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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08277/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28424-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28424/2019 Numero sezionale 771/2022 Numero di raccolta generale 8277/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – avverso la sentenza n. 104/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 18/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Tesei & [OSCURATO:PERSONA] società agricola a r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 497/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale con riferimento a maggior valore da attribuire a terreno compravenduto rispetto a quanto dichiarato dalla parte; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2, co. 4 bis.

D.L. siccome modificato dall’art. 1 co. 41 L. n. 220 del 2010, art. 2697 c.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare le prove documentali circa l’assolvimento, da parte della ricorrente, dell’onere probatorio relativo al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle agevolazioni previste per la cd. piccola proprietà contadina con riguardo alla compravendita in esame;

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 49 e 50 DPR n. 350/2001, art. 2697 c.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare le prove documentali circa F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28424/2019 Numero sezionale 771/2022 Numero di raccolta generale 8277/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 l’assenza di abusi edilizi realizzati dalla contribuente alla data di acquisto dei terreni;

1.3. i motivi sono inammissibili in quanto, sotto l’egida di censura per violazione di norme di diritto, si sollecita la revisione del giudizio di fatto operato dal giudice d'appello che ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione denominata piccola proprietà contadina per mancata conduzione e coltivazione diretta del fondo acquisito, essendo stato ivi realizzato un impianto sportivo per il gioco del golf, in assenza di concessione edilizia ed autorizzazioni comunali e senza svolgimento di attività agricole, ed essendo dunque emerso che sui fondi non vi era traccia di pratica di attività di coltivazione dell’area acquistata;

1.3. con i motivi in esame si pongono, quindi, in realtà questioni inerenti alla valutazione probatoria dei fatti rilevanti ai fini della decisione (art. 360, comma 1, n. 5);

1.4. il ricorso della contribuente è stato inoltre respinto in primo e in secondo grado e quindi si ha una ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter c.p.c. in quanto il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 10897/2018 Cass.n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014) mentre, all'evidenza, la ricorrente non ha assolto all'onere summenzionato;

2.1. con il terzo motivo si denunzia violazione di norme di diritto (art. 52, co. 2 bis, DPR n. 131/1986, art. 3 L. n. 241/1990, art. 7, co. 1, L. n. 212/2000) ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per essere stato emesso l’atto impositivo sulla base di mero rinvio, nello stesso, al Rapporto redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] abusi del settore urbanistico del Comune di Olbia, senza alcun vaglio critico delle relative risultanze;

2.2. la censura va parimenti disattesa;

2.3. questa Corte ha già affermato, sulla base di principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, che in tema di avviso di F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28424/2019 Numero sezionale 771/2022 Numero di raccolta generale 8277/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass. n. 32957/2018, 30560/2017);

2.4. anche nel presente caso dunque dalla ricezione degli elementi risultanti dal rapporto redatto all’esito di sopralluogo da parte del responsabile del <<settore Controllo edilizia e [OSCURATO:PERSONA]>> del Comune di Olbia, operata mediante il semplice richiamo del loro contenuto fatto nell'avviso, non può indursi che di quegli elementi sia mancata, da parte dell'ufficio, un’autonoma valutazione, dovendosi piuttosto ritenere implicitamente condivisa la valutazione di rilevanza espressa del rapporto richiamato;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28424-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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D.L. siccome modificato dall’art. 1 co. 41 L. n. 220 del 2010, art. 2697 c.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare le prove documentali circa l’assolvimento, da parte della ricorrente, dell’onere probatorio relativo al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle agevolazioni previste per la cd. piccola proprietà contadina con riguardo alla compravendita in esame; 1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 49 e 50 DPR n. 350/2001, art. 2697 c.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare le prove documentali circa F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. n. 10897/2018 Cass.n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014) mentre, all'evidenza, la ricorrente non ha assolto all'onere summenzionato; 2.1. con il terzo motivo si denunzia violazione di norme di diritto (art. 52, co. 2 bis, DPR n. 131/1986, art. 3 L. n. 241/1990, art. 7, co. 1, L. n. 212/2000) ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per essere stato emesso l’atto impositivo sulla base di mero rinvio, nello stesso, al Rapporto redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] abusi del settore urbanistico del Comune di Olbia, senza alcun vaglio critico delle relative risultanze; 2.2. la censura va parimenti disattesa; 2.3. questa Corte ha già affermato, sulla base di principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, che in tema di avviso di F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28424/2019 Numero sezionale 771/2022 Numero di raccolta generale 8277/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass. n. 32957/2018, 30560/2017); 2.4. anche nel presente caso dunque dalla ricezione degli elementi risultanti dal rapporto redatto all’esito di sopralluogo da parte del responsabile del <<settore Controllo edilizia e [OSCURATO:PERSONA]>> del Comune di Olbia, operata mediante il semplice richiamo del loro contenuto fatto nell'avviso, non può indursi che di quegli elementi sia mancata, da parte dell'ufficio, un’autonoma valutazione, dovendosi piuttosto ritenere implicitamente condivisa la valutazione di rilevanza espressa del rapporto richiamato; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B
Sentenza Cassazione n. 08277/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris