutto) in quanto,comunque, essi erano stati vagliati dal precedente provvedimento del Tribunale di ReggioCalabria.Sotto altro profilo, poi, il decreto impugnato, valorizzando l'indagine per il delitto dicui all'art. 512-bis cod. pen., che sarebbe stato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2021,dando indicazioni ai familiari dall'istituto carcerario nel quale è detenuto sulla gestione dellepersistente pericolosità dello stesso rispetto a quella intermedia in esame, ossia relativa aglianni dal 2009 al 2017. Né per questo medesimo lungo arco temporale può essere attribuitospecifico rilievo alla circostanza, anch'essa ampiamente valorizzata dalla pronunciaimpugnata, per la quale in alcuni periodi il [OSCURATO:PERSONA] non è stato detenuto, risultandosolo presuntivo il ragionamento compiuto tanto sull'ingerenza nelle attività economiche difamiglia quanto sulla sua pericolosità sociale. Vi è infine da considerare che alcuni dei benioggetto della misura sono stati acquistati prima dell'anno 2009 e né il primo decreto néquello oggi impugnato effettuano alcuna distinzione, a riguardo, quanto alla eventualediversa pericolosità sociale del preposto a seconda dei periodi oggetto di considerazione.”4. Con il decreto indicato nel preambolo la Corte di appello di Messina, in esito alsecondo giudizio di rinvio, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Messina, harevocato la confisca dell'appartamento sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Mela, via DanteAlighieri, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la confisca degli ulteriori beni.Secondo la Corte di appello, la decisione di annullamento relativa alla misura personaleha adottato una prospettiva strettamente legata alla misura di prevenzione personale,prendendo atto che dal 2009 al 2017 nonerano emersi indici rivelatori della persistenza dellapericolosità sociale del proposto.Ciò non toglie che la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] si proietti sugli incrementipatrimoniali maturati dopo il 2009, che costituiscono pur sempre il frutto dell’espansioneimprenditoriale "costruita" sulla sua appartenenza mafiosa, consolidata ormai nel 2009, enon sono il risultato di attività imprenditoriali autonome esercitate dalla moglie e dai figli.L’espansione dell’impresa dopo il 2009 nonché gli ulteriori acquisti immobiliari sono tuttitasselli dello sviluppo del disegno che già ai primi dell'anno 2000 [OSCURATO:PERSONA] con le sue iniziative, persino vantandosene in una conversazione telefonicaintercettata.L'attività dei congiunti si è posta, anche dopo la carcerazione, come la prosecuzione ditaglio meramente esecutivo di quella di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta frutto delreimpiego dei proventi dell'attività illecita e comunque del radicamento mafioso e dellainfluenza esercitata sul territorio barcellonese.Il periodo di tempo “2009/2016 va sinergicamente legato alla stagionecriminale1998/2008” non rilevando i periodi di detenzione patiti in quest’ultimo periodo,peraltro con interruzioni molto ampie se si considera che il proposto dal 29 maggio 2013 al 3febbraio 2016 è stato libero e sottoposto alla sorveglianza speciale con autorizzazione alavorare presso la struttura di cui è stata disposta la confisca, compiendo anche atti gestori.D’altra parte, che [OSCURATO:PERSONA] continui ad aleggiare e a sostenere l'impresa di famigliaemerge fortemente dalle conversazioni intercettate nel procedimento per intestazione fittizianelle quali il proposto da' dettagliate indicazioni operative a soggetti che non avrebbero titoloper qualsivoglia determinazione decisionale nella attuale gestione delle aziende.5. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i figliValeria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Coppi, difensore del proposto, e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] NicolaMazzagatti nonché difensore e procuratore speciale dei terzi interessati, articolando duemotivi.5.1. Con il primo motivo è dedotta violazione di legge in relazione all'art 29 d.lgs. n. 159del 2011 nonché illegittima svalutazione del precedente “giudicato” di prevenzione.I ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato ha ignorato le indicazionicontenute nelle due sentenze di annullamento del Giudice di legittimità nonostante le stesseavessero delineato in modo chiaro i limiti e i confini del giudizio di rinvio e ha,conseguentemente, fornito una motivazione inesistente o manifestamente apparente.La Corte di appello, anziché adottare una motivazione rafforzata in ordine allapericolosità sociale del proposto nel periodo compreso tra il 2009 e il 2016, indicata dallapronuncia rescindente come unica strada percorribile per ribaltare il giudicato di prevenzioneformatosi in seguito al provvedimento della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dellamisura personale, ha preferito sostenere, in stridente contrasto con le norme giuridiche invigore, che la valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale assume connotatidifferenti a seconda del tipo di misura di prevenzione, personale o patrimoniale, e che,conseguentemente poteva legittimamente pervenirsi a conclusioni diametralmente oppostesulla