CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no in data 26/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso,udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Sebastianoudito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitonel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 26/11/2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza delTribunale di Asti in data 03/07/2025 con la quale il ricorrente è stato condannato per i reati diusura, di estorsione e di tentata estorsione continuati, in concorso.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,affidandolo a cinque motivi, di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost., 125cod. proc. pen. assumendo la totale mancanza di motivazione della sentenza gravata, cheriporterebbe acriticamente quanto descritto nella sentenza di primo grado; in particolare, inmerito all’attendibilità della persona offesa, si limiterebbe a sostenere che “il [OSCURATO:PERSONA] è statopreciso, puntuale e completo”, “al di là di qualche momento di confusione dovuto all’emotività”(così in ricorso, p. 6).2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. perillogicità e travisamento della prova, assumendo che la Corte di merito avrebbe fondato il proprioconvincimento su presunzioni: vengono al riguardo riportati due passaggi della sentenzagravata, laddove si sostiene che “la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato il [OSCURATO:PERSONA] comeintermediario anche per le minacce e per le attività di intermediazione può fare presumere cheegli fosse consapevole del fatto che costui trattenesse delle somme per il proprio operato(richiamando p. 11 sentenza aggravata) e laddove vengono indicate come positive leperquisizione avvenute presso il domicilio del ricorrente, nonostante non fosse stato rinvenutonulla di rilevante ad eccezione di un calendario recante appunti del figlio di [OSCURATO:PERSONA], suoomonimo, ritenute bastevoli per fornire la prova del prestito usurario (richiamando p. 12sentenza aggravata).2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen. e 192cod. proc. pen. con riferimento anche alla riqualificazione del reato di cui all’art. 644 cod. pen. -sub D) - nella fattispecie di cui all’art. 132 d.lgs. 385/92 (T.U.B.) e dei reati di cui all’art. 629cod. pen. - sub B), C), ed E) - nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. Nel dettaglio, la difesaosserva quanto segue: la decisione impugnata non affronta i punti relativi alla pattuizione ditassi usurari e del versamento di somme a titolo di interesse; è provata, anzi, la mancatarestituzione del capitale ricevuto, avendo la stessa persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in sede di escussionedibattimentale, ammesso che, a fronte del prestito pari ad euro 100.000,00, aveva restituitosoltanto la somma di euro 7.800,00 e che (come risposto a domanda del difensore) e riconosciutoche l’imputato aveva paventato di rivolgersi ad un legale per il recupero del capitale versato; daciò emergerebbe la totale assenza di restituzione del capitale; non è dimostrata l'applicazione ditassi usurari; in ogni caso, secondo quanto ricostruito, gli interessi, mai pagati dal [OSCURATO:PERSONA], simassimo di interessi su di un credito personale si attestava intorno al 16%; come ammesso dallastessa persona offesa, non vi è stata alcuna costrizione morale/contrattuale, visto che haperseguito nel non restituire alcuna somma; non vi è stata alcun comportamento intimidatorioidoneo a coartare la volontà e nessuna violenza, ad eccezione di una spinta, scaturita dallo statodi esasperazione dell’imputato, soggetto incensurato ed estraneo a contesti criminali; non puòinvocarsi lo stato di bisogno del [OSCURATO:PERSONA], atteso che ha chiesto e ottenuto l'accesso al fondo perle vittime di usura, accedendo così ad un'ulteriore fonte di finanziamento, escludendo il Tarsitanodall'elenco dei propri aguzzini; l'erogazione di un prestito che non è mai stato restituito el'ipotetica applicazione di tassi di interesse mai corrisposti avrebbero dovuto portare allariqualificazione del reato di usura nella fattispecie di reato previsto dall'art 132 d.lgs. 385/93(T.U.B.) ossia l'intermediazione o l'esercizio abusivo di attività finanziarie; parimenti, l'assenzadi violenza, tranne un'unica spinta da parte dell'imputato, esasperato – arrivando anche adaccettare assegni privi di provvista, confidando in garanzie inutili ed inesistenti - per avereelargito una considerevole somma di denaro, della quale la persona offesa negava la restituzione,unitamente alla scelta paventata da parte dell'imputato di ricorrere ad un legale, avrebbe dovutocondurre alla riqualificazione del reato di estorsione a quello di cui all'art. 393 cod. pen.2.4. Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. conriferimento all’attendibilità della persona offesa costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], econseguente non configurabilità delle contestazioni di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen. La difesaosserva che la p.o. è un imprenditore abituato al procacciamento di mezzi economici anche al difuori del circuito bancario, incline alla ricerca di fonti di finanziamento non convenzionali ancheda parte di privati e nei confronti del quale risulta un procedimento presso la Procura dellaRepubblica di Asti per reato di natura finanziaria (“dubbie manovre finanziarie” con il propriooperatore finanziario: così in ricorso p. 22); appare non credibile la sua versione di avere ricevutodall’imputato una prima tranche di denaro, pari ad euro sessanta mila suddivisa in banconote dacinquanta euro, suddivise in mazzette da dieci mila euro, avvolte nel cellophane, contenuta inuna semplice tracolla; non appare credibile che non abbia tenuto alcuna contabilità, impedendocosì di accertare gli effettivi importi ricevuti.2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, assumendo che i giudici del merito non avrebberocorrettamente esercitato il potere discrezionale nella valutazione della concedibilità di talicircostanze, omettendo di considerare il comportamento complessivo dell'imputato, che non hamai ottenuto il rimborso delle somme da lui versate e che non ha tenuto comportamentiintimidatori nei confronti della persona offesa, la quale nell'arco di tutta la vicenda è stata liberada qualsivoglia circostanza impositiva; inoltre, non è stato considerato che si tratta di soggettoincensurato ed che ha tenuto un corretto comportamento processuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti, generici e comunquemanifestamente infondati, oltre che meramente reiterativi delle deduzioni già svolte in sede diappello e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti e conmotivazione adeguata, non apparente ed immune dai vizi denunciati.1.1. Deve in via preliminare rilevarsi che, quanto alla affermazione della penale responsabilitàdell’imputato, ci si trova in presenza di una cd. “doppia conforme” con la conseguenza che ledue sentenze di merito possono essere considerate come un unico corpo motivazionale. Lasentenza del Tribunale, a sua volta richiamata dalla Corte di appello, risulta avere ricostruito neldettaglio tutte le vicende, richiamando i dati probatori costituiti non solo dalle dichiarazioni dellapersona offesa e dei testi, ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate (che la difesadel ricorrente, come evidenziato dalla Corte di appello, tenta di interpretare differentemente esolo attraverso un esame parziale delle stesse) che, valutate nel loro complesso, non consentonodi ritenere che i Giudici del merito siano incorsi in travisamento della prova. Al riguardo, deveosservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamenteconnessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà diproporre la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione preclusa al Giudicedi legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, il sindacato di legittimità non puòtradursi in una rivalutazione del merito, essendo circoscritto alla verifica della completezza edella logicità della motivazione, nonché della corretta applicazione delle regole della logica nellosviluppo argomentativo (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 19318del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).2. È manifestamente infondato il motivo relativo alla valutazione dell’attendibilità della personaoffesa. Al riguardo va innanzitutto rammentato, in tema di credibilità della persona offesa, chele Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che le regole dettate dall'art. 192,comma terzo, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilitàsoggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che peraltro deve, in talcaso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazionidi qualsiasi testimone. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). A tal fine ènecessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suoconvincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto allasoluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzioneprospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazionecomplessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifichetesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conducaalla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Si èanche chiarito che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e pergenericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà dellamotivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dalcomplessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebitafrantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco edindistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da partedella Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). A ciòsi aggiunge che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reatorappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere in sede di legittimità, salvoche il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa,Rv. 257241), vizio non presente nel caso in esame. Ebbene, la Corte territoriale (pag. 10 e segg.)ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ne ha confermato l’attendibilitàintrinseca ed estrinseca, soffermandosi diffusamente sui plurimi elementi probatori acquisiti: ladeposizione degli operanti della G.d.F. che hanno eseguito le operazioni mediante attività diappostamento, di captazione di conversazioni, di perquisizione e di sequestro; in particolare, ilsequestro delle matrici degli assegni consegnati da Fogliati alla G.d.F. e dei titoli trovati nelladisponibilità dell’imputato (non sono state rinvenute cambiali di cui però si parla più volte nelleintercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati per i quali si è proceduto separatamente), a riprovadelle garanzie pretese dall’imputato, così come riferito dalla parte offesa; la contabilità deiprestiti elargiti tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], provata dal sequestro di un calendario recante l'indicazionedelle somme dovute, dei pagamenti mancanti, contenente anche un appunto con la dicitura” 19febbraio 20 pedinamento” proprio in coincidenza con il giorno dell'operazione di appostamentodi polizia giudiziaria; la consegna a [OSCURATO:PERSONA] di una ulteriore somma di denaro (oltre alla prima“tranche” di euro sessantamila al netto della commissione trattenuta dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] edimostrata dai numerosi vaglia postali in favore di soggetti extracomunitari (risultati daaccertamenti dipendenti dell'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA]) e compatibili con l'entrata di denaroricevuto da [OSCURATO:PERSONA] al fine di proseguire l’attività; la ricostruzione della contabilità delle sommericevute e di quelle versate da parte di [OSCURATO:PERSONA] verificata dalla G.d.F. e anche dalla consulentecontabile nominata dal P.M. (p.14 sentenza di primo grado, p. 21 sentenza di appello); le minaccee le intimidazioni subite dalla persona offesa, ampiamente provate dalle intercettazioni nellequali egli veniva indicato con l'appellativo “zucchino” (con riferimento all'attività agricolaesercitata) in cui [OSCURATO:PERSONA] impartiva istruzioni precise ai coimputati sulle modalità con cuiintimidire [OSCURATO:PERSONA]; in tema di garanzie pretese dall’ imputato, l'emissione di fatture poi risultatefalse (peraltro per importi del tutto incongruenti rispetto ai volumi dell'azienda agricola disotto minaccia per operazioni del tutto inesistenti; la conferma della falsità di tali fatture da partedei testi Truppi, titolare della società Skylog, e Giardino, per la società Reset (pagg. 13-15sentenza impugnata); numerosi riscontri intercettivi relativi alle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed icoimputati, in particolare [OSCURATO:PERSONA], in cui si parla espressamente di fatture da emettere pochigiorni prima dell'effettiva emissione, in cui [OSCURATO:PERSONA] manifesta l'intenzione di avviare giudizi peril pagamento di dette fatture con espresso riferimento a decreti ingiuntivi e in cui si sollecita ilpagamento a [OSCURATO:PERSONA], a precisa dimostrazione della predisposizione strumentale di dette fattureper costruire un titolo di credito e per attivare procedure esecutive nei confronti del [OSCURATO:PERSONA];l'impossessamento di un furgone di quest’ultimo, poi sequestrato dalla G.d.f. e comprovato dalservizio di osservazione della p.g. e dalle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il tentativo fallitodell’impossessamento anche di un trattore sul quale era stato installato un GPS.3. I primi due motivi di ricorso, con i quali si censura rispettivamente “la totale mancanza diautonoma motivazione” e “violazione dei canoni di valutazione della prova previsti dall’art. 192c.p.p. con conseguente illogicità e il travisamento della prova”, vengono trattati congiuntamentein quanto strettamente connessi e sono infondati in maniera manifesta. La difesa esprimesostanzialmente mero dissenso rispetto all’apprezzamento della Corte territoriale senza chiarirequali specifiche circostanze di decisivo rilievo siano state pretermesse, suscettibili di minarel’apparato giustificativo rassegnato. Si tratta cioè di censure generiche e tese ad