CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44460/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2003/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Roma in data 5/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato per la mancanza di prove certe sulla destinazione allo spaccio. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sulle modalità dei fatti (l'assenza di documentazione attestante lo stato di assuntore, la suddivisione della sostanza, presenza di strumenti per lo spaccio, assenza di redditi). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. j est re [OSCURATO:PERSONA] so [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,---