CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 40564/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel proc. n. 43395/2023 R.G.N., ric. [OSCURATO:PERSONA]+2; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che, per mero errore materiale nel dispositivo trascritto nel ruolo di pubblica udienza del 24/09/2024, con riferimento al proc. n. 43395/2023, veniva scritto "rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali" in luogo di "Dispone lo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali"; Ritenuto che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale nel senso di cui sopra. visto l'art. 625-bis cod.proc.pen. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di pubblica udienza del 24/09/2024 relativamente al procedimento RG. 43395/2023 ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] +2 nel senso che laddove è scritto "rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali" deve leggersi ed intendersi "Dispone lo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali". Manda la Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso, il 26.09.