scorta dei medesimi elementi già analizzati dal provvedimento coperto da giudicato.Immutato il quadro probatorio già vagliato dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], per sostenereche [OSCURATO:PERSONA] fosse socialmente pericoloso nel periodo tra il 2009 ed il 2017, il Giudice delrinvio avrebbe dovuto offrire una motivazione tale da sconfessare in modo granitico ladecisione divenuta irrevocabile; invece, si è limitata a riproporre le medesimeargomentazioni ritenute insufficienti dalla Corte di cassazione. Ha, infatti, continuato avalorizzare le sentenze definitive per gravi delitti commessi prima del 2009, già consideratenon rivelatrici della persistenza della pericolosità sociale qualificata negli anni successivi, trail 2020 ed il 2021, in mancanza di una pronuncia di condanna relativa al reato dipartecipazione ad associazione mafiosa, nonché le emergenze investigative delprocedimento relativo ai delitti di intestazione fittizia commessi in anni recenti che nonspiegano la persistente pericolosità dello stesso rispetto al periodo dal 2009 al 2017.Ha, ancora una volta, fatto ricorso alla presunzione in base alla quale essendoMazzagatti rimasto in stato di libertà nel periodo dal 29 maggio 2013 al 3 febbraio 2016 siera necessariamente ingerito nelle attività economiche di famiglia e non ha offerto la provadei canali di acquisto dei compendi attualmente confiscati.5.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 4 lett. a) e b), 16, comma 1d.lgs. n. 159 del 2011 nonché inesistenza della motivazione del decreto in ordine allapresunta pericolosità sociale doppiamente qualificata del proposto.Il provvedimento impugnato ha ricondotto l'acquisto e l'accrescimento del patrimoniosottoposto a confisca a condotte di [OSCURATO:PERSONA] funzionali alle finalità del clan mafioso dei"Barcellonesi" attraverso mere supposizioni senza nemmeno citare le circostanze di tempo edi luogo, i termini, le condizioni e le modalità del suo concreto apporto alla consorteria dipresunta appartenenza, specificazioni quanto mai necessarie posto che [OSCURATO:PERSONA] è statoassolto dall'imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. con sentenza irrevocabile.In assenza di tale accertamento, anche considerato che è pacifico e incontestato chel’impresa di [OSCURATO:PERSONA] non ha origini “mafiose”, per affermare che la formazione di tutto ilpatrimonio riconducibile al proposto anche attraverso intestazioni fittizie ai familiari ha naturaillecita, la Corte di appello, come indicato dal giudice di legittimità, avrebbe dovutorigorosamente verificare la sussistenza della pericolosità sociale al momento delle ulterioriacquisizioni patrimoniali e dimostrare che queste ultime siano stato influenzate dallapartecipazione alla consorteria criminale e non siano state, invece, conseguite grazie allacapacità imprenditoriale sua o dei suoi familiari.L’unico argomento utilizzato con riferimento ad una delle società interessate, la dittaTentazioni Valerie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., è la sostanziale coincidenza deilavoratori subordinati assunti con quelli che fino al 2010 avevano lavorato alle dipendenzedella ditta individuale del proposto; si tratta di un argomento non decisivo perché ignora cheGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], come la madre e la sorella [OSCURATO:PERSONA], non hanno mai operato incollegamento con sodalizi mafiosi.D’altra parte, non sussiste nel nostro ordinamento un principio secondo il quale ifamiliari di un soggetto “in odore di mafia” non hanno diritto a costituire società lecite o adacquistare beni nel territorio in cui sono nati e cresciutiIn relazione alle date di costituzione delle società e di acquisto dei beni mobili eimmobili oggetto di confisca non può affermarsi che tali beni costituiscono il frutto o ilreimpiego dei proventi derivanti dall'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA].In senso contrario non possono valorizzarsi i medesimi fatti, commessi in epoca diversae lontana, non ritenuti indicatori di pericolosità attuale sia dal giudice della misura diprevenzione personale sia dalla Corte di cassazione nelle precedenti sentenze diannullamento dei provvedimenti di confisca.Non risulta spiegato come le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il proposto, purconnesse in epoche remote, abbiano influito favorevolmente con l'attività d'impresa diMazzagatti e, soprattutto, determinato l’acquisizione di beni al patrimonio dei suoi familiarianche durante il prolungato periodo di detenzione.Nemmeno risulta dimostrato che i familiari di [OSCURATO:PERSONA] hanno realizzato la loro fortunanel settore del catering e del banqueting perché legati ad un congiunto vicino al "clan deiBarcellonesi", se non ricorrendo alla “presunzione di inscindibilità” di tutte le iniziativeeconomiche all’originaria pericolosità qualificata del proposto, che però si scontra con il datoincontestato che la moglie e i figli di [OSCURATO:PERSONA] non sono mai stati ritenuti pericolosi.Né è spiegato come i familiari siano riusciti a consolidare gli interessi economici delproposto sfruttando la qualità mafiosa del loro congiunto per l'acquisto dei beni oggisottoposti ad ablazione anche quando quest’ultimo era detenuto, per lunghi periodi anche inregime di 41-bis Ord. pen.Non è decisiva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazionefittizia commesso tra il 2020 ed il 2021 se si considera l’esclusione sin dalla fase cautelaredell’aggravante mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni esposte nel prosieguo.1. La Corte di appello di Messina era chiamata a verificare dalla sentenza diannullamento con rinvio disposta dalla Quinta sezione di questa Corte di cassazione, lapersistenza della condizione di pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] negli anni dal 2009 al 2017, quale presupposto per l’applicazione della confisca deibeni in ossequio al principio della necessaria della correlazione temporale fra talepericolosità e le acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione, nonostante l’accertamentoapparentemente contrario contenuto nel provvedimento, in data 6 marzo 2020, con cui laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando principalmente il lungo periodo didetenzione e l’assenza di circostanze sintomatiche recenti, aveva rigettato la richiesta disottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. el’intervenuta assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, contestato inrelazione al periodo tra il 22 luglio 1996 e il 2 aprile 2005.Le risposte fornite non adempiono esaurientemente al mandato conferito dal Giudice dilegittimità e non resistono alle censure sviluppate in entrambi i motivi di impugnazione,anche perché si discostano dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materiadi impresa mafiosa.2. Il decreto impugnato ha ritenuto irrilevante la decisione irrevocabile di rigetto dellamisura di prevenzione personale sul presupposto che essa, concentratasi sull’esistenza diindici rilevatori dell’attualità pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] da fronteggiare con la misurapersonale della sorveglianza speciale, non ha affrontato il “tema”, decisivo per l’applicazionedella misura patrimoniale della confisca, della “proiezione” della pericolosità qualificata aisensi dell’art. 4, comma 1 lett. a) e b), consolidatasi nel tempo, a tutti gli incrementipatrimoniali contaminati dall’inziale reimpiego di risorse illecite riconducibili all’appartenenzaal clan mafioso o, comunque, conseguite sfruttando tale appartenenza.Non essendosi, quindi, formato un “giudicato” ostativo a una valutazione diversa dellapericolosità sociale quale presupposto applicativo della confisca, non era necessario tenerconto degli argomenti sviluppati dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].L’assunto, oltre ad essere elusivo delle indicazioni contenute nelle sentenze diannullamento che avevano imposto un confronto critico, non solo astratto ma concreto, conl’apparato argomentativo del provvedimento della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] qualeimprescindibile “snodo” per superare la rilevata apparenza della motivazione, non è del tuttoin linea con il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione la preclusione delgiudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione dellapericolosità nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi siano presi in esame elementiprima non valutati (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 – 01; Conf.: N.47233 del 2016 Rv. 268175 – 01; Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri,Rv. 245176 – 01).La Corte di appello avrebbe dovuto indicare la base, fattuale e logica, posta a sostegnodella decisione irrevocabile di rigetto della misura personale al fine di evidenziare glielementi di novità in precedenza non considerati o sopravvenuti che giustificano una diversavalutazione della pericolosità sociale negli anni dal 2009 al 2017 ai fini dell’applicazione dellaconfisca.3. La motivazione posta a fondamento della decisione di confiscare tutti i beni aprescindere dall’epoca, invero nemmeno sommariamente indicata, in cui sono entrati farparte del patrimonio del proposto anche tramite intestazioni fittizie ai familiari, è apparentenei termini denunciati dai ricorrenti nel secondo motivo e, comunque, non è rispettosa deiprincipi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.La Corte di appello è pervenuta a siffatta conclusione muovendo dalla premessa, siapure non esplicitamente affermata, che tutti i beni attinti dalla confisca costituiscono parteintegrante di un’attività imprenditoriale unitaria, ampliatasi nel tempo secondo unapreordinata strategia solo grazie alla pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA],quale partecipe al clan mafioso dei "Barcellonesi", rimasta immutata nel tempo anche nelcorso della sua prolungata detenzione carceraria, e che a tale progressiva “espansione”avevano partecipato anche i familiari del proposto, odierni terzi interessati, ma sempre conun ruolo meramente esecutivo e in rigida osservanza delle direttive impartite dal proposto,secondo quanto accertato dell’ultimo procedimento penale relativo alle violazioni dell’art.512-bis cod. pen.Il provvedimento impugnato non si è, però, curato di indicare da quali elementi, fattualio logici, ha tratto tale conclusione, pur in presenza