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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13848/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01VZ1330 ) nato il 19/02/1.975 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; rilevato che la difesa lamenta:

1. Mancanza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione al mancato accoglimento della richiesta di concordato;

2. Mancanza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;

3. Omessa motivazione, contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione alla mancata attivazione della procedura di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. al fine dell'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53

I. 689/81.

Considerato, quanto al primo motivo di doglianza, che l'apparato argomentativo della sentenza rende conto delle ragioni del rigetto della proposta di concordato alla luce della non accoglibillità della richiesta di sospensione condizionale della pena compresa nel patto raggiunto.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello, con motivazione congrua e immune da censure, ha evidenziato il dato negativo concretato dalla vita anteatta dell'imputato, condannato più volte per fatti analoghi, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Considerato, quanto alla doglianza riguardante il rigetto dell'applicazione di sanzioni sostitutive, che la sentenza è sorretta da motivazione del tutto adeguata, con la quale il ricorso non si confronta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01VZ1330 ) nato il 19/02/1.975 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; rilevato che la difesa lamenta: 1. Mancanza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione al mancato accoglimento della richiesta di concordato; 2. Mancanza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 3. Omessa motivazione, contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione alla mancata attivazione della procedura di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. al fine dell'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 689/81. Considerato, quanto al primo motivo di doglianza, che l'apparato argomentativo della sentenza rende conto delle ragioni del rigetto della proposta di concordato alla luce della non accoglibillità della richiesta di sospensione condizionale della pena compresa nel patto raggiunto. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello, con motivazione congrua e immune da censure, ha evidenziato il dato negativo concretato dalla vita anteatta dell'imputato, condannato più volte per fatti analoghi, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Considerato, quanto alla doglianza riguardante il rigetto dell'applicazione di sanzioni sostitutive, che la sentenza è sorretta da motivazione del tutto adeguata, con la quale il ricorso non si confronta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13848/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris