CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42785/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione I difensori di [OSCURATO:PERSONA] Noureddine e di AVARI Brahim hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, così riqualificata la originaria imputazione (in Verona il 14/5/2021); considerato che i ricorsi sono stati proposti avverso sentenza applicativa di pena per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., per vizio della motivazione giustificativa, l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; per violazione di legge e carenza di motivazione sempre con riferimento all'art. 129, cod. proc. pen., l'imputato [OSCURATO:PERSONA]) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]