di una sentenza di assoluzione dal reatodi partecipazione ad associazione mafiosa, invero solo citata senza precisarne le ragionidell’irrilevanza nel giudizio di inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità dicui all’art. 4, comma 1 lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011. Nemmeno ha precisato se e conquali modalità [OSCURATO:PERSONA], prima del 2009, ha sfruttato l’appartenenza al clanmafioso per accumulare le risorse utilizzate per la formazione del patrimonio destinatoall’attività imprenditoriale e se, negli anni successivi, il suo apporto al progressivoaccrescimento ed espansione dell’impresa sia rimasto preponderante, nonostante i lunghiperiodi di carcerazione e il pur riconosciuto apporto esecutivo svolto dai suoi familiari,oppure sia divenuto minoritario, al punto da giustificare, in applicazione del generaleprincipio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., lalimitazione della misura ablatoria ad una quota ideale dell’impresa (da ultimo, Sez. 1, n.10552 del 05/02/2026, Germanò, Rv. 289634 – 01; in precedenza, Sez. 1, n. 33479 del04/07/2007 Richichi, Rv. 237448 – 01; Sez. 6, n. 30131 del 28/03/2007, Frangiamore, Rv.237327 – 01).Così operando, la Corte distrettuale si è discostata dai principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità per individuare le attività imprenditoriali confiscabili riconducibilia soggetti pericolosi perché indiziati di appartenere ad un’associazione mafiosa.E’ pacifico che la confisca di prevenzione possa attingere anche beni acquisiti inperiodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente di partecipazioneall’associazione mafiosa purché ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostratividella diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nelperiodo di compimento dell'attività delittuosa (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv.281990 - 01; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667 - 01; Sez. 6, n.5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Cammarata, Rv. 278328 - 01)Altrettanto consolidato è il principio che, ai fini della confisca di prevenzione, occorredistinguere l'impresa mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore,soggetto intraneo all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, equella "di proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pureorigine formalmente "pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o menointense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggidi tipo illecito - da quella "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un meroprestanome, ma rappresenta anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece,necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato daimetodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata soloun'immissione di capitali illeciti (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278884 - 01; Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225 - 01; Sez. 5, n. 9774 del11/02/2015, D'Agui e altri, Rv. 262622 - 01).E’ comunque "impresa mafiosa" confiscabile quella che, indipendentemente da chi nesia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodaliziocriminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/omantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quotedegli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultimacompletamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto diciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza dirisorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, postal'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024,Marincola, Rv. 286921 - 02).In coerenza con la linea ermeneutica indicata, si è, infine, evidenziato che può esseredisposta la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualoral'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione dellasistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sìda non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitaliimpiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione (Sez. 6, n.49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 05).applicazione, nè è presente una motivazione rispettosa del canone previsto dall'art. 125 cod.proc. pen.4. Il decreto dev’essere pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Messinaper un nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato in conformità ai principi enunciati conmotivazione non apparente.Il giudice del rinvio viene individuato nella stessa Corte di appello di Messina (nel solcotracciato da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, cit.), posto che la natura didecreto non consente il rinvio a diversa Sezione della stessa Corte o, in mancanza, allaCorte più vicina, come per le sentenze impone l'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Tuttavia, la natura decisoria del provvedimento impone che il collegio chiamato alla nuovavalutazione sia composto diversamente, per l'incompatibilità dei componenti che hannopartecipato alla decisione presa con il decreto impugnato e a quella precedentementeemessa con il decreto in data 4 febbraio 2021, anch’esso annullato. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente