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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 05353/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte militare di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese del giudizio di primo grado; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 23 febbraio 2022 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 14 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva prosciolto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dal reato ascrittoli ex artt. 189, commi primo e secondo, cod. pen. mil . pace.

2. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA], nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che l'imputato rivolgeva al brigadiere capo [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di un messaggio trasmesso, tramite il dispositivo whatsapp, il 13 aprile 2020.

Tale messaggio, in particolare, riportava la seguente frase: «Parlare con voi è in insulto alla intelligenza di base.

Quella elementare.

Perciò adesso non ho più voglia di sprecare fiato».

Le frasi ingiuriose rivolte dal carabiniere scelto [OSCURATO:PERSONA] al brigadiere capo [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, traevano origine da un contenzioso insorto a proposito del possesso delle chiavi di accesso agli alloggi di servizio che erano in possesso della persona offesa.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi veniva emessa la sentenza di proscioglimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pronunciata nei termini di cui in premessa.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere ingiurioso il comportamento di insubordinazione di [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare i dati fattuali, peraltro incontroversi, che l'imputato non conosceva il brigadiere capo Logli e che quest'ultimo apparteneva a un reparto militare diverso dal ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte militare di appello di Roma aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di entrambi di gradi di giudizio, senza considerare che il Tribunale militare di Verona, nel processo di primo grado, aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il che imponeva conclusivamente l'eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, emessa in violazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere ingiurioso il comportamento di insubordinazione di [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare i dati fattuali, peraltro incontroversi, che l'imputato non conosceva il brigadiere capo Logli e che quest'ultimo apparteneva a un reparto militare differente dal ricorrente.

Osserva il Collegio che con tale doglianza la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione degli accadimenti criminosi, rispetto ai quali non è ravvisabile alcun travisamento probatorio, dovendosi, in proposito, evidenziare che è incontroverso che il ricorrente aveva rivolto la frase ingiuriosa contestata all'indirizzo del brigadiere Logli, nella piena consapevolezza di inviare il messaggio, tramite il dispositivo whatsapp, a un militare.

La consapevolezza del ricorrente, del resto, è pacifica, derivando dal fatto che la frase ingiuriosa veniva rivolta alla persona offesa a causa di un contenzioso insorto a proposito della disponibilità delle chiavi di accesso agli alloggi di servizio che erano in possesso della vittima.

Ne discende che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito era univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione del ricorrente, risultando, tra l'altro, corroborato dalla deposizione del tenente colonnello Nobili, che aveva compiuto gli accertamenti relativi alla controversia insorta per la disponibilità delle chiavi degli alloggi di servizio tra Taranto e Logli, il 13 aprile 2020, che non permettevano di ipotizzare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi.

In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile.

Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte militare di appello di Roma aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di entrambi di gradi di giudizio, senza considerare che il Tribunale militare di Verona, nel processo di primo grado, aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., imponendo l'eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, emessa in violazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

Osserva il Collegio che, nel giudizio di primo grado, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva prosciolto dal reato ascrittogli ex art. 131-bis cod. pen., t con la conseguenza che la sua condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio risulta pronunciata dalla Corte militare di appello di Roma, in violazione dell'art. 592, comma 3, cod. proc. pen., impropriamente richiamato nella sentenza impugnata, a tenore del quale l'imputato «che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto».

Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui consegue l'eliminazione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese del primo di giudizio, che devono essere ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. 4.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali relative al primo grado di giudizio, che devono essere eliminate ex art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte militare di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese del giudizio di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 febbraio 2022 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 14 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva prosciolto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dal reato ascrittoli ex artt. 189, commi primo e secondo, cod. pen. mil . pace. 2. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA], nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che l'imputato rivolgeva al brigadiere capo [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di un messaggio trasmesso, tramite il dispositivo whatsapp, il 13 aprile 2020. Tale messaggio, in particolare, riportava la seguente frase: «Parlare con voi è in insulto alla intelligenza di base. Quella elementare. Perciò adesso non ho più voglia di sprecare fiato». Le frasi ingiuriose rivolte dal carabiniere scelto [OSCURATO:PERSONA] al brigadiere capo [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, traevano origine da un contenzioso insorto a proposito del possesso delle chiavi di accesso agli alloggi di servizio che erano in possesso della persona offesa. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi veniva emessa la sentenza di proscioglimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pronunciata nei termini di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere ingiurioso il comportamento di insubordinazione di [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare i dati fattuali, peraltro incontroversi, che l'imputato non conosceva il brigadiere capo Logli e che quest'ultimo apparteneva a un reparto militare diverso dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte militare di appello di Roma aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di entrambi di gradi di giudizio, senza considerare che il Tribunale militare di Verona, nel processo di primo grado, aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il che imponeva conclusivamente l'eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, emessa in violazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere ingiurioso il comportamento di insubordinazione di [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare i dati fattuali, peraltro incontroversi, che l'imputato non conosceva il brigadiere capo Logli e che quest'ultimo apparteneva a un reparto militare differente dal ricorrente. Osserva il Collegio che con tale doglianza la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione degli accadimenti criminosi, rispetto ai quali non è ravvisabile alcun travisamento probatorio, dovendosi, in proposito, evidenziare che è incontroverso che il ricorrente aveva rivolto la frase ingiuriosa contestata all'indirizzo del brigadiere Logli, nella piena consapevolezza di inviare il messaggio, tramite il dispositivo whatsapp, a un militare. La consapevolezza del ricorrente, del resto, è pacifica, derivando dal fatto che la frase ingiuriosa veniva rivolta alla persona offesa a causa di un contenzioso insorto a proposito della disponibilità delle chiavi di accesso agli alloggi di servizio che erano in possesso della vittima. Ne discende che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito era univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione del ricorrente, risultando, tra l'altro, corroborato dalla deposizione del tenente colonnello Nobili, che aveva compiuto gli accertamenti relativi alla controversia insorta per la disponibilità delle chiavi degli alloggi di servizio tra Taranto e Logli, il 13 aprile 2020, che non permettevano di ipotizzare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi. In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte militare di appello di Roma aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di entrambi di gradi di giudizio, senza considerare che il Tribunale militare di Verona, nel processo di primo grado, aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., imponendo l'eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, emessa in violazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, nel giudizio di primo grado, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva prosciolto dal reato ascrittogli ex art. 131-bis cod. pen., t con la conseguenza che la sua condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio risulta pronunciata dalla Corte militare di appello di Roma, in violazione dell'art. 592, comma 3, cod. proc. pen., impropriamente richiamato nella sentenza impugnata, a tenore del quale l'imputato «che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto». Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui consegue l'eliminazione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese del primo di giudizio, che devono essere ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali relative al primo grado di giudizio, che devono essere eliminate ex art. 620, lett. 1), cod. proc. pen. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese proc
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