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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 24120/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTAPPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore del ricorrente che insiste per l'accoglimento dei motivi di impugnazione e conclude in conformità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 17 ottobre 2019 dal Tribunale di Perugia in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ROSA con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo,si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta penale responsabilità affermando la ricorrente essersi trattato di condotta tempestivamente abbandonata all'esito di revoca regolarmente comunicata.

2.2. Con il secondo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di artifizi e raggiri e alla conseguente insussistenza del reato.

3. Con memoria depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni sottese a ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Risultano dalla ricostruzione giudiziale operata dal giudice di primo grado, e condivisa dalla Corte di appello, che vi ha fatto ampio rinvio per relationem: - la redazione di un ricorso da parte dell'imputata avverso il primo avviso di accertamento; - lo svolgimento da parte dell'imputata di ulteriore attività giudiziale per conto della persona offesa (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza di primo grado); - l'intervento, in data 17 maggio 2013, della revoca degli incarichi professionali (come emerge dalla formulazione dello stesso capo di imputazione e dall'allegato n. 3 al ricorso).

3. Tali elementi smentiscono in primo luogo il fatto che - al momento del conferimento del primo incarico - sussistessero artifizi o raggiri o il dolo della truffa, non risultando altrimenti spiegabile la successiva, diligente, presentazione del richiamato ricorso.

Nemmeno appare possibile ritenere truffaldina la condotta relativa al mancato accoglimento della ricevuta proposta di mediazione, che rientrava certamente tra le legittime prerogative di chi patrocinava gli interessi della parte sostanziale del rapporto giuridico controverso reputare per la stessa non conveniente; d'altro canto, la revoca del mandato, come anticipato intervenuta in data 17 maggio 2013, impedì all'odierna imputata la tempestiva costituzione in giudizio, consentita fino al 20 maggio 2013 (su ciò non vi è contestazione alcuna, e la sentenza impugnata non spende alcun congruo rilievo).

I giudici del merito hanno offerto motivazione del tutto apparente anche in ordine alle successive richieste di pagamento, che risultavano coerenti all'attività professionale svolta, poiché il mancato svolgimento delle attività successive trova la causa cronologicamente nell'inopinata revoca dell'incarico, e non si offre alcun argomento che permetta di affermare che vi sarebbe stata successiva omissione delle attività doverose, e che le stesse - allo stato meramente ipotetiche - sarebbero state dovute - in via di ulteriore mera ed indimostrata ipotesi - ad un atteggiamento doloso, piuttosto che a mera negligenza professionale.

Di tutto ciò non v'è certezza, poiché, lo si ripete, quando le fu revocato il mandato, l'imputata aveva ancora tre giorni a disposizione per costituirsi in giudizio.

4. Quanto al secondo avviso di accertamento, risulta corretta la prospettazione difensiva secondo la quale - essendo ancora pendente il termine di giorni sessanta per impugnare l'atto al momento della revoca dell'incarico - non poteva valorizzarsi, a riscontro dell'indimostrato assunto della sussistenza di una volontà truffaldina o addirittura quale prova della stessa, la presunta inattività dell'imputata; del tutto erronea risulta, inoltre, la valutazione della sentenza impugnata quanto alla possibilità di qualificare l'insistenza nella richiesta di corrispettivi per l'attività professionale svolta e/o da svolgere alla stregua di artifici e raggiri, apparendo comunque legittima, se pure manifestata, la pretesa di non attivarsi fino a quando le proprie competenze non fossero state liquidate.

5. Le suesposte considerazioni legittimano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'imputata va assolta dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

P.Q.M..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 23 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTAPPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore del ricorrente che insiste per l'accoglimento dei motivi di impugnazione e conclude in conformità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 17 ottobre 2019 dal Tribunale di Perugia in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ROSA con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo,si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta penale responsabilità affermando la ricorrente essersi trattato di condotta tempestivamente abbandonata all'esito di revoca regolarmente comunicata. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di artifizi e raggiri e alla conseguente insussistenza del reato. 3. Con memoria depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni sottese a ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Risultano dalla ricostruzione giudiziale operata dal giudice di primo grado, e condivisa dalla Corte di appello, che vi ha fatto ampio rinvio per relationem: - la redazione di un ricorso da parte dell'imputata avverso il primo avviso di accertamento; - lo svolgimento da parte dell'imputata di ulteriore attività giudiziale per conto della persona offesa (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza di primo grado); - l'intervento, in data 17 maggio 2013, della revoca degli incarichi professionali (come emerge dalla formulazione dello stesso capo di imputazione e dall'allegato n. 3 al ricorso). 3. Tali elementi smentiscono in primo luogo il fatto che - al momento del conferimento del primo incarico - sussistessero artifizi o raggiri o il dolo della truffa, non risultando altrimenti spiegabile la successiva, diligente, presentazione del richiamato ricorso. Nemmeno appare possibile ritenere truffaldina la condotta relativa al mancato accoglimento della ricevuta proposta di mediazione, che rientrava certamente tra le legittime prerogative di chi patrocinava gli interessi della parte sostanziale del rapporto giuridico controverso reputare per la stessa non conveniente; d'altro canto, la revoca del mandato, come anticipato intervenuta in data 17 maggio 2013, impedì all'odierna imputata la tempestiva costituzione in giudizio, consentita fino al 20 maggio 2013 (su ciò non vi è contestazione alcuna, e la sentenza impugnata non spende alcun congruo rilievo). I giudici del merito hanno offerto motivazione del tutto apparente anche in ordine alle successive richieste di pagamento, che risultavano coerenti all'attività professionale svolta, poiché il mancato svolgimento delle attività successive trova la causa cronologicamente nell'inopinata revoca dell'incarico, e non si offre alcun argomento che permetta di affermare che vi sarebbe stata successiva omissione delle attività doverose, e che le stesse - allo stato meramente ipotetiche - sarebbero state dovute - in via di ulteriore mera ed indimostrata ipotesi - ad un atteggiamento doloso, piuttosto che a mera negligenza professionale. Di tutto ciò non v'è certezza, poiché, lo si ripete, quando le fu revocato il mandato, l'imputata aveva ancora tre giorni a disposizione per costituirsi in giudizio. 4. Quanto al secondo avviso di accertamento, risulta corretta la prospettazione difensiva secondo la quale - essendo ancora pendente il termine di giorni sessanta per impugnare l'atto al momento della revoca dell'incarico - non poteva valorizzarsi, a riscontro dell'indimostrato assunto della sussistenza di una volontà truffaldina o addirittura quale prova della stessa, la presunta inattività dell'imputata; del tutto erronea risulta, inoltre, la valutazione della sentenza impugnata quanto alla possibilità di qualificare l'insistenza nella richiesta di corrispettivi per l'attività professionale svolta e/o da svolgere alla stregua di artifici e raggiri, apparendo comunque legittima, se pure manifestata, la pretesa di non attivarsi fino a quando le proprie competenze non fossero state liquidate. 5. Le suesposte considerazioni legittimano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'imputata va assolta dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste. P.Q.M.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 23 novem
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