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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 655/2025

ECLI:EU:C:2025:852
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 ottobre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 198/24 TQ contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Recupero transfrontaliero dei crediti – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Carattere ex parte, ossia privo di contraddittorio,) del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo – Articolo 11 – Conseguenze di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nel corso di tale procedimento – Condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Articolo 7 – Periculum in mora – Rischio concreto che, senza un’ordinanza di sequestro conservativo, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile – Elementi che possono essere presi in considerazione nella valutazione di detta condizione »

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, proposta dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria), si inserisce in una serie di cause ( 2 ) riguardanti giochi d’azzardo online offerti da società stabilite a Malta.

Di norma, i siti web da esse gestiti sono non soltanto accessibili a partire da altri Stati membri (nel caso di specie, l’Austria), ma vi sono anche diretti (attraverso i nomi di detti siti, la lingua in essi utilizzata, la pubblicità, ecc.).

Le società in parola forniscono i loro servizi sulla base di licenze per l’esercizio del gioco d’azzardo concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità maltese per i giochi d’azzardo) ai sensi del diritto maltese.

Tuttavia, esse non dispongono sempre di licenze rilasciate dalle autorità degli Stati membri destinatari al fine di offrire siffatti giochi nel loro territorio, come richiesto dalle norme relative ai giochi d’azzardo di tali Stati.

2. Un numero significativo di consumatori in tali altri Stati membri partecipa a tali giochi d’azzardo online e molti di loro perdono somme considerevoli.

Negli ultimi anni, i giocatori hanno cercato di recuperare le loro perdite intentando procedimenti civili dinanzi agli organi giurisdizionali locali ( 3 ) contro società di gioco d’azzardo maltesi.

In generale, essi adducono che (i) il consumatore ha puntato e perso somme di denaro in giochi d’azzardo nell’ambito di un contratto di gioco d’azzardo concluso con una di tali società; (ii) non essendo la società in questione titolare di una licenza concessa dalle autorità dello Stato membro destinatario, i giochi d’azzardo proposti erano illegali e, quindi, detto contratto era nullo ai sensi del diritto contrattuale locale; (iii) di conseguenza, detta società è tenuta a rimborsare tali somme puntate in forza della normativa sull’arricchimento senza causa.

Sembra che migliaia di domande di questo tipo siano state trattate o siano attualmente in corso in Austria e in Germania.

Risulta altresì che, fino ad oggi, nella maggior parte dei casi, gli organi giurisdizionali di detti Stati membri hanno accolto dette domande.

3. Ovviamente, le società di gioco d’azzardo maltesi si oppongono a tali domande di restituzione.

Risulta che esse si rifiutino altresì di ottemperare alle sentenze pronunciate nei loro confronti dagli organi giurisdizionali locali dei consumatori, considerando tali decisioni manifestamente erronee.

Le società in parola sostengono che, nella misura in cui i loro servizi sono forniti in forza di licenze maltesi per l’esercizio del gioco d’azzardo, che spesso autorizzano l’offerta di giochi d’azzardo sia a Malta sia a partire da Malta, esse hanno la facoltà di offrire siffatti servizi in tutta l’Unione, conformemente alla libertà sancita dall’articolo 56 TFUE.

4. Secondo le società di cui trattasi, quando gli Stati membri destinatari applicano nei loro confronti le proprie norme in materia di giochi d’azzardo e i propri requisiti relativi alle licenze, per motivi di tutela dei giocatori (come la prevenzione delle frodi, della dipendenza e questioni connesse), gli Stati in parola limitano in modo ingiustificato e/o sproporzionato la libera prestazione dei servizi delle stesse.

Le medesime società affermano che le norme maltesi in materia di gioco d’azzardo e la vigilanza esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità maltese per i giochi d’azzardo) offrono una tutela adeguata ai giocatori – una considerazione importante che detti organi giurisdizionali locali non riconoscono.

5. Le società di gioco d’azzardo maltesi hanno ricevuto il sostegno del legislatore maltese a tale riguardo.

Ritenendo che gli Stati membri destinatari ostacolino la libera prestazione dei servizi di tali società ai sensi dell’articolo 56 TFUE e che sia stata la «politica pubblica maltese di lungo corso a incoraggiare l’istituzione di operatori del gioco d’azzardo a Malta che offrono la prestazione dei loro servizi a livello locale e transfrontaliero in modo conforme alla legislazione locale, allo scopo di incoraggiare le imprese private a norma dell’articolo 18 della Costituzione maltese» ( 4 ), il 12 giugno 2023 il legislatore ha adottato il «Bill 55», che ha introdotto un nuovo articolo 56A nella legge maltese sul gioco d’azzardo ( 5 ).

Detto articolo stabilisce, in sostanza, che qualsiasi azione giudiziaria volta a mettere in discussione la legittimità dei servizi forniti dalle società maltesi in forza di una licenza maltese per l’esercizio del gioco d’azzardo dev’essere considerata irricevibile dai giudici maltesi.

Inoltre, esso dispone che qualsiasi sentenza straniera che accolga una siffatta domanda non sarà né riconosciuta né eseguita a Malta.

6. In tale contesto, la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi verte sulla questione specifica se un giocatore che invochi un siffatto diritto alla restituzione nei confronti di una società maltese di giochi d’azzardo possa ottenerne la futura esecuzione in forza di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in prosieguo: l’«ordinanza di sequestro conservativo» o l’«ordinanza») ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 ( 6 ).

Detta misura provvisoria ha ad oggetto i fondi asseritamente detenuti dalla società su conti bancari in più Stati membri.

7. A tale riguardo, il giudice del rinvio chiede chiarimenti su una delle condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (prevista all’articolo 7 del regolamento OESC), vale a dire l’obbligo per il richiedente di dimostrare l’«urgente necessità» di una siffatta misura (condizione comunemente denominata « periculum in mora », che la Corte non ha finora mai esaminato).

Il giudice del rinvio si interroga sulla tipologia di prova che un creditore che chiede una misura del genere deve fornire a tale riguardo.

Tra le altre questioni, il giudice del rinvio chiede chiarimenti volti a stabilire se le condizioni per la concessione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari debbano essere limitate esclusivamente agli elementi di prova che dimostrino l’intenzione soggettiva del debitore di impedire l’esecuzione del credito, quali atti di dissipazione, di occultamento o di disposizione dei beni, o se anche fattori oggettivi, tra cui gli interventi legislativi del legislatore maltese come illustrato nel caso di specie, possano essere altresì presi in considerazione in detta valutazione.

II. Contesto normativo A. Regolamento OESC

8. L’ordinanza di sequestro conservativo è una misura cautelare di «congelamento».

Più precisamente, ai sensi degli articoli 2 e 5 del regolamento OESC, una siffatta misura può essere richiesta, nei «casi transnazionali», da una persona (denominata «creditore» nel regolamento OESC) che faccia valere un «credito pecuniario» in «materia civile e commerciale» nei confronti di un’altra persona (ivi denominata «debitore») prima di avviare un procedimento di merito, durante tale procedimento, o dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria (o una transazione giudiziaria o un atto pubblico) che imponga al debitore di pagare.

L’ordinanza può essere emessa dall’autorità giudiziaria competente a conoscere del merito o dall’autorità giudiziaria che ha emesso la decisione giudiziaria nel merito ( 7 ).

Al momento dell’emissione, l’ordinanza impone all’ente finanziario o agli enti finanziari in questione l’obbligo vincolante di «sottoporre a sequestro conservativo» somme detenute su uno o più conti bancari situati nel territorio di un altro Stato membro, vietando così al debitore – o a qualsiasi mandatario autorizzato dello stesso – di disporre di siffatti beni, di trasferirli o di vincolarli in qualsiasi altro modo, al fine di garantirne la disponibilità all’esecuzione del credito sottostante da parte del creditore in una fase successiva ( 8 ).

A garanzia di una rapida attuazione, un’ordinanza di sequestro conservativo è automaticamente (e senza eccezioni) esecutiva nello Stato membro in cui il conto o i conti destinatari sono detenuti ( 9 ).

Tale strumento del diritto dell’Unione è diretto a migliorare l’efficacia dell’esecuzione transnazionale delle decisioni giudiziarie, favorendo in tal modo il funzionamento del mercato interno e garantendo ai creditori un «accesso effettivo alla giustizia» nell’Unione ( 10 ).

9. Il regolamento OESC stabilisce norme uniformi che disciplinano i vari aspetti relativi alla «nascita», alla «vita» e alla «morte» di una siffatta ordinanza di sequestro conservativo ( 11 ).

In particolare, l’articolo 7 del medesimo regolamento prevede condizioni sostanziali per l’emissione di un’ordinanza del genere.

Esso dispone, al paragrafo 1, che «l’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile».

III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale

10. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») offre giochi d’azzardo online attraverso il sito Internet www.mrgreen.com in (tra l’altro) Austria dalla propria sede a Malta.

Tale società è titolare di una licenza per l’esercizio dei giochi d’azzardo rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità maltese per i giochi d’azzardo) in base al diritto maltese.

Tuttavia, essa non ha una concessione ai sensi del Glücksspielgesetz (legge austriaca sui giochi d’azzardo).

11. Tra il 3 gennaio 2017 e il 25 aprile 2019 TQ, un consumatore con residenza abituale a Vienna (Austria), ha partecipato a giochi d’azzardo sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso di tale periodo, ha giocato e infine perso un importo totale pari a EUR 62 878.

12. Successivamente, TQ ha proposto un’azione dinanzi al Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna), volta a ottenere la restituzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

TQ ha sostenuto che, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di una concessione ai sensi della legge austriaca sui giochi d’azzardo, il contratto di gioco sottostante era nullo, il che comportava l’obbligo, per la società in parola, di rimborsare le somme che egli aveva giocato e perso.

13. Con sentenza del 2 dicembre 2021, il giudice austriaco ha riconosciuto tale credito e, di conseguenza, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare EUR 62 878 oltre agli interessi e alle spese.

Con sentenza del 21 febbraio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha respinto l’appello interposto da detta società.

Entrambe le sentenze sono divenute definitive ed esecutive il 13 aprile 2022.

14. Il 13 febbraio 2024 TQ ha chiesto l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna, Austria) in relazione al credito riconosciuto in dette sentenze, riguardante conti bancari asseritamente detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] a Malta, in Irlanda, in Lussemburgo e in Svezia.

15. Per quanto riguarda il requisito del « periculum in mora » previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, la TQ ha affermato, in sostanza, che (i) la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di impedire un procedimento esecutivo in Austria trasferendo beni al di fuori di tale giurisdizione, in particolare risolvendo – in una data non determinabile in maniera più precisa prima del 16 febbraio 2021 – il rapporto contrattuale che intratteneva con la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un prestatore di servizi di pagamento presso il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva un saldo creditore e che, fino all’inizio del febbraio 2021, in qualità di terzo debitore, continuava a pagare i crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; sussisteva il «rischio concreto» (ai sensi di tale disposizione) che la [OSCURATO:PERSONA] procedesse in modo analogo anche in altri Stati e trasferisse tutti i suoi beni patrimoniali a Malta.

Se ciò avvenisse, il recupero del credito di TQ sarebbe «compromess[o] o res[o] sostanzialmente più difficile» ai sensi di tale disposizione, dato che (ii) l’articolo 56A, di recente introduzione, della legge maltese sul gioco d’azzardo rendeva praticamente impossibile l’esecuzione di tali crediti a Malta nei confronti di una società maltese di giochi d’azzardo.

16. Con ordinanza del 15 febbraio 2024, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna) ha respinto la domanda di TQ con la motivazione che non era soddisfatta la condizione del « periculum in mora » di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC.

Più precisamente, il giudice di cui trattasi ha ritenuto che non vi fosse «necessità urgente» di una siffatta misura, giacché TQ aveva ritardato la propria domanda per due anni a decorrere dalla data in cui le decisioni per le quali intendeva ottenere misure cautelari sono divenute esecutive; in ogni caso, (i) le azioni intraprese dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2021 non erano sufficienti per dimostrare la sussistenza di un «rischio concreto» che, senza tale ordinanza, l’esecuzione del credito vantato da TQ sarebbe stata «compromessa o resa sostanzialmente più difficile» nel 2024, e (ii) è vero che la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile, Malta) ha negato l’esecuzione di sentenze austriache fondate sull’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo; non era tuttavia chiaro se anche giudici di grado superiore a Malta avessero deciso o avrebbero deciso allo stesso modo.

17. TQ ha proposto appello avverso tale ordinanza dinanzi al Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna).

Rilevando che l’esito di detta impugnazione dipendeva dalla corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, il giudice in parola ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento OESC] debba essere interpretata nel senso che non devono essere prese in considerazione azioni intraprese dal debitore risalenti ad almeno tre anni prima e/o ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore».

18. Osservazioni scritte sono state presentate da TQ, dalla [OSCURATO:PERSONA], dai governi belga e maltese nonché dalla Commissione europea.

Le stesse parti interessate sono state rappresentate all’udienza tenutasi il 19 giugno 2025.

IV. Analisi

19. Una domanda di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo come quella presentata da TQ dinanzi alle autorità giudiziarie austriache è chiaramente ricevibile .

In particolare, la situazione rientra nell’ambito di applicazione del regolamento OESC.

Infatti, con la sua domanda, TQ mira a garantire l’esecuzione di un credito «pecuniar[io] in materia civile e commerciale» ( 12 ) in un caso «transnazional[e]» ( 13 ).

20. Il giudice del rinvio dubita, per contro, che una siffatta domanda possa essere considerata fondata in circostanze come quelle del caso di specie.

Come indicato nell’introduzione, occorre a tal fine stabilire se siano soddisfatte le condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (di cui all’articolo 7 del regolamento OESC).

Esaminerò, nella sezione B, la questione posta da detto giudice a tale proposito.

Prima di procedere, tuttavia, affronterò, nella sezione A, un aspetto preliminare dibattuto dinanzi alla Corte in relazione al modo ottimale per conciliare il procedimento pregiudiziale con la procedura OESC.

A. Sulla conciliazione del procedimento pregiudiziale con la procedura OESC

21. Affinché le misure di «congelamento» siano efficaci, esse devono includere un elemento di sorpresa.

I fondi detenuti su conti bancari costituiscono beni altamente volatili.