unarivalutazione del materiale probatorio conformemente valutato dai giudici di primo e di secondogrado, posto che, come sopra ricordato, in presenza di doppia conforme il vizio di travisamentodella prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., può essere dedotto,nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero solo nel caso in cui ilricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisatoè stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado; ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui i giudici dimerito hanno convenuto sul risultati probatori relativamente, per quanto indicato nel secondomotivo di ricorso, all’intervento di [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario nel prestito usurario tra [OSCURATO:PERSONA], e nel trattenimento di una commissione, nonché in tema di perquisizione e sequestropresso l’imputato con particolare riferimento alla documentazione relativa alla contabilitàdell’attività usuraia. Le censure difensive non si confrontano con la motivazione resa dal giudicedi merito (pagg. 10 e 12 della sentenza impugnata), limitandosi a rilievi di contenuto meramentee genericamente confutativo. Si tratta, in conclusione, di motivazione particolarmente specifica,non illogica e non apparente, del tutto immune dai vizi denunciati.4. E’ precluso il terzo motivo di ricorso, relativamente alla riqualificazione del reato di cui all’art.644 cod. pen. in quello di esercizio finanziario abusivo (di cui all’art. 132 T.U.B.), non essendostato devoluto in appello (dall’esame dell’atto di appello tale deduzione non risulta essere stataformulata, né della stessa vi è menzione nel riepilogo dei motivi di gravame e nell’indicazionedelle richieste finali delle parti riportate nella sentenza di appello). E’ invece manifestamenteinfondata la richiesta di riqualificazione del fatto come ragion fattasi, ai sensi dell'art. 393 cod.pen., che è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato (pagg.20 e 21 sentenza impugnata) come le condotte poste in essere dall'imputato fossero finalizzateal conseguimento di un ingiusto profitto, rappresentato dalla corresponsione di interessi usurari,da parte della persona offesa, precisando l’entità degli interessi da costui corrisposti a fronte deiprestiti ottenuti dall’imputato, pari rispettivamente al 13% mensile. Già il primo giudice (pag.63) aveva al riguardo precisato che il tasso soglia del periodo storico di riferimento risultavaampiamente superato. In tale prospettiva, deve ribadirsi che la natura illecita del patto sugliinteressi, nullo ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., esclude in radice la possibilitàdi ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, chepresuppone, invece, la tutela di una pretesa giuridicamente azionabile. La Corte di merito haanche spiegato l’irrilevanza della “convocazione del [OSCURATO:PERSONA] presso un avvocato o un notaio per‘convalidare’ il debito” atteso che “la persona offesa veniva costretta a predisporre con il creditorescritture recanti anche il tasso usurario, al fine di costruire un titolo eseguibile nei confrontidell'imprenditore e della sua azienda” (p. 21 sentenza impugnata). La valutazione dei giudici dimerito, inoltre, sfugge del tutto a censura in questa sede in quanto coerente con l’indirizzoermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante dello "stato di bisogno"è configurabile laddove sussista una particolare condizione psicologica, determinata da unimpellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca unalimitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettarecondizioni usurarie (Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022, dep. 2023, Perciballi, Rv. 284286 - 01; Sez.2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162 - 01).5. Il quinto motivo è manifestamente infondato e vieppiù eccentrico, atteso che le circostanzesentenza di primo grado in misura equivalente. La Corte di merito, del resto, ha ampiamenteargomentato il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod.pen., in termini di equivalenza (p.66 sentenza di primo grado, p. 21 sentenza di secondo grado),sottolineando, quali elementi ostativi al bilanciamento in termini di prevalenza, la gravità dellacondotta, unitamente alla pericolosità sociale dell’imputato. Sul punto deve solo essere ricordatoche nel motivare il diniego delle circostanze in questione, e quindi anche la valutazione delbilanciamento, « non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi osuperati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.7. L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivieuro 3686, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputatoalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]