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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05546/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge sulla prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso in ordine alla mancanza di prova della detenzione, da parte dell'Orlando, dello stupefacente poi caduto in sequestro: la Corte di merito, con argomentazioni in fatto e saldamente ancorate alla risultanze processuali, dalle quali non possono espunte le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali egli avrebbe dovuto consegnare lo stupefacente all'odierno ricorrente, ha ritenuto, con argomentazioni non illogiche, che l'imputato fosse salito a bordo dell'auto proprio per avere la consegna della droga, in un ambiente protetto.

Il dato ponderale, gr. 500 di hashish frazionati in cinque panetti da cui erano ricavabili oltre cinquemila dosi, è stato correttamente ritenuto incompatibile con la qualificazione come fatto lieve e valorizzando come indice negativamente assorbente una dato estremamente significativo e correlato al pericolo di diffusione della droga; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge sulla prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso in ordine alla mancanza di prova della detenzione, da parte dell'Orlando, dello stupefacente poi caduto in sequestro: la Corte di merito, con argomentazioni in fatto e saldamente ancorate alla risultanze processuali, dalle quali non possono espunte le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali egli avrebbe dovuto consegnare lo stupefacente all'odierno ricorrente, ha ritenuto, con argomentazioni non illogiche, che l'imputato fosse salito a bordo dell'auto proprio per avere la consegna della droga, in un ambiente protetto. Il dato ponderale, gr. 500 di hashish frazionati in cinque panetti da cui erano ricavabili oltre cinquemila dosi, è stato correttamente ritenuto incompatibile con la qualificazione come fatto lieve e valorizzando come indice negativamente assorbente una dato estremamente significativo e correlato al pericolo di diffusione della droga; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
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