Un debitore recalcitrante, qualora sia preventivamente informato che il suo conto è oggetto di una siffatta misura, potrebbe esaurire rapidamente i fondi in questione mediante una semplice operazione bancaria elettronica, prima che la misura possa essere eseguita.

22. Al fine di garantire tale elemento di sorpresa e, di conseguenza, di evitare che il rischio sopra descritto si concretizzi, il legislatore dell’Unione ha ritenuto essenziale che le autorità giudiziarie nazionali si pronuncino sulle domande di ordinanza di sequestro conservativo (e, se del caso, le emettano) in procedure ex parte esclusivamente sulla base delle informazioni e degli elementi di prova forniti dal creditore.

Per quanto riguarda detta prima fase della procedura OESC (in prosieguo: la «fase dell’emissione»), l’articolo 11 del regolamento OESC dispone che «[i] l debitore non è informato della domanda (…) né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza».

Infatti, ai sensi degli articoli 24 e 25 nonché dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi, il debitore dev’essere informato solo dopo l’ attuazione dell’ordinanza da parte della banca interessata.

Il debitore ha quindi il diritto, conformemente all’articolo 33 di tale regolamento, di chiedere la revoca dell’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria emittente e la sua audizione avrà luogo in detta seconda fase della procedura OESC (in prosieguo: la «fase della revisione»).

23. Tuttavia, nell’ambito di tale quadro, per il resto progettato in modo corretto, emergono difficoltà nel caso in cui giudici nazionali, come il Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna) siano investiti di domande per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, ma restino incerti riguardo all’interpretazione dei requisiti enunciati nel regolamento OESC, ivi comprese le condizioni stabilite all’articolo 7 dello stesso, e desiderino ottenere chiarimenti in materia da parte della Corte mediante il procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE.

24. Sembra del tutto logico che gli organi giurisdizionali nazionali, come il giudice del rinvio nel caso di specie, desiderino ottenere siffatte precisazioni nella fase dell’emissione, prima di adottare una decisione sulla concessione dell’ordinanza di sequestro conservativo (tanto più che essi hanno l’obbligo, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento OESC, di esaminare se detti requisiti ricorrano in tale momento).

Inoltre, i giudici di cui trattasi sono perfettamente legittimati a chiedere una pronuncia pregiudiziale in una fase del genere ( 14 ).

Il problema, tuttavia, è che la proposizione di un rinvio pregiudiziale nella fase in parola può pregiudicare la necessaria riservatezza della domanda di ordinanza di sequestro conservativo pendente, il che costituisce una conseguenza involontaria delle norme procedurali che disciplinano il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte.

25. Più precisamente, ricordo che, ai sensi dell’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte, quando un giudice nazionale propone una domanda di pronuncia pregiudiziale, la decisione di rinvio è notificata «alle parti nel procedimento principale» a cura della cancelleria della Corte.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma, dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, le stesse «parti» hanno il diritto di presentare osservazioni alla Corte.

Per quanto riguarda il procedimento nazionale relativo all’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento OESC, l’espressione «parti nel procedimento principale» include chiaramente il debitore.

26. Su quest’ultimo punto, sono consapevole del fatto che, per quanto riguarda i procedimenti a livello nazionale, l’identità delle «parti nel procedimento principale» è di norma individuata alla luce delle norme di procedura nazionali applicabili e, logicamente (trattandosi di una questione di diritto nazionale), dal giudice del rinvio (come previsto dall’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte) ( 15 ).

Tuttavia, il procedimento relativo all’ordinanza di sequestro conservativo è caratterizzato dalla particolarità di essere disciplinato principalmente dalle norme procedurali uniformi stabilite dal diritto dell’Unione nel regolamento OESC.

Di conseguenza, l’individuazione delle «parti» di cui trattasi deve essere determinata conformemente a queste ultime norme.

Dal momento che tali norme rientrano nel diritto dell’Unione, spetta alla Corte fornire un’interpretazione uniforme al fine di garantire la coerenza tra gli Stati membri ( 16 ).

27. Da una lettura sistematica delle norme in questione risulta che il debitore è, semplicemente, il convenuto in un siffatto procedimento, poiché, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento OESC, è la persona «contro cui» il creditore mira a ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo.

Il fatto che il debitore non debba essere informato della fase dell’emissione (o sentito nel corso della stessa) o che egli sarà autorizzato a difendersi solo nella fase della revisione non incide su tale circostanza.

Infatti, le due fasi di cui trattasi devono essere considerate parti integranti di un unico quadro procedurale, ossia la procedura OESC, che riguarda, fondamentalmente, una relazione conflittuale tra creditore e debitore in relazione all’emissione di una misura cautelare ( 17 ).

28. In sintesi, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta da un giudice nazionale nella fase dell’emissione, il debitore deve generalmente essere informato dalla Corte di tale domanda e autorizzato a partecipare al procedimento pregiudiziale.

Ciò implica necessariamente l’ intempestiva scoperta , da parte del debitore, della domanda di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo avente ad oggetto il suo conto o i suoi conti bancari e pendente dinanzi al giudice nazionale.

Di fatto, è quanto accaduto nel caso di specie per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

29. Ciò costituisce, a mio avviso, uno scenario sfavorevole, poiché reintroduce lo stesso rischio che il legislatore ha cercato di attenuare con l’articolo 11 del regolamento OESC, vale a dire il rischio che il debitore nasconda o dissipi i beni interessati prima dell’esecuzione dell’ordinanza.

Il creditore che ha presentato la domanda potrebbe pertanto subire, in conseguenza di ciò, un danno irreparabile, in violazione del suo diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Viene altresì compromesso l’effetto utile del sistema istituito dall’articolo 267 TFUE ( 18 ).

Infatti, la pronuncia pregiudiziale della Corte può, in definitiva, rivelarsi di utilità limitata per il giudice nazionale nel caso di specie, in particolare qualora l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sia ritenuta legittima alla luce di tale pronuncia, ma il debitore abbia nel frattempo occultato o dissipato i suoi beni, rendendo in tal modo inefficace la domanda.

30. Uno scenario del genere non dovrebbe ripresentarsi in future controversie.

Deve essere trovata una soluzione pragmatica che (i) garantisca il diritto dei giudici nazionali di presentare domande di pronuncia pregiudiziale sui requisiti previsti dal regolamento OESC (il che è altresì essenziale per garantire l’applicazione uniforme di detto strumento in tutta l’Unione) e, al contempo, (ii) salvaguardi l’effetto utile del regolamento OESC e gli interessi del creditore.

31. Una possibile soluzione potrebbe implicare la (re)interpretazione da parte della Corte dell’articolo 23 dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura nel senso che, qualora un giudice nazionale presenti una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante il regolamento OESC nella fase dell’emissione, il debitore – sebbene sia formalmente una «parte nel procedimento principale» – non dovrebbe ricevere notifica di tale domanda né, a fortiori, essere legittimato a presentare osservazioni alla Corte.

L’approccio in parola risponde a una logica «simmetrica» nei confronti dello stesso, il che è a prima vista allettante: le «parti» (come il debitore) potrebbero partecipare al procedimento pregiudiziale se e nella misura in cui possano farlo nel procedimento principale.

Tuttavia, non ritengo che una soluzione del genere sia praticabile o appropriata.

32. È evidente che essa è manifestamente in contrasto con il tenore letterale dell’articolo 23 dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, che conferisce a tutte le «parti» di un procedimento nazionale il diritto di vedersi notificare una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nel corso di tale procedimento e di presentare osservazioni dinanzi alla Corte.

Non è prevista alcuna deroga per coloro che non sono informati del procedimento principale e/o che non hanno il diritto di comparire dinanzi al giudice del rinvio ( 19 ).

33. Inoltre, ricordo che i redattori dell’articolo 23 dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura della Corte hanno ammesso la partecipazione delle «parti nel procedimento principale» al procedimento pregiudiziale al fine di garantire il loro diritto di essere ascoltate, nell’ambito del loro diritto fondamentale a un giudice imparziale (tutelato dall’articolo 47 della Carta).

Infatti, l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte per rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale ha generalmente un’incidenza importante, se non decisiva, sull’esito del procedimento nazionale.

Un’eccezione per le «parti» nella posizione del debitore durante la fase dell’emissione sarebbe discutibile alla luce di tale obiettivo.

34. In particolare, nell’ambito di un procedimento a livello nazionale riguardante l’ordinanza di sequestro conservativo, il diritto del debitore di essere ascoltato è solo posticipato (fino all’attuazione di detta ordinanza).

Il debitore avrà infine (nella fase della revisione) l’opportunità di convincere il giudice nazionale che non sussistono di fatto i requisiti per l’emissione dell’ordinanza.

35. Per contro, se un giudice nazionale propone una domanda di pronuncia pregiudiziale nella fase dell’emissione e il debitore non è né informato di tale domanda né autorizzato a presentare osservazioni alla Corte, quest’ultima fornirà un’interpretazione vincolante del regolamento OESC che, molto probabilmente, determinerà una volta per tutte la legittimità dell’ordinanza di sequestro conservativo richiesta, senza che il debitore abbia la possibilità di esporre il suo punto di vista a tale riguardo.

Detta interpretazione vincolerà il giudice nazionale per il restante svolgimento della procedura OESC.

Se l’interpretazione in parola lede gli interessi del debitore, quest’ultimo non avrà una reale possibilità di sostenere un’interpretazione diversa dinanzi al giudice nazionale o alla Corte nella fase della revisione (salvo il caso poco probabile in cui lo stesso convinca il giudice nazionale a proporre, in tale fase, un nuovo rinvio pregiudiziale sullo stesso punto o sugli stessi punti del diritto dell’Unione).

A tale riguardo, il diritto del debitore di essere ascoltato sarà negato .

36. A mio avviso, un approccio preferibile per i giudici nazionali consisterebbe nell’astenersi dal presentare domande di pronuncia pregiudiziale nella fase dell’emissione e invece, laddove necessario, nel presentarle solo dopo l’eventuale attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo( 20 ).

37. Nella fase dell’emissione, un’autorità giudiziaria nazionale non è tenuta ad avere una certezza assoluta riguardo al pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento OESC per la concessione di un’ordinanza di sequestro conservativo.

Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso, ad esempio, quale sarà sviluppata nella sezione seguente, l’autorità giudiziaria nazionale dovrebbe concedere l’ordinanza allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per dimostrare la sussistenza di un rischio concreto per l’esecuzione del suo credito.

In detta fase non è richiesta una piena prova e può persistere un certo grado di incertezza.

Lo stesso principio si applica all’interpretazione di tale condizione: qualora, alla luce della giurisprudenza della Corte sull’articolo 7, paragrafo 1, l’interpretazione proposta dal creditore appaia fondata e la condizione sia, nel complesso , soddisfatta, qualsiasi dubbio residuo del giudice nazionale riguardo al suo significato preciso dovrebbe essere riservato a un esame successivo e l’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere emessa ( 21 ).

38. Infatti, la decisione adottata dal giudice nazionale nella fase dell’emissione è, in realtà, solo «provvisoria».

Di fatto, la legittimità dell’ordinanza di sequestro conservativo emessa sarà riesaminata dallo stesso giudice nazionale nella fase della revisione.

Nella fase in parola avrà luogo un dibattito approfondito inter partes su detti requisiti.

Se tale discussione conferma i dubbi nutriti dal giudice nazionale, esso avrà allora la possibilità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale sul punto al fine di ottenere un’interpretazione definitiva di detti requisiti.

Solo successivamente il giudice nazionale adotterà una decisione definitiva e completa sulla legittimità dell’ordinanza di sequestro conservativo, se del caso, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte.

39. Un argomento contrario potrebbe consistere nel fatto che la fase della revisione dell’ordinanza di sequestro conservativo non è automatica, ma ha luogo solo se il debitore chiede la revoca di tale misura ai sensi dell’articolo 33 del regolamento OESC.

Un organo giurisdizionale nazionale, in particolare un giudice rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE e pertanto tenuto a sollevare questioni di diritto dell’Unione, può legittimamente essere preoccupato per il fatto che, astenendosi dal presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale nella fase dell’emissione, rischia di essere privato di una successiva possibilità di farlo, qualora il debitore non contesti l’ordinanza di sequestro conservativo.

40. Tuttavia, occorre osservare, in primo luogo, che la probabilità che un debitore non chieda la revoca dell’ordinanza è relativamente bassa.

Il congelamento del proprio conto bancario non è, di norma, una misura che i debitori tendono a ignorare.

Inoltre, in caso di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, la decisione comunicata al debitore richiama espressamente la sua attenzione sulla possibilità per quest’ultimo di chiedere la revoca.

Detto strumento, inoltre, rende particolarmente facile per il debitore agire in tal senso.

La revoca può essere richiesta in qualsiasi momento , utilizzando un semplice modulo standard ( 22 ).

41. In secondo luogo, nell’ipotesi improbabile in cui un giudice nazionale nutra reali preoccupazioni riguardo alla potenziale passività del debitore, un’applicazione prudente e creativa delle disposizioni del regolamento OESC potrebbe offrire un mezzo di ricorso procedurale effettivo.

In particolare, l’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento consente all’autorità giudiziaria emittente, se il suo diritto processuale nazionale lo consente, di revocare d’ufficio l’ordinanza di sequestro conservativo in ragione di «mutate circostanze».

Detta nozione non è definita né limitata nel regolamento OESC e, a mio avviso, è sufficientemente ampia da ricomprendere situazioni in cui la Corte, successivamente all’emissione dell’ordinanza, fornisce un’interpretazione del regolamento in parola che incide sulla legittimità della misura adottata.

Di conseguenza, il giudice nazionale potrebbe (i) emettere un’ordinanza di sequestro conservativo e (ii) proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini del controllo d’ufficio della legittimità dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, e (iii) revocare o confermare tale misura alla luce della risposta della Corte.

42. È vero che la soluzione che propongo può avere come conseguenza che il debitore debba affrontare un periodo prolungato, corrispondente alla durata del procedimento pregiudiziale, durante il quale il suo conto resta congelato in forza di un’ordinanza di sequestro conservativo che potrebbe basarsi su un’interpretazione del diritto dell’Unione dichiarata in ultima analisi errata.

Ciononostante, la Corte potrebbe tener conto della situazione precaria del debitore e dare priorità alle domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti il regolamento OESC.

Inoltre, nell’ipotesi eccezionale in cui un’ordinanza di sequestro conservativo metta gravemente a repentaglio la possibilità del debitore di far fronte a esigenze di sussistenza fondamentali, la Corte potrebbe ricorrere al procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU) o, quanto meno, al procedimento accelerato (PPA) che, con vari mezzi, riducono la durata del procedimento dinanzi alla Corte ad appena qualche settimana.

B. Sull’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC

43. L’articolo 7 del regolamento OESC prevede condizioni sostanziali per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo.

Esse variano a seconda che il creditore avesse o meno ottenuto, al momento della presentazione della sua domanda, un titolo esecutivo che imponeva al debitore il pagamento del credito sottostante.

44. Qualora, come nel caso di TQ, il creditore avesse già ottenuto un siffatto titolo, si applica soltanto l’articolo 7, paragrafo

1. Ai sensi di tale disposizione, l’autorità giudiziaria adita «emette» l’ordinanza di sequestro conservativo allorché «il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una [siffatta] misura cautelare (…) in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile».

45. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se le «azioni intraprese dal debitore risalenti ad almeno tre anni prima» e gli «ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore» possano essere presi in considerazione in tale contesto.

La domanda di cui trattasi, in qualche misura specifica, riflette le circostanze invocate da TQ a sostegno della sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo, come sintetizzate al paragrafo 15 delle presenti conclusioni, vale a dire: (i) la risoluzione nel 2021, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un contratto con un prestatore di servizi di pagamento austriaco ([OSCURATO:PERSONA]) e (ii) l’adozione, da parte del legislatore maltese, dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo.

46. Anziché fornire una risposta mirata a un insieme di fatti così specifici, la Corte dovrebbe, a mio avviso, affrontare la presente questione in termini più generali, tanto più che non ha ancora interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC.

Di conseguenza, come indicato nelle sezioni seguenti, ritengo che la Corte dovrebbe fornire precisazioni generali riguardanti (1) il significato della condizione enunciata in tale disposizione e (2) le tipologie di prova che il creditore può presentare per dimostrare che la condizione in parola è soddisfatta.

In tale contesto, occorre altresì esaminare la potenziale rilevanza delle circostanze a cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua questione.

Fornire una risposta del genere non solo sarà utile al giudice del rinvio, ma ridurrà anche la probabilità che altri giudici presentino domande di pronuncia pregiudiziale sull’articolo 7, paragrafo 1, in future controversie.

1. «Urgente necessità» di un ’ ordinanza di sequestro conservativo

47. Inizierò dagli aspetti ovvi.

Poiché l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC non rinvia ai diritti nazionali degli Stati membri, la disposizione in parola deve ricevere un’interpretazione autonoma che ne garantisca l’applicazione uniforme in tutta l’Unione.

48. Ciò precisato, mi sembra che, alla luce della spiegazione fornita nella decisione di rinvio e del dibattito dinanzi alla Corte, due problematiche interdipendenti – cruciali per il funzionamento efficace del sistema istituito dal regolamento OESC – debbano essere affrontate in relazione all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale strumento.

49. In primo luogo, contrariamente all’ipotesi avanzata dal giudice del rinvio e alle osservazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo maltese, l’articolo 7, paragrafo 1 non impone due condizioni distinte, vale a dire l’«urgente necessità» di un’ordinanza di sequestro conservativo e il «rischio concreto» che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

Piuttosto, dalla formulazione della disposizione di cui trattasi emerge inequivocabilmente che dette nozioni costituiscono due aspetti inscindibili di un’unica condizione: il creditore deve dimostrare che sussiste un’«urgente necessità» della misura «in quanto» (ossia, come conseguenza del fatto che) sussiste un «rischio concreto» per la successiva esecuzione del suo credito.

In sostanza, ciò riflette il requisito del « periculum in mora » («rischio in caso di ritardo» o «carattere urgente») comune a numerosi mezzi di ricorso ( 23 ).

50. In secondo luogo, come correttamente suppone il giudice del rinvio a tale riguardo e come hanno parimenti sostenuto le parti interessate che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte (ad eccezione del governo belga), il «rischio concreto» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC deve essere inteso nel senso che si riferisce, in sostanza, al rischio che il debitore possa intraprendere azioni – quali la dissipazione, l’occultamento o la distruzione di beni o la disposizione degli stessi al di sotto del loro valore – volte ad eludere il pagamento del debito.

51. È vero che la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC è ambigua in materia.

Come già indicato, esso si riferisce unicamente al «rischio concreto» che la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore «sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile».

Considerati isolatamente, tali termini vaghi potrebbero ricomprendere non soltanto il rischio che un debitore (recalcitrante) intraprenda azioni per sottrarsi al pagamento, ma anche (come sostiene il governo belga) qualsiasi altra minaccia «concreta» per il recupero del credito, come il rischio che un debitore (ben disposto) diventi insolvente prima dell’esecuzione, a causa di una situazione finanziaria difficile o del deterioramento di quest’ultima nel normale svolgimento dell’attività economica o del fatto che il debitore deve soddisfare più creditori.

52. Tuttavia, il considerando 14 del regolamento OESC chiarisce che l’interpretazione più restrittiva esposta al paragrafo 50 delle presenti conclusioni è conforme all’intenzione del legislatore.

In particolare, il terzo comma di detto considerando stabilisce che un’ordinanza di sequestro conservativo è giustificata solo qualora, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore possa essere impedita o resa assai difficile «in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita».

Il quarto comma rafforza l’approccio in parola chiarendo che «il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore» o «il mero fatto che la situazione finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando» non costituiscono, di per sé, motivi sufficienti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo.

53. I lavori preparatori del regolamento OESC confermano l’intenzione del legislatore a tale riguardo.

In un primo tempo, l’allora articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della proposta di regolamento OESC della Commissione formulava la condizione del « periculum in mora » in termini ampi, stabilendo che «la successiva esecuzione (…) sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile, segnatamente perché sussiste il rischio concreto che il convenuto rimuova, disponga o nasconda i beni detenuti nel conto o nei conti bancari su cui porre il sequestro».

Durante i negoziati al Consiglio, alcune delegazioni espressero sostegno al mantenimento di detto approccio ampio: la maggioranza delle delegazioni ha tuttavia ritenuto che, alla luce degli effetti potenzialmente «draconiani» di un’ordinanza di sequestro conservativo su un debitore – in quanto essa limita gravemente il diritto fondamentale del debitore alla proprietà e può persino paralizzare la sua attività economica – si dovesse trovare un «giusto equilibrio» tra gli interessi del creditore e quelli del debitore.

Pertanto, è stato convenuto che una siffatta misura dovrebbe essere concessa solo quando esiste un «rischio concreto» che il debitore possa tentare di sottrarsi al pagamento ( 24 ).

La condizione del « periculum in mora » è stata formulata di conseguenza.

A seguito di una serie di modifiche alla redazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC è stato infine deciso che (i) la disposizione stessa sarebbe rimasta concisa, facendo riferimento unicamente all’esistenza di un «rischio concreto» riguardo all’esecuzione, mentre (ii) «specifiche precisazioni esplicative» sulla natura di tale rischio sarebbero state inserite in un considerando, divenuto in ultima analisi il considerando 14 ( 25 ).

54. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC stabilisce una condizione unica, che corrisponde alla nozione tradizionale di periculum in mora .

Letta alla luce del considerando 14 del medesimo regolamento, la disposizione in parola deve essere intesa nel senso che la condizione di cui trattasi è soddisfatta allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria adita dell’urgente necessità di un’ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, qualora detta misura non sia emessa, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in tal modo compromettendo o, quanto meno, rendendo sostanzialmente più difficile il recupero del credito vantato dal creditore.

2. Cosa può dimostrare una siffatta «urgente necessità»?

55. Come evidenziato dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, sul creditore grava l’onere di addurre «prove sufficienti» per dimostrare che sussiste, nel caso di specie, il «rischio concreto» che, se l’ordinanza di sequestro preventivo richiesta non fosse emessa, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore.

56. L’onere della prova che incombe al creditore dovrebbe tuttavia rispettare il «giusto equilibrio» citato al paragrafo 53 delle presenti conclusioni.

Da un lato, contrariamente a quanto sostiene il governo maltese, il creditore non può essere tenuto a fornire la piena prova del fatto che il debitore intende sottrarsi al pagamento o che lo stesso sta al momento tentando di sottrarsi al pagamento.

Un siffatto requisito sarebbe, in pratica, spesso impossibile da soddisfare e comprometterebbe in misura significativa l’utilità del regolamento OESC.

Dall’altro lato, per evitare che un’ordinanza di sequestro conservativo sia concessa nei confronti di un debitore che non ha intenzione di sottrarsi al pagamento, la domanda del creditore non può neppure basarsi su mere congetture o affermazioni generiche .

A mio avviso, l’approccio «equilibrato» consiste nell’imporre al creditore di addurre indizi concreti da cui emerga una ragionevole probabilità che, qualora l’ordinanza non venga emessa, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del suo valore prima che possano essere adottate misure esecutive.

57. Il considerando 14, quarto comma, del regolamento OESC enuncia un elenco di circostanze che possono costituire indizi di tale genere.

Logicamente, detto elenco si riferisce, in particolare, ad azioni intraprese dal debitore in relazione ai suoi beni che appaiono «insolite», vale a dire prive di giustificazione economica o commerciale – ad esempio, «le spese e i prelievi dai conti bancari» effettuati dal debitore che non risultano necessari «per sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti».

Tale comportamento può far sorgere un ragionevole sospetto che il debitore stia effettivamente intraprendendo azioni volte a nascondere o dissipare i suoi beni.

L’elenco di cui trattasi sarà esaminato nel dettaglio di seguito.

Per il momento è sufficiente osservare che, come indica l’espressione «ad esempio» utilizzata in tale paragrafo, l’elenco non è esaustivo, ma puramente illustrativo.

Come correttamente rileva la Commissione, qualsiasi elemento che, considerato singolarmente o congiuntamente ad altri, sia idoneo ad indicare il «rischio concreto» che il debitore possa tentare di sottrarsi al pagamento può costituire un mezzo di prova rilevante.

Come precisa, inoltre, il medesimo comma di detto considerando, i giudici nazionali sono tenuti a procedere, caso per caso, a una «valutazione globale» di tutte le circostanze invocate dai creditori a tale riguardo.

58. Nel procedimento principale non spetta alla Corte, bensì al giudice del rinvio procedere a una siffatta «valutazione globale» sulla base degli elementi di prova forniti dalla TQ a sostegno della sua domanda.

Tuttavia, poiché la presente causa è la prima a riguardare l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, è opportuno fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che potrebbero essere utili nella valutazione in parola.

59. Inizierò con la circostanza più eclatante invocata da TQ, ossia l’adozione, da parte del legislatore maltese, dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo – circostanza che il giudice del rinvio chiama, nella sua questione, «ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore».

Contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e il governo maltese, detto elemento è, a mio avviso, manifestamente pertinente nell’ambito della «valutazione globale» che deve compiere il giudice del rinvio.

60. A titolo di regola generale, il semplice fatto che il debitore detenga beni solo in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria che ha emesso il titolo del creditore o che il debitore abbia trasferito – o sia in procinto di trasferire – i suoi beni da uno Stato membro a un altro, non è di per sé sufficiente per dimostrare la sussistenza di un «rischio concreto» per il recupero del credito vantato dal creditore.

Infatti, indipendentemente dalle intenzioni del debitore a tale proposito, quest’ultimo non può di norma sottrarsi in tal modo al pagamento dei propri debiti.

Infatti, il creditore può, in linea di principio, ottenere l’esecuzione del titolo di cui trattasi in detto altro Stato membro quasi con la stessa facilità con cui avrebbe potuto ottenerla nello Stato membro d’origine in forza dei meccanismi previsti dal regolamento Bruxelles I bis ( 26 ).

Ai sensi delle norme previste da detto regolamento e conformemente al principio della fiducia reciproca su cui esse sono fondate, una decisione giudiziaria o un atto pubblico emessi in uno Stato membro sono, in linea di principio, automaticamente esecutivi in tutti gli altri Stati membri.

61. Tuttavia, come sostengono il governo belga e la Commissione, la situazione è diversa quando uno Stato membro adotta un atto legislativo (nel caso di specie, l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo) che autorizza i propri organi giurisdizionali a negare l’esecutività , sul suo territorio, di sentenze straniere come quella che riconosce il credito vantato dal creditore.

62. Stabilire se l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo sia compatibile con il regolamento Bruxelles I bis – questione che ha dato origine a un significativo dibattito dinanzi alla Corte – è superfluo ai fini della presente analisi ( 27 ).

Ciò che rileva è che, attualmente, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile) sembra conformarsi a tale disposizione.

Appelli avverso le sentenze del giudice in parola sarebbero pendenti dinanzi alla Qorti tal-Appell (Corte d’appello, Malta), che potrebbe, a suo tempo, adottare un punto di vista diverso.

Tuttavia, resta il fatto che, in forza della legge di cui trattasi, esiste quantomeno una ragionevole probabilità che l’esecuzione del credito vantato da TQ si riveli impossibile a Malta.

63. Dato che non può essere adottata alcuna misura esecutiva nei confronti del debitore nel territorio dello Stato membro in questione, i beni che il debitore detiene in tale Stato (il che, per quanto riguarda le società di giochi d’azzardo stabilite e operanti a partire da detto Stato membro, probabilmente significa la maggior parte di esse) sono effettivamente «nascosti» al creditore.

Inoltre, se, come sostiene il governo maltese, un atto legislativo come l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo non incide sulla possibilità per il creditore di ottenere l’esecuzione della sua decisione giudiziaria in altri Stati membri, esso crea anche, come afferma TQ, un incentivo per il debitore a trasferire i beni potenziali che lo stesso può detenere in tali altri Stati membri nello Stato membro in questione, «nascondendo» così interamente il suo patrimonio al creditore.

64. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo maltese, prendere in considerazione un siffatto elemento non mette in discussione il «giusto equilibrio» tra gli interessi del creditore e quelli del debitore che il legislatore mirava a raggiungere.

Se, come indicato in precedenza, il regolamento OESC è diretto a tutelare il creditore non contro qualsiasi rischio per il recupero del suo credito, bensì contro il rischio che il debitore si sottragga all’esecuzione, non ne consegue che solo le azioni passate o presenti del debitore possono essere prese in considerazione nella valutazione del rischio in parola.

Sebbene gli elementi indicati al considerando 14, quarto comma, del regolamento OESC si basino, per la maggior parte ( 28 ), logicamente sul comportamento del debitore, essi sono meramente illustrativi, come osservato in precedenza.

Affinché un’ordinanza di sequestro conservativo raggiunga il suo obiettivo, il rischio che il debitore possa sottrarsi al pagamento deve essere valutato in maniera realistica.

Di conseguenza, dovrebbe essere preso in considerazione qualsiasi indizio volto a dimostrare un rischio del genere ( 29 ).

65. In tale situazione, come rileva la Commissione, una siffatta circostanza non può, di per sé, essere sufficiente per dimostrare che ricorre la condizione del « periculum in mora » prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC.

Infatti, nella presente causa non è ragionevolmente possibile supporre in maniera astratta che ogni società di gioco d’azzardo maltese approfitterà dell’opportunità concessa dall’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo e «nasconderà» tutti i suoi beni a Malta per sottrarsi al pagamento delle pretese di restituzione dei giocatori, come quella avanzata da TQ.

A mio avviso, ciò dipende da una «valutazione globale», caso per caso, di altri elementi che indichino una ragionevole probabilità che, qualora non venga emessa un’ordinanza di sequestro conservativo, la società in questione possa agire in tal senso (il che giustificherebbe, a sua volta, il «congelamento» dei potenziali fondi che la società detiene in altri Stati membri per neutralizzare detto rischio).

Tale considerazione mi conduce ad esaminare le altre circostanze del procedimento principale.

66. In primo luogo, come suggerisce il quarto comma del considerando 14, «la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore» è rilevante a tale riguardo.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta espressamente di ottemperare alle sentenze definitive pronunciate dai giudici austriaci a favore di TQ e vi è motivo di ritenere – tra l’altro perché la [OSCURATO:PERSONA] l’ha dichiarato dinanzi alla Corte – che tale società invocherà l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo per opporsi all’esecuzione di dette sentenze a Malta.

Come correttamente sottolinea il governo belga, siffatti elementi possono, nell’ambito della «valutazione globale», contribuire a dimostrare la sussistenza del «rischio concreto» richiesto.

67. In secondo luogo, come indicato dal quarto comma del medesimo considerando, possono essere altresì rilevanti «la natura dei beni del debitore» e «ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni».

Le società che, ad esempio, detengono beni immobili in vari Stati membri non sarebbero necessariamente in grado di disporne agevolmente e, pertanto, di «nascondere» completamente i loro beni nello Stato membro in cui sono stabilite.

Per contro, è più probabile che ciò avvenga qualora il credito vantato dal creditore riguardi una società che opera online a partire dallo Stato membro in questione con beni limitati o inesistenti in altri Stati.

In tale contesto, le azioni intraprese da tale società in relazione a detti beni potenziali, quale il trasferimento di somme da conti bancari che la società può detenere in altri Stati membri o la chiusura di tali conti bancari, possono costituire indizi di un siffatto rischio di «occultamento», in quanto le azioni in parola appaiono «insolite», vale a dire prive di giustificazione economica o commerciale.

68. Allo stesso modo, è altresì rilevante, nel caso di specie, la risoluzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del rapporto commerciale che essa intratteneva con un prestatore di servizi di pagamento ([OSCURATO:PERSONA]) in Austria, che ha comportato il trasferimento del saldo creditore che detta società aveva con tale prestatore di servizi.

In particolare, per quanto riguarda le società che operano online, i cui beni materiali negli Stati membri destinatari sono limitati o inesistenti, il saldo creditore con detto operatore di pagamento può essere uno dei pochi beni che esse detengono al di fuori dello Stato membro in cui hanno sede.

Nella misura in cui appare «insolita», come sostiene la Commissione, una siffatta risoluzione può indicare una strategia più ampia del debitore volta a «nascondere» tutti i suoi beni a Malta.

Tuttavia, deve esistere un nesso temporale tra i due elementi.

Per tale motivo il considerando 14 del regolamento OESC fa riferimento a «ogni eventuale azione recente» intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni.

Un’azione troppo lontana nel tempo non può più indicare che il rischio persiste nel momento in cui viene esaminata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo.

Tuttavia, ciò deve essere determinato alla luce delle altre circostanze prese in considerazione nell’ambito della «valutazione globale».

Spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificarlo nella presente causa.

69. Prima di concludere, desidero affrontare un ultimo punto, che ha suscitato numerose discussioni dinanzi alla Corte, ossia quello relativo alla tempistica con cui TQ ha chiesto l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo.

Il suo credito avrebbe avuto origine nel 2019 (quando ha partecipato ai giochi d’azzardo offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]); la [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il proprio contratto con la [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2021; le sentenze con cui i giudici austriaci hanno riconosciuto il credito sono divenute definitive ed esecutive il 13 aprile 2022, e l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo è stato adottato il 12 giugno 2023.

Eppure, TQ ha presentato la domanda il 13 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] e il governo maltese sostengono che detto ritardo giustifica, di per sé, la mancata concessione dell’ordinanza di sequestro conservativo richiesta ( 30 ).

70. Tuttavia, nulla nel regolamento OESC impone a un creditore l’obbligo di presentare la sua domanda nel momento stesso in cui sorge il «rischio concreto» per l’esecuzione del suo credito.

L’unica considerazione pertinente è se un «rischio concreto» per l’esecuzione di detto credito persista nel momento in cui il creditore la presenta.

Non è, di per sé, rilevante il fatto che quest’ultimo avrebbe potuto presentare prima la propria domanda.

Come accennato in precedenza, il fatto che taluni elementi risalgano a diversi anni prima può certamente indicare, a seconda delle circostanze, che il relativo rischio non esiste più – o perché nulla indica che il debitore continuerà ad intraprendere azioni per sottrarsi all’esecuzione o perché il debitore ha già intrapreso azioni del genere ed è ormai troppo tardi perché un’ordinanza di sequestro conservativo sia efficace.

Tuttavia, spetta al giudice del rinvio determinare tale aspetto nella presente causa.

V. Conclusione

71. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria) come segue: L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: la condizione prevista da tale disposizione è soddisfatta allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria adita dell’urgente necessità di un’ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, qualora detta misura non sia emessa, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in tal modo compromettendo o, quanto meno, rendendo sostanzialmente più difficile il recupero del credito vantato dal creditore. 1 Lingua originale: l’inglese. 2

V. già le mie conclusioni nelle cause Wunner (C‑77/24, EU:C:2025:432) e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- und Sportwetten (C‑440/23, EU:C:2025:668).

Ripeterò, in questa sede, alcune spiegazioni di contesto che riflettono le osservazioni dedotte dalle parti in dette cause. 3 La competenza di detti organi giurisdizionali deriva dalla regola del « forum actoris » prevista a favore dei consumatori in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis »). 4

V. https://parlament.mt/14th-leg/acts/act-xxi-of-2023/ (ultimo accesso effettuato il 7 settembre 2025). 5

V. L-Att tal-2023 li jemenda l-Att dwar il-Logħob [legge sul gioco d’azzardo (modifica), 2023] (Supplemento alla [OSCURATO:PERSONA] di Malta, n. 21,071, del 16 giugno 2023 – sezione A, pag. 473).

L-Att dwar il-Logħob (legge sul gioco d’azzardo) (Supplemento alla [OSCURATO:PERSONA] di Malta, n. 19,991, del 15 maggio 2018 – sezione A, pag. 509) (in prosieguo: la «legge maltese sul gioco d’azzardo»). 6 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59) (in prosieguo: il «regolamento OESC»). 7

V. articolo 6 del regolamento OESC. 8

V. considerando 4, 5, 7 e 47, nonché articolo 1, paragrafo 1, del regolamento OESC. 9

V. articolo 22 del regolamento OESC. 10

V. considerando da 1 a 5 del regolamento OESC. 11

V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento OESC.

Gli aspetti procedurali non trattati nel medesimo regolamento sono disciplinati dal diritto nazionale dell’organo giurisdizionale adito (v. articolo 46, paragrafo 1). 12 In primo luogo, il credito di TQ è «pecuniario» poiché è «relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro» (v. articolo 4, punto 5, del regolamento OESC).

In secondo luogo, il credito in parola riguarda una «materia civile e commerciale», dal momento che è proposta da un soggetto privato contro un altro soggetto privato ai sensi delle norme comuni del diritto civile.

Infine, nessuna delle esclusioni elencate all’articolo 2, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento si applica. 13 Poiché i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo richiesta sono tenuti in Stati membri diversi da quello dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda [v. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OESC]. 14 V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 58 e giurisprudenza citata). 15 La cancelleria della Corte ha finora seguito detto approccio.

Nella sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) (C‑555/18, EU:C:2019:937), il debitore era considerato una «parte nel procedimento principale».

Per contro, nella sentenza del 20 aprile 2023, Starkinvest (C‑291/21, EU:C:2023:299), il debitore non era ritenuto tale.

Ciò derivava dalle informazioni divergenti fornite dal giudice del rinvio in ciascuna delle cause in parola. 16 Rinviare tale questione alle norme procedurali nazionali ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento OESC comporterebbe variabilità nel diritto del debitore di essere ascoltato dinanzi alla Corte a seconda dello Stato membro del giudice del rinvio. 17 Varie disposizioni del regolamento OESC qualificano sia il «creditore» sia il «debitore» come «parti» della procedura OESC (v. articolo 36, paragrafi 2 e 3, e articolo 37).

È interessante notare che i termini «ricorrente» e «convenuto» sono stati utilizzati, insieme a quelli di «creditore» e «debitore», nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale [COM (2011) 445 final; in prosieguo: la «proposta di regolamento OESC»].

In seno al Consiglio dell’Unione è emersa la preferenza per il mantenimento di un solo insieme di termini e «creditore» e «debitore» sono stati preferiti semplicemente perché apparivano più ampi; v., in particolare, «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», doc. 16427/11, 7 novembre 2011, pag. 4.

V. anche Cuniberti, G. e Migliorini, S., [OSCURATO:PERSONA] Regulation: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], 2018, pagg. 32 e

278. 18

V. sentenza del 21 febbraio 1991, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑143/88 e C‑92/89, EU:C:1991:65, punti da 17 a 19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 19 Infatti, ogni volta che la Corte è investita di domande di pronuncia pregiudiziale proposte nell’ambito di un procedimento nazionale ex parte volto all’emissione di provvedimenti cautelari (ad esempio, per l’emissione di ingiunzioni di pagamento), il convenuto è autorizzato a partecipare al procedimento pregiudiziale [v., ad esempio, sentenze del 14 dicembre 1971, Politi (43/71, EU:C:1971:122, pagg. da 1042 a 1043); del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] (C‑266/96, EU:C:1998:306, punto 17), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 53 e 54)]. 20 Non muovo critiche al giudice del rinvio per la decisione adottata nel caso di specie, poiché lo stesso non sapeva né poteva ragionevolmente prevedere che la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale avrebbe inevitabilmente comportato che il debitore fosse informato. 21 Per contro, qualora la domanda del creditore sia temeraria, il giudice del rinvio dovrebbe semplicemente rigettarla, nel qual caso non sembrerebbe necessario proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale. 22 V., rispettivamente, articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento OESC. 23

V. sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) (C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 40), e Silverstri, E., «Article 7: Conditions for issuing a [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], F. e D’Alessandro, E. (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA]

– A [OSCURATO:PERSONA] on Regulation (EU) No 655/2014 , [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. 81 e 82, §§ 7.05 e 7.06. V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 28).

È vero che il considerando 14 del regolamento OESC enuncia che il creditore dovrebbe dimostrare che «il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza l’ordinanza, l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile» (il corsivo è mio).

Tuttavia, a mio avviso, ciò si limita a riflettere un caso di redazione imprecisa da parte del legislatore (confronta coi punti 28 e 33 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, ricordo che i considerando di uno strumento dell’Unione, pur potendo chiarire parti ambigue delle sue disposizioni concrete (v., ad esempio, paragrafo 52 delle presenti conclusioni), non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere validamente fatti valere al fine di interpretare tali disposizioni in un senso in contrasto con la loro formulazione [v. sentenza del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑134/08, EU:C:2009:229, punto 16 e giurisprudenza citata)]. 24

V. Consiglio dell’Unione europea, delegazione del [OSCURATO:PERSONA] al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 13 agosto 2012, pagg. 5 e 6; delegazione svedese al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 27 agosto 2012, pag. 2; delegazione tedesca al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 28 agosto 2012, pag. 8; delegazione irlandese al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 5 settembre 2012, pag. 4; delegazione finlandese al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, ADD 11, 7 settembre 2012. 25

V. presidenza al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 8806/13 LIMITE, 26 aprile 2013, pagg. da 2 a 4; Segretariato generale del Consiglio, 6 febbraio 2014, doc. 6215/14, pagg. 7 e 21. V., altresì, Parlamento europeo, posizione definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del [regolamento OESC] [EP-PE_TC1-COD (2011) 0204], pagg. da 8 a

35. 26 V., per analogia, sentenza del 10 febbraio 1994, Mund & Fester (C‑398/92, EU:C:1994:52, punti da 18 a 22). 27 La Corte non dovrebbe pertanto fornire chiarimenti in materia nella presente causa. 28 In realtà, il considerando 14 fa anche riferimento alla «natura dei beni del debitore». 29 La compatibilità, nel caso di specie, dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo con il regolamento Bruxelles I bis e, pertanto, la legittimazione delle società di giochi d’azzardo maltesi, in base al diritto dell’Unione, ad opporsi all’esecuzione delle pretese di restituzione di un giocatore a Malta , come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e il governo maltese, non sono, ancora una volta, rilevanti in detto contesto.

Quand’anche lo fossero, una società del genere non sarebbe legittimata a sottrarsi al pagamento di detti crediti in tutta l’Unione europea ricollocando i beni nello Stato membro in questione.

Un’ordinanza di sequestro conservativo può essere emessa per neutralizzare detto rischio. 30 V., per la medesima posizione, paragrafo 16 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 ottobre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 198/24 TQ contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Recupero transfrontaliero dei crediti – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Carattere ex parte, ossia privo di contraddittorio,) del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo – Articolo 11 – Conseguenze di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nel corso di tale procedimento – Condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Articolo 7 – Periculum in mora – Rischio concreto che, senza un’ordinanza di sequestro conservativo, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile – Elementi che possono essere presi in considerazione nella valutazione di detta condizione » I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, proposta dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria), si inserisce in una serie di cause ( 2 ) riguardanti giochi d’azzardo online offerti da società stabilite a Malta. Di norma, i siti web da esse gestiti sono non soltanto accessibili a partire da altri Stati membri (nel caso di specie, l’Austria), ma vi sono anche diretti (attraverso i nomi di detti siti, la lingua in essi utilizzata, la pubblicità, ecc.). Le società in parola forniscono i loro servizi sulla base di licenze per l’esercizio del gioco d’azzardo concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità maltese per i giochi d’azzardo) ai sensi del diritto maltese. Tuttavia, esse non dispongono sempre di licenze rilasciate dalle autorità degli Stati membri destinatari al fine di offrire siffatti giochi nel loro territorio, come richiesto dalle norme relative ai giochi d’azzardo di tali Stati. 2. Un numero significativo di consumatori in tali altri Stati membri partecipa a tali giochi d’azzardo online e molti di loro perdono somme considerevoli. Negli ultimi anni, i giocatori hanno cercato di recuperare le loro perdite intentando procedimenti civili dinanzi agli organi giurisdizionali locali ( 3 ) contro società di gioco d’azzardo maltesi. In generale, essi adducono che (i) il consumatore ha puntato e perso somme di denaro in giochi d’azzardo nell’ambito di un contratto di gioco d’azzardo concluso con una di tali società; (ii) non essendo la società in questione titolare di una licenza concessa dalle autorità dello Stato membro destinatario, i giochi d’azzardo proposti erano illegali e, quindi, detto contratto era nullo ai sensi del diritto contrattuale locale; (iii) di conseguenza, detta società è tenuta a rimborsare tali somme puntate in forza della normativa sull’arricchimento senza causa. Sembra che migliaia di domande di questo tipo siano state trattate o siano attualmente in corso in Austria e in Germania. Risulta altresì che, fino ad oggi, nella maggior parte dei casi, gli organi giurisdizionali di detti Stati membri hanno accolto dette domande. 3. Ovviamente, le società di gioco d’azzardo maltesi si oppongono a tali domande di restituzione. Risulta che esse si rifiutino altresì di ottemperare alle sentenze pronunciate nei loro confronti dagli organi giurisdizionali locali dei consumatori, considerando tali decisioni manifestamente erronee. Le società in parola sostengono che, nella misura in cui i loro servizi sono forniti in forza di licenze maltesi per l’esercizio del gioco d’azzardo, che spesso autorizzano l’offerta di giochi d’azzardo sia a Malta sia a partire da Malta, esse hanno la facoltà di offrire siffatti servizi in tutta l’Unione, conformemente alla libertà sancita dall’articolo 56 TFUE. 4. Secondo le società di cui trattasi, quando gli Stati membri destinatari applicano nei loro confronti le proprie norme in materia di giochi d’azzardo e i propri requisiti relativi alle licenze, per motivi di tutela dei giocatori (come la prevenzione delle frodi, della dipendenza e questioni connesse), gli Stati in parola limitano in modo ingiustificato e/o sproporzionato la libera prestazione dei servizi delle stesse. Le medesime società affermano che le norme maltesi in materia di gioco d’azzardo e la vigilanza esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità maltese per i giochi d’azzardo) offrono una tutela adeguata ai giocatori – una considerazione importante che detti organi giurisdizionali locali non riconoscono. 5. Le società di gioco d’azzardo maltesi hanno ricevuto il sostegno del legislatore maltese a tale riguardo. Ritenendo che gli Stati membri destinatari ostacolino la libera prestazione dei servizi di tali società ai sensi dell’articolo 56 TFUE e che sia stata la «politica pubblica maltese di lungo corso a incoraggiare l’istituzione di operatori del gioco d’azzardo a Malta che offrono la prestazione dei loro servizi a livello locale e transfrontaliero in modo conforme alla legislazione locale, allo scopo di incoraggiare le imprese private a norma dell’articolo 18 della Costituzione maltese» ( 4 ), il 12 giugno 2023 il legislatore ha adottato il «Bill 55», che ha introdotto un nuovo articolo 56A nella legge maltese sul gioco d’azzardo ( 5 ). Detto articolo stabilisce, in sostanza, che qualsiasi azione giudiziaria volta a mettere in discussione la legittimità dei servizi forniti dalle società maltesi in forza di una licenza maltese per l’esercizio del gioco d’azzardo dev’essere considerata irricevibile dai giudici maltesi. Inoltre, esso dispone che qualsiasi sentenza straniera che accolga una siffatta domanda non sarà né riconosciuta né eseguita a Malta. 6. In tale contesto, la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi verte sulla questione specifica se un giocatore che invochi un siffatto diritto alla restituzione nei confronti di una società maltese di giochi d’azzardo possa ottenerne la futura esecuzione in forza di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in prosieguo: l’«ordinanza di sequestro conservativo» o l’«ordinanza») ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 ( 6 ). Detta misura provvisoria ha ad oggetto i fondi asseritamente detenuti dalla società su conti bancari in più Stati membri. 7. A tale riguardo, il giudice del rinvio chiede chiarimenti su una delle condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (prevista all’articolo 7 del regolamento OESC), vale a dire l’obbligo per il richiedente di dimostrare l’«urgente necessità» di una siffatta misura (condizione comunemente denominata « periculum in mora », che la Corte non ha finora mai esaminato). Il giudice del rinvio si interroga sulla tipologia di prova che un creditore che chiede una misura del genere deve fornire a tale riguardo. Tra le altre questioni, il giudice del rinvio chiede chiarimenti volti a stabilire se le condizioni per la concessione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari debbano essere limitate esclusivamente agli elementi di prova che dimostrino l’intenzione soggettiva del debitore di impedire l’esecuzione del credito, quali atti di dissipazione, di occultamento o di disposizione dei beni, o se anche fattori oggettivi, tra cui gli interventi legislativi del legislatore maltese come illustrato nel caso di specie, possano essere altresì presi in considerazione in detta valutazione. II. Contesto normativo A. Regolamento OESC 8. L’ordinanza di sequestro conservativo è una misura cautelare di «congelamento». Più precisamente, ai sensi degli articoli 2 e 5 del regolamento OESC, una siffatta misura può essere richiesta, nei «casi transnazionali», da una persona (denominata «creditore» nel regolamento OESC) che faccia valere un «credito pecuniario» in «materia civile e commerciale» nei confronti di un’altra persona (ivi denominata «debitore») prima di avviare un procedimento di merito, durante tale procedimento, o dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria (o una transazione giudiziaria o un atto pubblico) che imponga al debitore di pagare. L’ordinanza può essere emessa dall’autorità giudiziaria competente a conoscere del merito o dall’autorità giudiziaria che ha emesso la decisione giudiziaria nel merito ( 7 ). Al momento dell’emissione, l’ordinanza impone all’ente finanziario o agli enti finanziari in questione l’obbligo vincolante di «sottoporre a sequestro conservativo» somme detenute su uno o più conti bancari situati nel territorio di un altro Stato membro, vietando così al debitore – o a qualsiasi mandatario autorizzato dello stesso – di disporre di siffatti beni, di trasferirli o di vincolarli in qualsiasi altro modo, al fine di garantirne la disponibilità all’esecuzione del credito sottostante da parte del creditore in una fase successiva ( 8 ). A garanzia di una rapida attuazione, un’ordinanza di sequestro conservativo è automaticamente (e senza eccezioni) esecutiva nello Stato membro in cui il conto o i conti destinatari sono detenuti ( 9 ). Tale strumento del diritto dell’Unione è diretto a migliorare l’efficacia dell’esecuzione transnazionale delle decisioni giudiziarie, favorendo in tal modo il funzionamento del mercato interno e garantendo ai creditori un «accesso effettivo alla giustizia» nell’Unione ( 10 ). 9. Il regolamento OESC stabilisce norme uniformi che disciplinano i vari aspetti relativi alla «nascita», alla «vita» e alla «morte» di una siffatta ordinanza di sequestro conservativo ( 11 ). In particolare, l’articolo 7 del medesimo regolamento prevede condizioni sostanziali per l’emissione di un’ordinanza del genere. Esso dispone, al paragrafo 1, che «l’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile». III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale 10. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») offre giochi d’azzardo online attraverso il sito Internet www.mrgreen.com in (tra l’altro) Austria dalla propria sede a Malta. Tale società è titolare di una licenza per l’esercizio dei giochi d’azzardo rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] (autorità maltese per i giochi d’azzardo) in base al diritto maltese. Tuttavia, essa non ha una concessione ai sensi del Glücksspielgesetz (legge austriaca sui giochi d’azzardo). 11. Tra il 3 gennaio 2017 e il 25 aprile 2019 TQ, un consumatore con residenza abituale a Vienna (Austria), ha partecipato a giochi d’azzardo sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di tale periodo, ha giocato e infine perso un importo totale pari a EUR 62 878. 12. Successivamente, TQ ha proposto un’azione dinanzi al Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna), volta a ottenere la restituzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. TQ ha sostenuto che, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di una concessione ai sensi della legge austriaca sui giochi d’azzardo, il contratto di gioco sottostante era nullo, il che comportava l’obbligo, per la società in parola, di rimborsare le somme che egli aveva giocato e perso. 13. Con sentenza del 2 dicembre 2021, il giudice austriaco ha riconosciuto tale credito e, di conseguenza, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare EUR 62 878 oltre agli interessi e alle spese. Con sentenza del 21 febbraio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha respinto l’appello interposto da detta società. Entrambe le sentenze sono divenute definitive ed esecutive il 13 aprile 2022. 14. Il 13 febbraio 2024 TQ ha chiesto l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna, Austria) in relazione al credito riconosciuto in dette sentenze, riguardante conti bancari asseritamente detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] a Malta, in Irlanda, in Lussemburgo e in Svezia. 15. Per quanto riguarda il requisito del « periculum in mora » previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, la TQ ha affermato, in sostanza, che (i) la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di impedire un procedimento esecutivo in Austria trasferendo beni al di fuori di tale giurisdizione, in particolare risolvendo – in una data non determinabile in maniera più precisa prima del 16 febbraio 2021 – il rapporto contrattuale che intratteneva con la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un prestatore di servizi di pagamento presso il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva un saldo creditore e che, fino all’inizio del febbraio 2021, in qualità di terzo debitore, continuava a pagare i crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; sussisteva il «rischio concreto» (ai sensi di tale disposizione) che la [OSCURATO:PERSONA] procedesse in modo analogo anche in altri Stati e trasferisse tutti i suoi beni patrimoniali a Malta. Se ciò avvenisse, il recupero del credito di TQ sarebbe «compromess[o] o res[o] sostanzialmente più difficile» ai sensi di tale disposizione, dato che (ii) l’articolo 56A, di recente introduzione, della legge maltese sul gioco d’azzardo rendeva praticamente impossibile l’esecuzione di tali crediti a Malta nei confronti di una società maltese di giochi d’azzardo. 16. Con ordinanza del 15 febbraio 2024, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna) ha respinto la domanda di TQ con la motivazione che non era soddisfatta la condizione del « periculum in mora » di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC. Più precisamente, il giudice di cui trattasi ha ritenuto che non vi fosse «necessità urgente» di una siffatta misura, giacché TQ aveva ritardato la propria domanda per due anni a decorrere dalla data in cui le decisioni per le quali intendeva ottenere misure cautelari sono divenute esecutive; in ogni caso, (i) le azioni intraprese dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2021 non erano sufficienti per dimostrare la sussistenza di un «rischio concreto» che, senza tale ordinanza, l’esecuzione del credito vantato da TQ sarebbe stata «compromessa o resa sostanzialmente più difficile» nel 2024, e (ii) è vero che la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile, Malta) ha negato l’esecuzione di sentenze austriache fondate sull’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo; non era tuttavia chiaro se anche giudici di grado superiore a Malta avessero deciso o avrebbero deciso allo stesso modo. 17. TQ ha proposto appello avverso tale ordinanza dinanzi al Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna). Rilevando che l’esito di detta impugnazione dipendeva dalla corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, il giudice in parola ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento OESC] debba essere interpretata nel senso che non devono essere prese in considerazione azioni intraprese dal debitore risalenti ad almeno tre anni prima e/o ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore». 18. Osservazioni scritte sono state presentate da TQ, dalla [OSCURATO:PERSONA], dai governi belga e maltese nonché dalla Commissione europea. Le stesse parti interessate sono state rappresentate all’udienza tenutasi il 19 giugno 2025. IV. Analisi 19. Una domanda di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo come quella presentata da TQ dinanzi alle autorità giudiziarie austriache è chiaramente ricevibile . In particolare, la situazione rientra nell’ambito di applicazione del regolamento OESC. Infatti, con la sua domanda, TQ mira a garantire l’esecuzione di un credito «pecuniar[io] in materia civile e commerciale» ( 12 ) in un caso «transnazional[e]» ( 13 ). 20. Il giudice del rinvio dubita, per contro, che una siffatta domanda possa essere considerata fondata in circostanze come quelle del caso di specie. Come indicato nell’introduzione, occorre a tal fine stabilire se siano soddisfatte le condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (di cui all’articolo 7 del regolamento OESC). Esaminerò, nella sezione B, la questione posta da detto giudice a tale proposito. Prima di procedere, tuttavia, affronterò, nella sezione A, un aspetto preliminare dibattuto dinanzi alla Corte in relazione al modo ottimale per conciliare il procedimento pregiudiziale con la procedura OESC. A. Sulla conciliazione del procedimento pregiudiziale con la procedura OESC 21. Affinché le misure di «congelamento» siano efficaci, esse devono includere un elemento di sorpresa. I fondi detenuti su conti bancari costituiscono beni altamente volatili. Un debitore recalcitrante, qualora sia preventivamente informato che il suo conto è oggetto di una siffatta misura, potrebbe esaurire rapidamente i fondi in questione mediante una semplice operazione bancaria elettronica, prima che la misura possa essere eseguita. 22. Al fine di garantire tale elemento di sorpresa e, di conseguenza, di evitare che il rischio sopra descritto si concretizzi, il legislatore dell’Unione ha ritenuto essenziale che le autorità giudiziarie nazionali si pronuncino sulle domande di ordinanza di sequestro conservativo (e, se del caso, le emettano) in procedure ex parte esclusivamente sulla base delle informazioni e degli elementi di prova forniti dal creditore. Per quanto riguarda detta prima fase della procedura OESC (in prosieguo: la «fase dell’emissione»), l’articolo 11 del regolamento OESC dispone che «[i] l debitore non è informato della domanda (…) né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza». Infatti, ai sensi degli articoli 24 e 25 nonché dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi, il debitore dev’essere informato solo dopo l’ attuazione dell’ordinanza da parte della banca interessata. Il debitore ha quindi il diritto, conformemente all’articolo 33 di tale regolamento, di chiedere la revoca dell’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria emittente e la sua audizione avrà luogo in detta seconda fase della procedura OESC (in prosieguo: la «fase della revisione»). 23. Tuttavia, nell’ambito di tale quadro, per il resto progettato in modo corretto, emergono difficoltà nel caso in cui giudici nazionali, come il Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna) siano investiti di domande per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, ma restino incerti riguardo all’interpretazione dei requisiti enunciati nel regolamento OESC, ivi comprese le condizioni stabilite all’articolo 7 dello stesso, e desiderino ottenere chiarimenti in materia da parte della Corte mediante il procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE. 24. Sembra del tutto logico che gli organi giurisdizionali nazionali, come il giudice del rinvio nel caso di specie, desiderino ottenere siffatte precisazioni nella fase dell’emissione, prima di adottare una decisione sulla concessione dell’ordinanza di sequestro conservativo (tanto più che essi hanno l’obbligo, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento OESC, di esaminare se detti requisiti ricorrano in tale momento). Inoltre, i giudici di cui trattasi sono perfettamente legittimati a chiedere una pronuncia pregiudiziale in una fase del genere ( 14 ). Il problema, tuttavia, è che la proposizione di un rinvio pregiudiziale nella fase in parola può pregiudicare la necessaria riservatezza della domanda di ordinanza di sequestro conservativo pendente, il che costituisce una conseguenza involontaria delle norme procedurali che disciplinano il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte. 25. Più precisamente, ricordo che, ai sensi dell’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte, quando un giudice nazionale propone una domanda di pronuncia pregiudiziale, la decisione di rinvio è notificata «alle parti nel procedimento principale» a cura della cancelleria della Corte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma, dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, le stesse «parti» hanno il diritto di presentare osservazioni alla Corte. Per quanto riguarda il procedimento nazionale relativo all’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento OESC, l’espressione «parti nel procedimento principale» include chiaramente il debitore. 26. Su quest’ultimo punto, sono consapevole del fatto che, per quanto riguarda i procedimenti a livello nazionale, l’identità delle «parti nel procedimento principale» è di norma individuata alla luce delle norme di procedura nazionali applicabili e, logicamente (trattandosi di una questione di diritto nazionale), dal giudice del rinvio (come previsto dall’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte) ( 15 ). Tuttavia, il procedimento relativo all’ordinanza di sequestro conservativo è caratterizzato dalla particolarità di essere disciplinato principalmente dalle norme procedurali uniformi stabilite dal diritto dell’Unione nel regolamento OESC. Di conseguenza, l’individuazione delle «parti» di cui trattasi deve essere determinata conformemente a queste ultime norme. Dal momento che tali norme rientrano nel diritto dell’Unione, spetta alla Corte fornire un’interpretazione uniforme al fine di garantire la coerenza tra gli Stati membri ( 16 ). 27. Da una lettura sistematica delle norme in questione risulta che il debitore è, semplicemente, il convenuto in un siffatto procedimento, poiché, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento OESC, è la persona «contro cui» il creditore mira a ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo. Il fatto che il debitore non debba essere informato della fase dell’emissione (o sentito nel corso della stessa) o che egli sarà autorizzato a difendersi solo nella fase della revisione non incide su tale circostanza. Infatti, le due fasi di cui trattasi devono essere considerate parti integranti di un unico quadro procedurale, ossia la procedura OESC, che riguarda, fondamentalmente, una relazione conflittuale tra creditore e debitore in relazione all’emissione di una misura cautelare ( 17 ). 28. In sintesi, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta da un giudice nazionale nella fase dell’emissione, il debitore deve generalmente essere informato dalla Corte di tale domanda e autorizzato a partecipare al procedimento pregiudiziale. Ciò implica necessariamente l’ intempestiva scoperta , da parte del debitore, della domanda di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo avente ad oggetto il suo conto o i suoi conti bancari e pendente dinanzi al giudice nazionale. Di fatto, è quanto accaduto nel caso di specie per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. 29. Ciò costituisce, a mio avviso, uno scenario sfavorevole, poiché reintroduce lo stesso rischio che il legislatore ha cercato di attenuare con l’articolo 11 del regolamento OESC, vale a dire il rischio che il debitore nasconda o dissipi i beni interessati prima dell’esecuzione dell’ordinanza. Il creditore che ha presentato la domanda potrebbe pertanto subire, in conseguenza di ciò, un danno irreparabile, in violazione del suo diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Viene altresì compromesso l’effetto utile del sistema istituito dall’articolo 267 TFUE ( 18 ). Infatti, la pronuncia pregiudiziale della Corte può, in definitiva, rivelarsi di utilità limitata per il giudice nazionale nel caso di specie, in particolare qualora l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sia ritenuta legittima alla luce di tale pronuncia, ma il debitore abbia nel frattempo occultato o dissipato i suoi beni, rendendo in tal modo inefficace la domanda. 30. Uno scenario del genere non dovrebbe ripresentarsi in future controversie. Deve essere trovata una soluzione pragmatica che (i) garantisca il diritto dei giudici nazionali di presentare domande di pronuncia pregiudiziale sui requisiti previsti dal regolamento OESC (il che è altresì essenziale per garantire l’applicazione uniforme di detto strumento in tutta l’Unione) e, al contempo, (ii) salvaguardi l’effetto utile del regolamento OESC e gli interessi del creditore. 31. Una possibile soluzione potrebbe implicare la (re)interpretazione da parte della Corte dell’articolo 23 dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura nel senso che, qualora un giudice nazionale presenti una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante il regolamento OESC nella fase dell’emissione, il debitore – sebbene sia formalmente una «parte nel procedimento principale» – non dovrebbe ricevere notifica di tale domanda né, a fortiori, essere legittimato a presentare osservazioni alla Corte. L’approccio in parola risponde a una logica «simmetrica» nei confronti dello stesso, il che è a prima vista allettante: le «parti» (come il debitore) potrebbero partecipare al procedimento pregiudiziale se e nella misura in cui possano farlo nel procedimento principale. Tuttavia, non ritengo che una soluzione del genere sia praticabile o appropriata. 32. È evidente che essa è manifestamente in contrasto con il tenore letterale dell’articolo 23 dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, che conferisce a tutte le «parti» di un procedimento nazionale il diritto di vedersi notificare una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nel corso di tale procedimento e di presentare osservazioni dinanzi alla Corte. Non è prevista alcuna deroga per coloro che non sono informati del procedimento principale e/o che non hanno il diritto di comparire dinanzi al giudice del rinvio ( 19 ). 33. Inoltre, ricordo che i redattori dell’articolo 23 dello Statuto e dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura della Corte hanno ammesso la partecipazione delle «parti nel procedimento principale» al procedimento pregiudiziale al fine di garantire il loro diritto di essere ascoltate, nell’ambito del loro diritto fondamentale a un giudice imparziale (tutelato dall’articolo 47 della Carta). Infatti, l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte per rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale ha generalmente un’incidenza importante, se non decisiva, sull’esito del procedimento nazionale. Un’eccezione per le «parti» nella posizione del debitore durante la fase dell’emissione sarebbe discutibile alla luce di tale obiettivo. 34. In particolare, nell’ambito di un procedimento a livello nazionale riguardante l’ordinanza di sequestro conservativo, il diritto del debitore di essere ascoltato è solo posticipato (fino all’attuazione di detta ordinanza). Il debitore avrà infine (nella fase della revisione) l’opportunità di convincere il giudice nazionale che non sussistono di fatto i requisiti per l’emissione dell’ordinanza. 35. Per contro, se un giudice nazionale propone una domanda di pronuncia pregiudiziale nella fase dell’emissione e il debitore non è né informato di tale domanda né autorizzato a presentare osservazioni alla Corte, quest’ultima fornirà un’interpretazione vincolante del regolamento OESC che, molto probabilmente, determinerà una volta per tutte la legittimità dell’ordinanza di sequestro conservativo richiesta, senza che il debitore abbia la possibilità di esporre il suo punto di vista a tale riguardo. Detta interpretazione vincolerà il giudice nazionale per il restante svolgimento della procedura OESC. Se l’interpretazione in parola lede gli interessi del debitore, quest’ultimo non avrà una reale possibilità di sostenere un’interpretazione diversa dinanzi al giudice nazionale o alla Corte nella fase della revisione (salvo il caso poco probabile in cui lo stesso convinca il giudice nazionale a proporre, in tale fase, un nuovo rinvio pregiudiziale sullo stesso punto o sugli stessi punti del diritto dell’Unione). A tale riguardo, il diritto del debitore di essere ascoltato sarà negato . 36. A mio avviso, un approccio preferibile per i giudici nazionali consisterebbe nell’astenersi dal presentare domande di pronuncia pregiudiziale nella fase dell’emissione e invece, laddove necessario, nel presentarle solo dopo l’eventuale attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo( 20 ). 37. Nella fase dell’emissione, un’autorità giudiziaria nazionale non è tenuta ad avere una certezza assoluta riguardo al pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento OESC per la concessione di un’ordinanza di sequestro conservativo. Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso, ad esempio, quale sarà sviluppata nella sezione seguente, l’autorità giudiziaria nazionale dovrebbe concedere l’ordinanza allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per dimostrare la sussistenza di un rischio concreto per l’esecuzione del suo credito. In detta fase non è richiesta una piena prova e può persistere un certo grado di incertezza. Lo stesso principio si applica all’interpretazione di tale condizione: qualora, alla luce della giurisprudenza della Corte sull’articolo 7, paragrafo 1, l’interpretazione proposta dal creditore appaia fondata e la condizione sia, nel complesso , soddisfatta, qualsiasi dubbio residuo del giudice nazionale riguardo al suo significato preciso dovrebbe essere riservato a un esame successivo e l’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere emessa ( 21 ). 38. Infatti, la decisione adottata dal giudice nazionale nella fase dell’emissione è, in realtà, solo «provvisoria». Di fatto, la legittimità dell’ordinanza di sequestro conservativo emessa sarà riesaminata dallo stesso giudice nazionale nella fase della revisione. Nella fase in parola avrà luogo un dibattito approfondito inter partes su detti requisiti. Se tale discussione conferma i dubbi nutriti dal giudice nazionale, esso avrà allora la possibilità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale sul punto al fine di ottenere un’interpretazione definitiva di detti requisiti. Solo successivamente il giudice nazionale adotterà una decisione definitiva e completa sulla legittimità dell’ordinanza di sequestro conservativo, se del caso, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte. 39. Un argomento contrario potrebbe consistere nel fatto che la fase della revisione dell’ordinanza di sequestro conservativo non è automatica, ma ha luogo solo se il debitore chiede la revoca di tale misura ai sensi dell’articolo 33 del regolamento OESC. Un organo giurisdizionale nazionale, in particolare un giudice rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE e pertanto tenuto a sollevare questioni di diritto dell’Unione, può legittimamente essere preoccupato per il fatto che, astenendosi dal presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale nella fase dell’emissione, rischia di essere privato di una successiva possibilità di farlo, qualora il debitore non contesti l’ordinanza di sequestro conservativo. 40. Tuttavia, occorre osservare, in primo luogo, che la probabilità che un debitore non chieda la revoca dell’ordinanza è relativamente bassa. Il congelamento del proprio conto bancario non è, di norma, una misura che i debitori tendono a ignorare. Inoltre, in caso di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, la decisione comunicata al debitore richiama espressamente la sua attenzione sulla possibilità per quest’ultimo di chiedere la revoca. Detto strumento, inoltre, rende particolarmente facile per il debitore agire in tal senso. La revoca può essere richiesta in qualsiasi momento , utilizzando un semplice modulo standard ( 22 ). 41. In secondo luogo, nell’ipotesi improbabile in cui un giudice nazionale nutra reali preoccupazioni riguardo alla potenziale passività del debitore, un’applicazione prudente e creativa delle disposizioni del regolamento OESC potrebbe offrire un mezzo di ricorso procedurale effettivo. In particolare, l’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento consente all’autorità giudiziaria emittente, se il suo diritto processuale nazionale lo consente, di revocare d’ufficio l’ordinanza di sequestro conservativo in ragione di «mutate circostanze». Detta nozione non è definita né limitata nel regolamento OESC e, a mio avviso, è sufficientemente ampia da ricomprendere situazioni in cui la Corte, successivamente all’emissione dell’ordinanza, fornisce un’interpretazione del regolamento in parola che incide sulla legittimità della misura adottata. Di conseguenza, il giudice nazionale potrebbe (i) emettere un’ordinanza di sequestro conservativo e (ii) proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini del controllo d’ufficio della legittimità dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, e (iii) revocare o confermare tale misura alla luce della risposta della Corte. 42. È vero che la soluzione che propongo può avere come conseguenza che il debitore debba affrontare un periodo prolungato, corrispondente alla durata del procedimento pregiudiziale, durante il quale il suo conto resta congelato in forza di un’ordinanza di sequestro conservativo che potrebbe basarsi su un’interpretazione del diritto dell’Unione dichiarata in ultima analisi errata. Ciononostante, la Corte potrebbe tener conto della situazione precaria del debitore e dare priorità alle domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti il regolamento OESC. Inoltre, nell’ipotesi eccezionale in cui un’ordinanza di sequestro conservativo metta gravemente a repentaglio la possibilità del debitore di far fronte a esigenze di sussistenza fondamentali, la Corte potrebbe ricorrere al procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU) o, quanto meno, al procedimento accelerato (PPA) che, con vari mezzi, riducono la durata del procedimento dinanzi alla Corte ad appena qualche settimana. B. Sull’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC 43. L’articolo 7 del regolamento OESC prevede condizioni sostanziali per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo. Esse variano a seconda che il creditore avesse o meno ottenuto, al momento della presentazione della sua domanda, un titolo esecutivo che imponeva al debitore il pagamento del credito sottostante. 44. Qualora, come nel caso di TQ, il creditore avesse già ottenuto un siffatto titolo, si applica soltanto l’articolo 7, paragrafo 1. Ai sensi di tale disposizione, l’autorità giudiziaria adita «emette» l’ordinanza di sequestro conservativo allorché «il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una [siffatta] misura cautelare (…) in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile». 45. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se le «azioni intraprese dal debitore risalenti ad almeno tre anni prima» e gli «ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore» possano essere presi in considerazione in tale contesto. La domanda di cui trattasi, in qualche misura specifica, riflette le circostanze invocate da TQ a sostegno della sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo, come sintetizzate al paragrafo 15 delle presenti conclusioni, vale a dire: (i) la risoluzione nel 2021, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un contratto con un prestatore di servizi di pagamento austriaco ([OSCURATO:PERSONA]) e (ii) l’adozione, da parte del legislatore maltese, dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo. 46. Anziché fornire una risposta mirata a un insieme di fatti così specifici, la Corte dovrebbe, a mio avviso, affrontare la presente questione in termini più generali, tanto più che non ha ancora interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC. Di conseguenza, come indicato nelle sezioni seguenti, ritengo che la Corte dovrebbe fornire precisazioni generali riguardanti (1) il significato della condizione enunciata in tale disposizione e (2) le tipologie di prova che il creditore può presentare per dimostrare che la condizione in parola è soddisfatta. In tale contesto, occorre altresì esaminare la potenziale rilevanza delle circostanze a cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua questione. Fornire una risposta del genere non solo sarà utile al giudice del rinvio, ma ridurrà anche la probabilità che altri giudici presentino domande di pronuncia pregiudiziale sull’articolo 7, paragrafo 1, in future controversie. 1. «Urgente necessità» di un ’ ordinanza di sequestro conservativo 47. Inizierò dagli aspetti ovvi. Poiché l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC non rinvia ai diritti nazionali degli Stati membri, la disposizione in parola deve ricevere un’interpretazione autonoma che ne garantisca l’applicazione uniforme in tutta l’Unione. 48. Ciò precisato, mi sembra che, alla luce della spiegazione fornita nella decisione di rinvio e del dibattito dinanzi alla Corte, due problematiche interdipendenti – cruciali per il funzionamento efficace del sistema istituito dal regolamento OESC – debbano essere affrontate in relazione all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale strumento. 49. In primo luogo, contrariamente all’ipotesi avanzata dal giudice del rinvio e alle osservazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo maltese, l’articolo 7, paragrafo 1 non impone due condizioni distinte, vale a dire l’«urgente necessità» di un’ordinanza di sequestro conservativo e il «rischio concreto» che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Piuttosto, dalla formulazione della disposizione di cui trattasi emerge inequivocabilmente che dette nozioni costituiscono due aspetti inscindibili di un’unica condizione: il creditore deve dimostrare che sussiste un’«urgente necessità» della misura «in quanto» (ossia, come conseguenza del fatto che) sussiste un «rischio concreto» per la successiva esecuzione del suo credito. In sostanza, ciò riflette il requisito del « periculum in mora » («rischio in caso di ritardo» o «carattere urgente») comune a numerosi mezzi di ricorso ( 23 ). 50. In secondo luogo, come correttamente suppone il giudice del rinvio a tale riguardo e come hanno parimenti sostenuto le parti interessate che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte (ad eccezione del governo belga), il «rischio concreto» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC deve essere inteso nel senso che si riferisce, in sostanza, al rischio che il debitore possa intraprendere azioni – quali la dissipazione, l’occultamento o la distruzione di beni o la disposizione degli stessi al di sotto del loro valore – volte ad eludere il pagamento del debito. 51. È vero che la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC è ambigua in materia. Come già indicato, esso si riferisce unicamente al «rischio concreto» che la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore «sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile». Considerati isolatamente, tali termini vaghi potrebbero ricomprendere non soltanto il rischio che un debitore (recalcitrante) intraprenda azioni per sottrarsi al pagamento, ma anche (come sostiene il governo belga) qualsiasi altra minaccia «concreta» per il recupero del credito, come il rischio che un debitore (ben disposto) diventi insolvente prima dell’esecuzione, a causa di una situazione finanziaria difficile o del deterioramento di quest’ultima nel normale svolgimento dell’attività economica o del fatto che il debitore deve soddisfare più creditori. 52. Tuttavia, il considerando 14 del regolamento OESC chiarisce che l’interpretazione più restrittiva esposta al paragrafo 50 delle presenti conclusioni è conforme all’intenzione del legislatore. In particolare, il terzo comma di detto considerando stabilisce che un’ordinanza di sequestro conservativo è giustificata solo qualora, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore possa essere impedita o resa assai difficile «in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita». Il quarto comma rafforza l’approccio in parola chiarendo che «il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore» o «il mero fatto che la situazione finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando» non costituiscono, di per sé, motivi sufficienti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo. 53. I lavori preparatori del regolamento OESC confermano l’intenzione del legislatore a tale riguardo. In un primo tempo, l’allora articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della proposta di regolamento OESC della Commissione formulava la condizione del « periculum in mora » in termini ampi, stabilendo che «la successiva esecuzione (…) sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile, segnatamente perché sussiste il rischio concreto che il convenuto rimuova, disponga o nasconda i beni detenuti nel conto o nei conti bancari su cui porre il sequestro». Durante i negoziati al Consiglio, alcune delegazioni espressero sostegno al mantenimento di detto approccio ampio: la maggioranza delle delegazioni ha tuttavia ritenuto che, alla luce degli effetti potenzialmente «draconiani» di un’ordinanza di sequestro conservativo su un debitore – in quanto essa limita gravemente il diritto fondamentale del debitore alla proprietà e può persino paralizzare la sua attività economica – si dovesse trovare un «giusto equilibrio» tra gli interessi del creditore e quelli del debitore. Pertanto, è stato convenuto che una siffatta misura dovrebbe essere concessa solo quando esiste un «rischio concreto» che il debitore possa tentare di sottrarsi al pagamento ( 24 ). La condizione del « periculum in mora » è stata formulata di conseguenza. A seguito di una serie di modifiche alla redazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC è stato infine deciso che (i) la disposizione stessa sarebbe rimasta concisa, facendo riferimento unicamente all’esistenza di un «rischio concreto» riguardo all’esecuzione, mentre (ii) «specifiche precisazioni esplicative» sulla natura di tale rischio sarebbero state inserite in un considerando, divenuto in ultima analisi il considerando 14 ( 25 ). 54. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC stabilisce una condizione unica, che corrisponde alla nozione tradizionale di periculum in mora . Letta alla luce del considerando 14 del medesimo regolamento, la disposizione in parola deve essere intesa nel senso che la condizione di cui trattasi è soddisfatta allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria adita dell’urgente necessità di un’ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, qualora detta misura non sia emessa, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in tal modo compromettendo o, quanto meno, rendendo sostanzialmente più difficile il recupero del credito vantato dal creditore. 2. Cosa può dimostrare una siffatta «urgente necessità»? 55. Come evidenziato dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, sul creditore grava l’onere di addurre «prove sufficienti» per dimostrare che sussiste, nel caso di specie, il «rischio concreto» che, se l’ordinanza di sequestro preventivo richiesta non fosse emessa, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore. 56. L’onere della prova che incombe al creditore dovrebbe tuttavia rispettare il «giusto equilibrio» citato al paragrafo 53 delle presenti conclusioni. Da un lato, contrariamente a quanto sostiene il governo maltese, il creditore non può essere tenuto a fornire la piena prova del fatto che il debitore intende sottrarsi al pagamento o che lo stesso sta al momento tentando di sottrarsi al pagamento. Un siffatto requisito sarebbe, in pratica, spesso impossibile da soddisfare e comprometterebbe in misura significativa l’utilità del regolamento OESC. Dall’altro lato, per evitare che un’ordinanza di sequestro conservativo sia concessa nei confronti di un debitore che non ha intenzione di sottrarsi al pagamento, la domanda del creditore non può neppure basarsi su mere congetture o affermazioni generiche . A mio avviso, l’approccio «equilibrato» consiste nell’imporre al creditore di addurre indizi concreti da cui emerga una ragionevole probabilità che, qualora l’ordinanza non venga emessa, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del suo valore prima che possano essere adottate misure esecutive. 57. Il considerando 14, quarto comma, del regolamento OESC enuncia un elenco di circostanze che possono costituire indizi di tale genere. Logicamente, detto elenco si riferisce, in particolare, ad azioni intraprese dal debitore in relazione ai suoi beni che appaiono «insolite», vale a dire prive di giustificazione economica o commerciale – ad esempio, «le spese e i prelievi dai conti bancari» effettuati dal debitore che non risultano necessari «per sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti». Tale comportamento può far sorgere un ragionevole sospetto che il debitore stia effettivamente intraprendendo azioni volte a nascondere o dissipare i suoi beni. L’elenco di cui trattasi sarà esaminato nel dettaglio di seguito. Per il momento è sufficiente osservare che, come indica l’espressione «ad esempio» utilizzata in tale paragrafo, l’elenco non è esaustivo, ma puramente illustrativo. Come correttamente rileva la Commissione, qualsiasi elemento che, considerato singolarmente o congiuntamente ad altri, sia idoneo ad indicare il «rischio concreto» che il debitore possa tentare di sottrarsi al pagamento può costituire un mezzo di prova rilevante. Come precisa, inoltre, il medesimo comma di detto considerando, i giudici nazionali sono tenuti a procedere, caso per caso, a una «valutazione globale» di tutte le circostanze invocate dai creditori a tale riguardo. 58. Nel procedimento principale non spetta alla Corte, bensì al giudice del rinvio procedere a una siffatta «valutazione globale» sulla base degli elementi di prova forniti dalla TQ a sostegno della sua domanda. Tuttavia, poiché la presente causa è la prima a riguardare l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC, è opportuno fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che potrebbero essere utili nella valutazione in parola. 59. Inizierò con la circostanza più eclatante invocata da TQ, ossia l’adozione, da parte del legislatore maltese, dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo – circostanza che il giudice del rinvio chiama, nella sua questione, «ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore». Contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e il governo maltese, detto elemento è, a mio avviso, manifestamente pertinente nell’ambito della «valutazione globale» che deve compiere il giudice del rinvio. 60. A titolo di regola generale, il semplice fatto che il debitore detenga beni solo in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria che ha emesso il titolo del creditore o che il debitore abbia trasferito – o sia in procinto di trasferire – i suoi beni da uno Stato membro a un altro, non è di per sé sufficiente per dimostrare la sussistenza di un «rischio concreto» per il recupero del credito vantato dal creditore. Infatti, indipendentemente dalle intenzioni del debitore a tale proposito, quest’ultimo non può di norma sottrarsi in tal modo al pagamento dei propri debiti. Infatti, il creditore può, in linea di principio, ottenere l’esecuzione del titolo di cui trattasi in detto altro Stato membro quasi con la stessa facilità con cui avrebbe potuto ottenerla nello Stato membro d’origine in forza dei meccanismi previsti dal regolamento Bruxelles I bis ( 26 ). Ai sensi delle norme previste da detto regolamento e conformemente al principio della fiducia reciproca su cui esse sono fondate, una decisione giudiziaria o un atto pubblico emessi in uno Stato membro sono, in linea di principio, automaticamente esecutivi in tutti gli altri Stati membri. 61. Tuttavia, come sostengono il governo belga e la Commissione, la situazione è diversa quando uno Stato membro adotta un atto legislativo (nel caso di specie, l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo) che autorizza i propri organi giurisdizionali a negare l’esecutività , sul suo territorio, di sentenze straniere come quella che riconosce il credito vantato dal creditore. 62. Stabilire se l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo sia compatibile con il regolamento Bruxelles I bis – questione che ha dato origine a un significativo dibattito dinanzi alla Corte – è superfluo ai fini della presente analisi ( 27 ). Ciò che rileva è che, attualmente, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile) sembra conformarsi a tale disposizione. Appelli avverso le sentenze del giudice in parola sarebbero pendenti dinanzi alla Qorti tal-Appell (Corte d’appello, Malta), che potrebbe, a suo tempo, adottare un punto di vista diverso. Tuttavia, resta il fatto che, in forza della legge di cui trattasi, esiste quantomeno una ragionevole probabilità che l’esecuzione del credito vantato da TQ si riveli impossibile a Malta. 63. Dato che non può essere adottata alcuna misura esecutiva nei confronti del debitore nel territorio dello Stato membro in questione, i beni che il debitore detiene in tale Stato (il che, per quanto riguarda le società di giochi d’azzardo stabilite e operanti a partire da detto Stato membro, probabilmente significa la maggior parte di esse) sono effettivamente «nascosti» al creditore. Inoltre, se, come sostiene il governo maltese, un atto legislativo come l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo non incide sulla possibilità per il creditore di ottenere l’esecuzione della sua decisione giudiziaria in altri Stati membri, esso crea anche, come afferma TQ, un incentivo per il debitore a trasferire i beni potenziali che lo stesso può detenere in tali altri Stati membri nello Stato membro in questione, «nascondendo» così interamente il suo patrimonio al creditore. 64. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo maltese, prendere in considerazione un siffatto elemento non mette in discussione il «giusto equilibrio» tra gli interessi del creditore e quelli del debitore che il legislatore mirava a raggiungere. Se, come indicato in precedenza, il regolamento OESC è diretto a tutelare il creditore non contro qualsiasi rischio per il recupero del suo credito, bensì contro il rischio che il debitore si sottragga all’esecuzione, non ne consegue che solo le azioni passate o presenti del debitore possono essere prese in considerazione nella valutazione del rischio in parola. Sebbene gli elementi indicati al considerando 14, quarto comma, del regolamento OESC si basino, per la maggior parte ( 28 ), logicamente sul comportamento del debitore, essi sono meramente illustrativi, come osservato in precedenza. Affinché un’ordinanza di sequestro conservativo raggiunga il suo obiettivo, il rischio che il debitore possa sottrarsi al pagamento deve essere valutato in maniera realistica. Di conseguenza, dovrebbe essere preso in considerazione qualsiasi indizio volto a dimostrare un rischio del genere ( 29 ). 65. In tale situazione, come rileva la Commissione, una siffatta circostanza non può, di per sé, essere sufficiente per dimostrare che ricorre la condizione del « periculum in mora » prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC. Infatti, nella presente causa non è ragionevolmente possibile supporre in maniera astratta che ogni società di gioco d’azzardo maltese approfitterà dell’opportunità concessa dall’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo e «nasconderà» tutti i suoi beni a Malta per sottrarsi al pagamento delle pretese di restituzione dei giocatori, come quella avanzata da TQ. A mio avviso, ciò dipende da una «valutazione globale», caso per caso, di altri elementi che indichino una ragionevole probabilità che, qualora non venga emessa un’ordinanza di sequestro conservativo, la società in questione possa agire in tal senso (il che giustificherebbe, a sua volta, il «congelamento» dei potenziali fondi che la società detiene in altri Stati membri per neutralizzare detto rischio). Tale considerazione mi conduce ad esaminare le altre circostanze del procedimento principale. 66. In primo luogo, come suggerisce il quarto comma del considerando 14, «la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore» è rilevante a tale riguardo. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta espressamente di ottemperare alle sentenze definitive pronunciate dai giudici austriaci a favore di TQ e vi è motivo di ritenere – tra l’altro perché la [OSCURATO:PERSONA] l’ha dichiarato dinanzi alla Corte – che tale società invocherà l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo per opporsi all’esecuzione di dette sentenze a Malta. Come correttamente sottolinea il governo belga, siffatti elementi possono, nell’ambito della «valutazione globale», contribuire a dimostrare la sussistenza del «rischio concreto» richiesto. 67. In secondo luogo, come indicato dal quarto comma del medesimo considerando, possono essere altresì rilevanti «la natura dei beni del debitore» e «ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni». Le società che, ad esempio, detengono beni immobili in vari Stati membri non sarebbero necessariamente in grado di disporne agevolmente e, pertanto, di «nascondere» completamente i loro beni nello Stato membro in cui sono stabilite. Per contro, è più probabile che ciò avvenga qualora il credito vantato dal creditore riguardi una società che opera online a partire dallo Stato membro in questione con beni limitati o inesistenti in altri Stati. In tale contesto, le azioni intraprese da tale società in relazione a detti beni potenziali, quale il trasferimento di somme da conti bancari che la società può detenere in altri Stati membri o la chiusura di tali conti bancari, possono costituire indizi di un siffatto rischio di «occultamento», in quanto le azioni in parola appaiono «insolite», vale a dire prive di giustificazione economica o commerciale. 68. Allo stesso modo, è altresì rilevante, nel caso di specie, la risoluzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del rapporto commerciale che essa intratteneva con un prestatore di servizi di pagamento ([OSCURATO:PERSONA]) in Austria, che ha comportato il trasferimento del saldo creditore che detta società aveva con tale prestatore di servizi. In particolare, per quanto riguarda le società che operano online, i cui beni materiali negli Stati membri destinatari sono limitati o inesistenti, il saldo creditore con detto operatore di pagamento può essere uno dei pochi beni che esse detengono al di fuori dello Stato membro in cui hanno sede. Nella misura in cui appare «insolita», come sostiene la Commissione, una siffatta risoluzione può indicare una strategia più ampia del debitore volta a «nascondere» tutti i suoi beni a Malta. Tuttavia, deve esistere un nesso temporale tra i due elementi. Per tale motivo il considerando 14 del regolamento OESC fa riferimento a «ogni eventuale azione recente» intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni. Un’azione troppo lontana nel tempo non può più indicare che il rischio persiste nel momento in cui viene esaminata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Tuttavia, ciò deve essere determinato alla luce delle altre circostanze prese in considerazione nell’ambito della «valutazione globale». Spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificarlo nella presente causa. 69. Prima di concludere, desidero affrontare un ultimo punto, che ha suscitato numerose discussioni dinanzi alla Corte, ossia quello relativo alla tempistica con cui TQ ha chiesto l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo. Il suo credito avrebbe avuto origine nel 2019 (quando ha partecipato ai giochi d’azzardo offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]); la [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il proprio contratto con la [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2021; le sentenze con cui i giudici austriaci hanno riconosciuto il credito sono divenute definitive ed esecutive il 13 aprile 2022, e l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo è stato adottato il 12 giugno 2023. Eppure, TQ ha presentato la domanda il 13 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] e il governo maltese sostengono che detto ritardo giustifica, di per sé, la mancata concessione dell’ordinanza di sequestro conservativo richiesta ( 30 ). 70. Tuttavia, nulla nel regolamento OESC impone a un creditore l’obbligo di presentare la sua domanda nel momento stesso in cui sorge il «rischio concreto» per l’esecuzione del suo credito. L’unica considerazione pertinente è se un «rischio concreto» per l’esecuzione di detto credito persista nel momento in cui il creditore la presenta. Non è, di per sé, rilevante il fatto che quest’ultimo avrebbe potuto presentare prima la propria domanda. Come accennato in precedenza, il fatto che taluni elementi risalgano a diversi anni prima può certamente indicare, a seconda delle circostanze, che il relativo rischio non esiste più – o perché nulla indica che il debitore continuerà ad intraprendere azioni per sottrarsi all’esecuzione o perché il debitore ha già intrapreso azioni del genere ed è ormai troppo tardi perché un’ordinanza di sequestro conservativo sia efficace. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio determinare tale aspetto nella presente causa. V. Conclusione 71. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria) come segue: L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: la condizione prevista da tale disposizione è soddisfatta allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria adita dell’urgente necessità di un’ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, qualora detta misura non sia emessa, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in tal modo compromettendo o, quanto meno, rendendo sostanzialmente più difficile il recupero del credito vantato dal creditore. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 V. già le mie conclusioni nelle cause Wunner (C‑77/24, EU:C:2025:432) e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- und Sportwetten (C‑440/23, EU:C:2025:668). Ripeterò, in questa sede, alcune spiegazioni di contesto che riflettono le osservazioni dedotte dalle parti in dette cause. 3 La competenza di detti organi giurisdizionali deriva dalla regola del « forum actoris » prevista a favore dei consumatori in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis »). 4 V. https://parlament.mt/14th-leg/acts/act-xxi-of-2023/ (ultimo accesso effettuato il 7 settembre 2025). 5 V. L-Att tal-2023 li jemenda l-Att dwar il-Logħob [legge sul gioco d’azzardo (modifica), 2023] (Supplemento alla [OSCURATO:PERSONA] di Malta, n. 21,071, del 16 giugno 2023 – sezione A, pag. 473). L-Att dwar il-Logħob (legge sul gioco d’azzardo) (Supplemento alla [OSCURATO:PERSONA] di Malta, n. 19,991, del 15 maggio 2018 – sezione A, pag. 509) (in prosieguo: la «legge maltese sul gioco d’azzardo»). 6 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59) (in prosieguo: il «regolamento OESC»). 7 V. articolo 6 del regolamento OESC. 8 V. considerando 4, 5, 7 e 47, nonché articolo 1, paragrafo 1, del regolamento OESC. 9 V. articolo 22 del regolamento OESC. 10 V. considerando da 1 a 5 del regolamento OESC. 11 V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento OESC. Gli aspetti procedurali non trattati nel medesimo regolamento sono disciplinati dal diritto nazionale dell’organo giurisdizionale adito (v. articolo 46, paragrafo 1). 12 In primo luogo, il credito di TQ è «pecuniario» poiché è «relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro» (v. articolo 4, punto 5, del regolamento OESC). In secondo luogo, il credito in parola riguarda una «materia civile e commerciale», dal momento che è proposta da un soggetto privato contro un altro soggetto privato ai sensi delle norme comuni del diritto civile. Infine, nessuna delle esclusioni elencate all’articolo 2, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento si applica. 13 Poiché i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo richiesta sono tenuti in Stati membri diversi da quello dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda [v. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OESC]. 14 V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 58 e giurisprudenza citata). 15 La cancelleria della Corte ha finora seguito detto approccio. Nella sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) (C‑555/18, EU:C:2019:937), il debitore era considerato una «parte nel procedimento principale». Per contro, nella sentenza del 20 aprile 2023, Starkinvest (C‑291/21, EU:C:2023:299), il debitore non era ritenuto tale. Ciò derivava dalle informazioni divergenti fornite dal giudice del rinvio in ciascuna delle cause in parola. 16 Rinviare tale questione alle norme procedurali nazionali ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento OESC comporterebbe variabilità nel diritto del debitore di essere ascoltato dinanzi alla Corte a seconda dello Stato membro del giudice del rinvio. 17 Varie disposizioni del regolamento OESC qualificano sia il «creditore» sia il «debitore» come «parti» della procedura OESC (v. articolo 36, paragrafi 2 e 3, e articolo 37). È interessante notare che i termini «ricorrente» e «convenuto» sono stati utilizzati, insieme a quelli di «creditore» e «debitore», nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale [COM (2011) 445 final; in prosieguo: la «proposta di regolamento OESC»]. In seno al Consiglio dell’Unione è emersa la preferenza per il mantenimento di un solo insieme di termini e «creditore» e «debitore» sono stati preferiti semplicemente perché apparivano più ampi; v., in particolare, «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», doc. 16427/11, 7 novembre 2011, pag. 4. V. anche Cuniberti, G. e Migliorini, S., [OSCURATO:PERSONA] Regulation: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], 2018, pagg. 32 e 278. 18 V. sentenza del 21 febbraio 1991, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑143/88 e C‑92/89, EU:C:1991:65, punti da 17 a 19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 19 Infatti, ogni volta che la Corte è investita di domande di pronuncia pregiudiziale proposte nell’ambito di un procedimento nazionale ex parte volto all’emissione di provvedimenti cautelari (ad esempio, per l’emissione di ingiunzioni di pagamento), il convenuto è autorizzato a partecipare al procedimento pregiudiziale [v., ad esempio, sentenze del 14 dicembre 1971, Politi (43/71, EU:C:1971:122, pagg. da 1042 a 1043); del 18 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] (C‑266/96, EU:C:1998:306, punto 17), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 53 e 54)]. 20 Non muovo critiche al giudice del rinvio per la decisione adottata nel caso di specie, poiché lo stesso non sapeva né poteva ragionevolmente prevedere che la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale avrebbe inevitabilmente comportato che il debitore fosse informato. 21 Per contro, qualora la domanda del creditore sia temeraria, il giudice del rinvio dovrebbe semplicemente rigettarla, nel qual caso non sembrerebbe necessario proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale. 22 V., rispettivamente, articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento OESC. 23 V. sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) (C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 40), e Silverstri, E., «Article 7: Conditions for issuing a [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], F. e D’Alessandro, E. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] on Regulation (EU) No 655/2014 , [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. 81 e 82, §§ 7.05 e 7.06. V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 28). È vero che il considerando 14 del regolamento OESC enuncia che il creditore dovrebbe dimostrare che «il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza l’ordinanza, l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile» (il corsivo è mio). Tuttavia, a mio avviso, ciò si limita a riflettere un caso di redazione imprecisa da parte del legislatore (confronta coi punti 28 e 33 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, ricordo che i considerando di uno strumento dell’Unione, pur potendo chiarire parti ambigue delle sue disposizioni concrete (v., ad esempio, paragrafo 52 delle presenti conclusioni), non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere validamente fatti valere al fine di interpretare tali disposizioni in un senso in contrasto con la loro formulazione [v. sentenza del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑134/08, EU:C:2009:229, punto 16 e giurisprudenza citata)]. 24 V. Consiglio dell’Unione europea, delegazione del [OSCURATO:PERSONA] al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 13 agosto 2012, pagg. 5 e 6; delegazione svedese al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 27 agosto 2012, pag. 2; delegazione tedesca al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 28 agosto 2012, pag. 8; delegazione irlandese al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, 5 settembre 2012, pag. 4; delegazione finlandese al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 13140/12, ADD 11, 7 settembre 2012. 25 V. presidenza al Gruppo di lavoro sulle questioni di diritto civile (ordinanza di sequestro conservativo), doc. 8806/13 LIMITE, 26 aprile 2013, pagg. da 2 a 4; Segretariato generale del Consiglio, 6 febbraio 2014, doc. 6215/14, pagg. 7 e 21. V., altresì, Parlamento europeo, posizione definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del [regolamento OESC] [EP-PE_TC1-COD (2011) 0204], pagg. da 8 a 35. 26 V., per analogia, sentenza del 10 febbraio 1994, Mund & Fester (C‑398/92, EU:C:1994:52, punti da 18 a 22). 27 La Corte non dovrebbe pertanto fornire chiarimenti in materia nella presente causa. 28 In realtà, il considerando 14 fa anche riferimento alla «natura dei beni del debitore». 29 La compatibilità, nel caso di specie, dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo con il regolamento Bruxelles I bis e, pertanto, la legittimazione delle società di giochi d’azzardo maltesi, in base al diritto dell’Unione, ad opporsi all’esecuzione delle pretese di restituzione di un giocatore a Malta , come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e il governo maltese, non sono, ancora una volta, rilevanti in detto contesto. Quand’anche lo fossero, una società del genere non sarebbe legittimata a sottrarsi al pagamento di detti crediti in tutta l’Unione europea ricollocando i beni nello Stato membro in questione. Un’ordinanza di sequestro conservativo può essere emessa per neutralizzare detto rischio. 30 V., per la medesima posizione, paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 655/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris