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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01796/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25031/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il Dott.

M. Gardin, in via Mantegazza 24; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Avv.

F. Carluccio, in via Belli 36; -controricorrente - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce, n. 681/2018, pubblicata il 29 maggio 2018 e notificata il 20 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, con ricorso depositato il 22 dicembre 2014, che: era stato [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL di Brindisi dal 4 ottobre 2005 al 31 ottobre 2011 in virtù di tre atti deliberativi; la Giunta regionale della Puglia, all’esito del procedimento di verifica di metà mandato dell’attività dei [OSCURATO:PERSONA] delle ASL di Brindisi e Lecce aveva dato atto che, per il Direttore generale [OSCURATO:PERSONA],erano stati raggiunti tutti gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, mentre quelli assegnati annualmente erano stati conseguiti nel numero di 70 su 84, con la conseguenza che la valutazione si era risolta con esito positivo; tale esito involgeva anche la gestione amministrativa a lui affidata e produceva effetti favorevoli pure nei suoi confronti, quale Direttore amministrativo, sicché gli sarebbe spettata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995 e successive modifiche e dell’art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992 l’attribuzione di una ulteriore quota, pari al 20%, del trattamento economico riconosciutogli con la delibera di nomina.

Egli ha chiesto la condanna dell’ASL Brindisi a versare detta integrazione.

Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 18 novembre 2015, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 681/2018, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.L’ASL Brindisi si è difesa con controricorso.

Parte controricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal successivo d.lgs. n. 229 del 1999 e 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995 in quanto la Corte d’appello di Lecce non avrebbe tenuto adeguatamente conto della portata della riforma di cui al d.l.gs. n. 229 del 1999 e dei ruoli ricoperti dai Direttori sanitario e amministrativo.

Infatti, il Direttore amministrativo non avrebbe più avuto la funzione di coadiuvare il Direttore generale, ma, assieme al Direttore sanitario, avrebbe partecipato, unitamente al Direttore generale, che ne avrebbe avuto la responsabilità, alla direzione dell’azienda e avrebbe assunto diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza, tanto da concorrere alla formazione delle decisioni della direzione generale.

Pertanto, non avrebbero potuto essere confuse “le funzioni attribuite alla loro competenza” ex art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, con gli obiettivi menzionati nell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, non assegnati al ricorrente.

Al contrario, la corte territoriale avrebberitenuto che, non avendo il Direttore generale stabilito i citati obiettivi, egli, quale Direttore amministrativo, non avrebbe avuto diritto al richiesto trattamento integrativo, con l’effetto che la valutazione positiva ricevuta dal Direttore generale a livello regionale non si sarebbe potuta estendere ad essoricorrente.

Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], il d.lgs. n. 229 del 1999, modificando nei termini di cui sopra il d.lgs. n. 502 del 1992, avrebbe affidato la gestione dell’ASL a Direttore generale, [OSCURATO:PERSONA] e Direttore amministrativo.

Ne sarebbe derivatoche l’art. 2 del d.P.C.M. n. 502 del 1995 avrebbe dovuto essere disapplicato nella parte ove imponeva, per ottenere la richiesta integrazione economica, il raggiungimento dei menzionati obiettivi, perché il Direttore amministrativo, ormai gestore dell’azienda sanitaria, non avrebbepiù avuto necessitàdell’attribuzione annuale di tali obiettivi ai fini della valutazione della sua attività, dal momento che gli obiettivi che avrebbe dovuto conseguire sarebbero statiquelli stabiliti per il Direttore generale.

Inoltre, non avrebbe potuto essere sottovalutato il principio per il quale l’inerzia della P.A. nello svolgere un’attività obbligatoria (nella specie, la determinazione degli obiettivi de quibus) non avrebbe potuto tradursi in un pregiudizio per chi avesseavuto diritto al compimento di detta attività.

La doglianza è infondata.

L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha attribuito distintamente al direttore sanitario la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico- sanitari e al direttore amministrativo la direzione dei servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale,stabilendo che il contenuto del contratto di lavoro, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, fosse demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ne è conseguita l’emanazione deld.P.C.M . n. 502 del 1995, il quale, all ’ art. 2 (contratto dei direttori amministrativo e sanitario), ha stabilito che: “1.

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.

2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. [...]

5. Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.

Il predetto trattamento può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori.

Il trattamento economico, complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell’indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale”.

In seguito, è stato introdotto dal d.lgs. n. 229del 1999, l’art. 3 bis, comma 8, del d.lgs. n. 502del 1992 il quale, dopo avere previsto che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha stabilito che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo era definito, in sede di revisione del d.P.C.M. n. 502 del 1995, “ anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa”.

L’art. 2 della leggen. 419 del 1998 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale),nel dettare i principi e criteri direttivi di delega ai fini dell’emanazione dei decreti legislativi delegati al Governo (art. 1),aveva previsto, all ’ art. 2 , comma 1, lett. u), che , per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con d.P.C.M. n. 592 del 1995, si sarebbe dovuta rapportare l’eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale “stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa”.

L’utilizzo dell'avverbio “ rispettivamente ” è chiaramente indicativo della relazione che deve sussistere tra il trattamento economico del direttore sanitario con quello delle posizioni apicali della dirigenza medica e del trattamento economico del direttore amministrativo con quello del trattamento apicale della dirigenza amministrativa.

Il d.P.C.M. n. 319 del 2001 il quale, modificando il decreto n. 502del 1995, ha disposto che, mentre il compenso del direttore generale era definito, a prescindere da qualsiasi richiamo alla contrattazione collettiva, in base a specifici parametri, il compenso dei direttori sanitari e amministrativi dovesse essere inderogabilmente agganciato alla contrattazione collettiva in funzione di minimo garantito, ha previsto , all ’ art. 2, che, fermo restando il limite massimo del trattamento economico annuo del direttore sanitario e del direttore amministrativo costituito dall’80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, quello minimo non poteva essere comunque inferiore al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

Più precisamente, mentre l’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 prescriveva solo che il trattamento economico del direttore sanitario e di quello amministrativo fosse definito ... anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni della dirigenza medica, il d.P.C.M. del 2001 hastabilito che il comma 5 dell ’ art. 2 d .

P .

C .

M . n. 502 del 1995, nel primo alinea è sostituito dai seguenti: “Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.

La Regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale [...].

I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale”.

Alla luce della riferita disciplina e delle stesse testuali indicazioni di cui alla legge delega (riprese, alla lettera, dal d.P.C.M. n. 319 del 2001 che utilizza il medesimo avverbio “rispettivamente”), questa S.C. ha ritenuto che anche l’art.2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, debb a essere interpretato rapportando il trattamento economico del direttore sanitario a quello del dirigente apicale sanitario e il trattamento economico del direttore amministrativo a quello del dirigente apicale amministrativo, ciò anche dovendo tenerepresente che nell’esercizio delle sue funzioni il direttore amministrativo svolge funzioni di carattere prettamente amministrativo mentre il direttore sanitario dirige e coordina l’attività dei dirigenti medici; ladistinzione nei termini indicati trova, del resto, un giuridico fondamento nella stessa qualificazione sanitaria richiesta per la nomina a direttore sanitario rispetto a quella del direttore amministrativo (ai sensi del citato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, il direttore sanitario è un medico mentre il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche).

Questa giurisprudenza ha pure rilevato che l’art. 2 del d.P.C.M. n. 502 del 1995, dopo aver delineato il trattamento economico onnicomprensivo da riconoscere al direttore sanitario e al direttore amministrativo, dispone ancora che tale trattamento può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori, stabilendo che il “ trattamento economico, complessivo”non può essere inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell’indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

La S.C. ha affermato, allora, che la disposizione, nella sua sequenza letterale (prevedendo la maggiorazione del 20 per cento e di seguito facendo riferimento al “trattamento economico, complessivo”), è chiara nell’indicare che, ai fini del raffronto, per tale “trattamento economico, complessivo” (che non può essere inferiore a quello della dirigenza apicale) debba considerarsi quello comprensivo della indicata quota integrativa perché diversamente si finirebbe per riconoscere al direttore amministrativo un trattamento economico superiore a quello dirigenza apicale amministrativa, e non semplicemente non inferiore(Cass., Sez.

L, n. 7303 del 16 marzo 2020).Dalla normativa e dalla giurisprudenza esaminate si evince che la posizione del Direttore amministrativo è ancora del tutto distinta da quelle del Direttore generale.

Lo stesso regime economico del Direttore amministrativo si differenzia da quello del Direttore generale, in quanto il d.P.C.M. n. 319 del 2001, di modifica del decreto n. 502 del 1995, ha stabilito che, mentre il compenso del Direttore generale è definito, a prescindere da qualsiasi richiamo alla contrattazione collettiva, in base a specifici parametri, quello del direttore amministrativo deve essere inderogabilmente agganciato alla contrattazione collettiva in funzione di minimo garantito.

In particolare, la retribuzione del Direttore amministrativo va legata al trattamento economico previsto per il dirigente amministrativo apicalein ragione anche della circostanza che il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche.

Ciò chiarisce come i compiti e, di conseguenza, gli obiettivi realizzabili dal Direttore amministrativo non possono coincidere con quelli del Direttore generale, quantomeno perché quest’ultimo ha incombenze che possono fuoriuscire dall’ambito strettamente giuridico.

D’altronde, il ricorrente non spiega perché il d.P.C.M. n. 319 del 2001, che ha modificato il d.P.C.M. n. 502 del 1995, non avrebbe cambiato proprio quella parte dell’art. 2, comma 5, di quest’ultimo d.P.C.M. per il quale “ ’art. 2, comma 1, lett.

U), della legge delega n. 419 del 1998, aveva comunque continuato a condizionare l’integrazione del 20% oggetto del contendere Nessuna disapplicazione dell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995 è, quindi, prospettabile.

Infine, del tutto irrilevante nella presente sede è la menzione, ad opera del ricorrente, del principio per il quale l’inerzia della P.A. nello svolgere un’attività obbligatoria (nella specie, la determinazione degli obiettivi de quibus) non potrebbe tradursi in un pregiudizio per chi avrebbe diritto al compimento di detta attività.

Infatti, egli ha agito sul presupposto che tale attività non fosse necessaria. 2)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “[OSCURATO:PERSONA] amministrativo di una ASL ha diritto, anche dopo l’entrata in vigore deld.lgs. n. 229 del 1999, a percepire l’integrazione, pari ad Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna ilricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza, a carico del ricorrent e , dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25031/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il Dott. M. Gardin, in via Mantegazza 24; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Avv. F. Carluccio, in via Belli 36; -controricorrente - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce, n. 681/2018, pubblicata il 29 maggio 2018 e notificata il 20 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, con ricorso depositato il 22 dicembre 2014, che: era stato [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL di Brindisi dal 4 ottobre 2005 al 31 ottobre 2011 in virtù di tre atti deliberativi; la Giunta regionale della Puglia, all’esito del procedimento di verifica di metà mandato dell’attività dei [OSCURATO:PERSONA] delle ASL di Brindisi e Lecce aveva dato atto che, per il Direttore generale [OSCURATO:PERSONA],erano stati raggiunti tutti gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza, mentre quelli assegnati annualmente erano stati conseguiti nel numero di 70 su 84, con la conseguenza che la valutazione si era risolta con esito positivo; tale esito involgeva anche la gestione amministrativa a lui affidata e produceva effetti favorevoli pure nei suoi confronti, quale Direttore amministrativo, sicché gli sarebbe spettata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995 e successive modifiche e dell’art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992 l’attribuzione di una ulteriore quota, pari al 20%, del trattamento economico riconosciutogli con la delibera di nomina. Egli ha chiesto la condanna dell’ASL Brindisi a versare detta integrazione. Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 18 novembre 2015, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 681/2018, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.L’ASL Brindisi si è difesa con controricorso. Parte controricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal successivo d.lgs. n. 229 del 1999 e 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995 in quanto la Corte d’appello di Lecce non avrebbe tenuto adeguatamente conto della portata della riforma di cui al d.l.gs. n. 229 del 1999 e dei ruoli ricoperti dai Direttori sanitario e amministrativo. Infatti, il Direttore amministrativo non avrebbe più avuto la funzione di coadiuvare il Direttore generale, ma, assieme al Direttore sanitario, avrebbe partecipato, unitamente al Direttore generale, che ne avrebbe avuto la responsabilità, alla direzione dell’azienda e avrebbe assunto diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza, tanto da concorrere alla formazione delle decisioni della direzione generale. Pertanto, non avrebbero potuto essere confuse “le funzioni attribuite alla loro competenza” ex art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, con gli obiettivi menzionati nell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, non assegnati al ricorrente. Al contrario, la corte territoriale avrebberitenuto che, non avendo il Direttore generale stabilito i citati obiettivi, egli, quale Direttore amministrativo, non avrebbe avuto diritto al richiesto trattamento integrativo, con l’effetto che la valutazione positiva ricevuta dal Direttore generale a livello regionale non si sarebbe potuta estendere ad essoricorrente. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], il d.lgs. n. 229 del 1999, modificando nei termini di cui sopra il d.lgs. n. 502 del 1992, avrebbe affidato la gestione dell’ASL a Direttore generale, [OSCURATO:PERSONA] e Direttore amministrativo. Ne sarebbe derivatoche l’art. 2 del d.P.C.M. n. 502 del 1995 avrebbe dovuto essere disapplicato nella parte ove imponeva, per ottenere la richiesta integrazione economica, il raggiungimento dei menzionati obiettivi, perché il Direttore amministrativo, ormai gestore dell’azienda sanitaria, non avrebbepiù avuto necessitàdell’attribuzione annuale di tali obiettivi ai fini della valutazione della sua attività, dal momento che gli obiettivi che avrebbe dovuto conseguire sarebbero statiquelli stabiliti per il Direttore generale. Inoltre, non avrebbe potuto essere sottovalutato il principio per il quale l’inerzia della P.A. nello svolgere un’attività obbligatoria (nella specie, la determinazione degli obiettivi de quibus) non avrebbe potuto tradursi in un pregiudizio per chi avesseavuto diritto al compimento di detta attività. La doglianza è infondata. L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha attribuito distintamente al direttore sanitario la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico- sanitari e al direttore amministrativo la direzione dei servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale,stabilendo che il contenuto del contratto di lavoro, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, fosse demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne è conseguita l’emanazione deld.P.C.M . n. 502 del 1995, il quale, all ’ art. 2 (contratto dei direttori amministrativo e sanitario), ha stabilito che: “1. Il direttore generale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5. 2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. [...] 5. Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico, complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell’indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale”. In seguito, è stato introdotto dal d.lgs. n. 229del 1999, l’art. 3 bis, comma 8, del d.lgs. n. 502del 1992 il quale, dopo avere previsto che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha stabilito che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo era definito, in sede di revisione del d.P.C.M. n. 502 del 1995, “ anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa”. L’art. 2 della leggen. 419 del 1998 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale),nel dettare i principi e criteri direttivi di delega ai fini dell’emanazione dei decreti legislativi delegati al Governo (art. 1),aveva previsto, all ’ art. 2 , comma 1, lett. u), che , per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con d.P.C.M. n. 592 del 1995, si sarebbe dovuta rapportare l’eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale “stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa”. L’utilizzo dell'avverbio “ rispettivamente ” è chiaramente indicativo della relazione che deve sussistere tra il trattamento economico del direttore sanitario con quello delle posizioni apicali della dirigenza medica e del trattamento economico del direttore amministrativo con quello del trattamento apicale della dirigenza amministrativa. Il d.P.C.M. n. 319 del 2001 il quale, modificando il decreto n. 502del 1995, ha disposto che, mentre il compenso del direttore generale era definito, a prescindere da qualsiasi richiamo alla contrattazione collettiva, in base a specifici parametri, il compenso dei direttori sanitari e amministrativi dovesse essere inderogabilmente agganciato alla contrattazione collettiva in funzione di minimo garantito, ha previsto , all ’ art. 2, che, fermo restando il limite massimo del trattamento economico annuo del direttore sanitario e del direttore amministrativo costituito dall’80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, quello minimo non poteva essere comunque inferiore al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. Più precisamente, mentre l’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 prescriveva solo che il trattamento economico del direttore sanitario e di quello amministrativo fosse definito ... anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni della dirigenza medica, il d.P.C.M. del 2001 hastabilito che il comma 5 dell ’ art. 2 d . P . C . M . n. 502 del 1995, nel primo alinea è sostituito dai seguenti: “Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La Regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale [...]. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale”. Alla luce della riferita disciplina e delle stesse testuali indicazioni di cui alla legge delega (riprese, alla lettera, dal d.P.C.M. n. 319 del 2001 che utilizza il medesimo avverbio “rispettivamente”), questa S.C. ha ritenuto che anche l’art.2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, debb a essere interpretato rapportando il trattamento economico del direttore sanitario a quello del dirigente apicale sanitario e il trattamento economico del direttore amministrativo a quello del dirigente apicale amministrativo, ciò anche dovendo tenerepresente che nell’esercizio delle sue funzioni il direttore amministrativo svolge funzioni di carattere prettamente amministrativo mentre il direttore sanitario dirige e coordina l’attività dei dirigenti medici; ladistinzione nei termini indicati trova, del resto, un giuridico fondamento nella stessa qualificazione sanitaria richiesta per la nomina a direttore sanitario rispetto a quella del direttore amministrativo (ai sensi del citato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, il direttore sanitario è un medico mentre il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche). Questa giurisprudenza ha pure rilevato che l’art. 2 del d.P.C.M. n. 502 del 1995, dopo aver delineato il trattamento economico onnicomprensivo da riconoscere al direttore sanitario e al direttore amministrativo, dispone ancora che tale trattamento può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori, stabilendo che il “ trattamento economico, complessivo”non può essere inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell’indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. La S.C. ha affermato, allora, che la disposizione, nella sua sequenza letterale (prevedendo la maggiorazione del 20 per cento e di seguito facendo riferimento al “trattamento economico, complessivo”), è chiara nell’indicare che, ai fini del raffronto, per tale “trattamento economico, complessivo” (che non può essere inferiore a quello della dirigenza apicale) debba considerarsi quello comprensivo della indicata quota integrativa perché diversamente si finirebbe per riconoscere al direttore amministrativo un trattamento economico superiore a quello dirigenza apicale amministrativa, e non semplicemente non inferiore(Cass., Sez. L, n. 7303 del 16 marzo 2020).Dalla normativa e dalla giurisprudenza esaminate si evince che la posizione del Direttore amministrativo è ancora del tutto distinta da quelle del Direttore generale. Lo stesso regime economico del Direttore amministrativo si differenzia da quello del Direttore generale, in quanto il d.P.C.M. n. 319 del 2001, di modifica del decreto n. 502 del 1995, ha stabilito che, mentre il compenso del Direttore generale è definito, a prescindere da qualsiasi richiamo alla contrattazione collettiva, in base a specifici parametri, quello del direttore amministrativo deve essere inderogabilmente agganciato alla contrattazione collettiva in funzione di minimo garantito. In particolare, la retribuzione del Direttore amministrativo va legata al trattamento economico previsto per il dirigente amministrativo apicalein ragione anche della circostanza che il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche. Ciò chiarisce come i compiti e, di conseguenza, gli obiettivi realizzabili dal Direttore amministrativo non possono coincidere con quelli del Direttore generale, quantomeno perché quest’ultimo ha incombenze che possono fuoriuscire dall’ambito strettamente giuridico. D’altronde, il ricorrente non spiega perché il d.P.C.M. n. 319 del 2001, che ha modificato il d.P.C.M. n. 502 del 1995, non avrebbe cambiato proprio quella parte dell’art. 2, comma 5, di quest’ultimo d.P.C.M. per il quale “ ’art. 2, comma 1, lett. U), della legge delega n. 419 del 1998, aveva comunque continuato a condizionare l’integrazione del 20% oggetto del contendere Nessuna disapplicazione dell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995 è, quindi, prospettabile. Infine, del tutto irrilevante nella presente sede è la menzione, ad opera del ricorrente, del principio per il quale l’inerzia della P.A. nello svolgere un’attività obbligatoria (nella specie, la determinazione degli obiettivi de quibus) non potrebbe tradursi in un pregiudizio per chi avrebbe diritto al compimento di detta attività. Infatti, egli ha agito sul presupposto che tale attività non fosse necessaria. 2)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “[OSCURATO:PERSONA] amministrativo di una ASL ha diritto, anche dopo l’entrata in vigore deld.lgs. n. 229 del 1999, a percepire l’integrazione, pari ad Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna ilricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza, a carico del ricorrent e , dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 01796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris