CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01504/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 496 e 334 cod. pen., commessi il 21 settembre 2012. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: nullità assoluta per omessa citazione a giudizio dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di impugnazione per il reato di cui all'art. 334 cod. proc. pen. 3. Il ricorso non è inammissibile. L'eccezione processuale, sollevata con il primo motivo, non è manifestamente infondata. Inoltre, in relazione al secondo motivo, va osservato come, in effetti, l'atto di appello abbia investito anche la condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. Va rilevato, allora, che in data 21 marzo 2020 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati (non rilevate sospensioni) 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \ ssighelli DEPOSl -r lti (12.-"J‘i